Prassi - INAIL - Circolare 03 settembre 2015, n. 72

Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2015 - Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi

 

Quadro Normativo

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Articolo 116, comma 3, e successive modificazioni: minimale e massimale di rendita.

- Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Articolo 11, comma 1: rivalutazione delle rendite.

- Decreto 30 giugno 2015 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali - di approvazione della determina del Presidente dell’Inail n. 166 dell’11 maggio 2015 - concernente la rivalutazione dal 1° luglio 2015 delle prestazioni economiche per infortuni sul lavoro e malattia professionale per il settore industria e navigazione. Articolo 1, comma 1: minimale e massimale di rendita dal 1° luglio 2015.

- Circolare Inail n. 37 del 1° settembre 2014: "Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2014 - Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi".

- Circolare Inail n. 38 del 10 marzo 2015: "Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2015".

 

Premessa

Il decreto ministeriale 30 giugno 2015 (NOTA 1) rivaluta le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industriale con decorrenza 1° luglio 2015 e stabilisce il minimale e il massimale di rendita nelle misure di € 16.195,20 e di € 30.076,80.

Sulla base di tali importi, si aggiornano i limiti di retribuzione imponibile ai fini del calcolo del premio assicurativo, riportati nella circolare n. 38/2015 (NOTA 2), che variano secondo la rivalutazione delle rendite erogate dall’Inail.

Il riepilogo per gli anni 2007 - 2015 di dette retribuzioni convenzionali è illustrato nell’allegato 1.

Tipologie di lavoratori interessati

1. Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita (NOTA 3):

- detenuti e internati;

- allievi dei corsi di istruzione professionale;

- lavoratori in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;

- lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;

- lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale.

 

Dal 1° luglio 2015

Retribuzione convenzionale giornaliera € 53,98*
mensile € 1.349,60

 

* per arrotondamento del valore di € 53,984

 

2. Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c. (NOTA 4)

 

Dal 1° luglio 2015

Retribuzione convenzionale giornaliera € 54,21*
mensile € 1.355,32

 

* per arrotondamento del valore di € 54,2128

 

3. Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge n. 84/1994 (NOTA 5)

 

Dal 1° luglio 2015

Retribuzione convenzionale giornaliera x 12 gg. mensili (€ 100,63 x 12)

 

4. Lavoratori dell’area dirigenziale senza contratto part-time (NOTA 6)

 

Dal 1° luglio 2015

Retribuzione convenzionale giornaliera € 100,26*
mensile € 2.506,40

 

* per arrotondamento del valore di € 100,256

 

5. Lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time (NOTA 7)

 

Dal 1° luglio 2015

Retribuzione convenzionale oraria € 12,53*

 

* per arrotondamento del valore di € 12,5325 (€ 100,26 : 8)

 

6. Retribuzione di ragguaglio (NOTA 8)

 

Dal 1° luglio 2015

Retribuzione convenzionale giornaliera € 53,98*
mensile € 1.349,60

 

*per arrotondamento del valore di € 53,984

 

7. Compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati (NOTA 9)

 

Dal 1° luglio 2015

Minimo e massimo mensile € 1.349,60 - 2.506,40

 

7.1 Prestazioni occasionali (NOTA 10)

 

Dal 1° luglio 2015

Minimo e massimo mensile € 1.349,60 - 2.506,40
Minimo e massimo giornaliero € 53,98 - 100,26

 

8. Retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti (NOTA 11)

 

Dal 1° luglio 2015

Minimo e massimo annuale € 16.195,20 - € 30.076,80

 

9. Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro (NOTA 12).

Dal 1° luglio 2015, la misura del premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a € 2,59 e, quindi, l’importo dovuto per la regolazione relativa all’anno scolastico 2014/2015 risulta uguale a € 2,58 (calcolato sommando 8/12 di € 2,58 e 4/12 di € 2,59).

Pertanto, in ordine al periodo gennaio - ottobre 2015, non va applicata alcuna integrazione rispetto al premio di € 2,58 già richiesto.

Si riassumono, dunque, gli importi da applicare per la regolazione del premio 2014/2015 e per l’anticipo del premio 2015/2016:

 

alunni e studenti di scuole o istituti non statali

Premio annuale a persona

Anno scolastico 2014/2015 regolazione

Anno scolastico 2015/2016 anticipo

€ 2,58 € 2,59

 

Profilo risarcitorio

 

Dal 1° luglio 2015

Minimale di rendita annuale € 16.195,20
giornaliero € 53,98
Massimale di rendita annuale € 30.076,80
giornaliero € 100,26

 

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Note:

(1) Decreto pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale dal 17 agosto 2015 - Numero repertorio 403/2015.

(2) Circolare Inail n. 38 del 10 marzo 2015: "Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2015".

(3) Cfr. Circolare Inail n. 38/2015, paragrafo 5.1 punto A.

(4) Cfr. Circolare Inail n. 38/2015, paragrafo 5.1 punto B.

(5) Cfr. Circolare Inail n. 38/2015, paragrafo 5.1 punto B.

(6) Cfr. Circolare Inail n. 38/2015, paragrafo 6.4.

(7) Cfr. Circolare Inail n. 38/2015, paragrafo 6.4.

(8) Cfr. Circolare Inail n. 38/2015, paragrafo 7. 

(9) Cfr. Circolare Inail n. 38/2015, paragrafo 8.

(10) Cfr. Circolare Inail n. 38/2015, paragrafo 8.1.

(11) Cfr. Circolare Inail n. 38/2015, paragrafo 9.

(12) Cfr. Circolare Inail n. 38/2015, SECONDA SEZIONE: premi speciali unitari, paragrafo 1.6. 

 

Allegato

RIEPILOGO PER GLI ANNI 2007 - 2015 DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI DA VARIARE SECONDO LA RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE INAIL (NOTA 1)

 

Tipologie di lavoratori

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fino al 30.6 Dal 1.7 Dal 1.1 Fino al 30.6 Dal 1.7 Fino al 30.6 Dal 1.7 Fino al 30.6 Dal 1.7 Dal 1.1 Fino al 30.6 Dal 1.7 Fino al 30.6 Dal 1.7 Fino al 30.6 Dal 1.7
Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita (NOTA 2) detenuti ed internati 42,74 43,60 46,33 47,83 48,19 48,94 51,72 53,28 53,88 53,98
allievi dei corsi di istruzione professionale
lavoratori in lavori socialmente utili
lavoratori in tirocini formativi e di orientamento
lavoratori in lavori di pubblica utilità
lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale
Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’art. 230-bis c.c. (NOTA 3) 42,93 43,79 46,54 48,04 48,40 49,15 51,94 53,51 54,11 54,21
Lavoratori di società ex compagnie / gruppi portuali

di cui alla legge n. 84/1994 (NOTA 4)

79,69 x 12 81,28 x 12 86,38 x 12 89,17 x 12 89,84 x 12 91,23 x 12 96,41 x 12 99,32 x 12 100,44 x 12 100,63 x 12
Lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time 9,92 10,12 10,76 11,10 11,19 11,36 12,01 12,37 12,51 12,53
senza contratto part-time (NOTA 5) 79,38 80,96 86,05 88,83 89,49 90,88 96,04 98,94 100,06 100,26

 

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Note:

(1) Importi in euro.

(2) E’ indicato l’importo giornaliero (minimale annuale di rendita : 300).

(3) La retribuzione convenzionale giornaliera vale per l'impresa familiare non artigiana.

(4) Fino al 31.12.1995 erano in vigore due distinte retribuzioni convenzionali giornaliere, stabilite con DM 13.11.1987 (v. circolare n. 14/1994).

Dal 1.1.1996 il DM 12.1.1996 stabilisce una sola retribuzione convenzionale giornaliera, da moltiplicare per 12 giorni mensili. La stessa vale per le società non cooperative.

(5) E’ indicato l’importo giornaliero del massimale di rendita (300).