Giurisprudenza - TRIBUNALE DI BOLOGNA - Ordinanza 13 marzo 2015

Straniero e apolide - Assegno sociale - Condizioni - Titolarità della carta di soggiorno - Violazione di obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e della libertà fondamentali - Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 18 - Costituzione, artt. 10, primo comma, e 117, primo comma - Art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

 

H.J.J.N. ha convenuto in giudizio l'Inps, dinanzi al Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro.

Affermava di essere cittadino Siriano, regolarmente residente in Bologna dal 1° agosto 1992, e di avere presentato domanda all'Inps, in data 21 maggio 2013, per la concessione dell'assegno sociale.

Affermava poi che l'Inps aveva respinto la richiesta, poiché il ricorrente non era in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'art. 80, comma 19° legge 23 dicembre 2000 n. 388.

 Proseguiva contestando fondatezza di tale decisione dell'Istituto previdenziale, e chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, condannasse l'Inps alla erogazione del beneficio.

 Si costituiva in giudizio l'Inps affermando che la domanda amministrativa del ricorrente, avente ad oggetto il riconoscimento dell'assegno sociale, era stata respinta, poiché il medesimo ricorrente non era in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ex art. 80, comma 19° legge 23 dicembre 2000 n. 388.

 Tutto ciò premesso, Osserva il Tribunale che la norma in questione appare insanabilmente contrasto con l'art. 10, primo comma della carta Costituzionale, dal momento che tra le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute rientrano quelle che, nel garantire i diritti inviolabili indipendentemente dalla appartenenza a determinate entità politiche, vietano la discriminazione nei confronti degli stranieri, legittimamente soggiornanti nel territorio dello Stato, poiché al legislatore è consentito dettare norme, non palesemente irragionevoli, che regolino l'ingresso e la permanenza di extracomunitari in Italia, ma una volta che il diritto a soggiornare non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona.

 Sul punto la Corte costituzionale si è già pronunciata in situazioni analoghe con le sentenze n. 306/2008 e n. 11/2009. 

Nella presente fattispecie ravvisa inoltre il Tribunale una palese violazione dell'art. 117, 1° comma della Carta Costituzionale, in relazione all'art. 14 Convenzione per La Salvaguardia dei Diritti Dell'uomo e delle Libertà Fondamentali, nonché dell'art. 1 del Protocollo della Convenzione stessa, adottata a Parigi in data 20 marzo 1952, e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955 n. 948, come interpretata dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, sulla base delle considerazioni svolte nella Sentenza della Corte costituzionale n. 87/2010, dovendosi ritenere che le prestazioni assistenziali in esame sono destinate a consentire il concreto soddisfacimento di bisogni primari inerenti alla sfera di tutela della persona, ovvero a costituire un diritto fondamentale, in quanto garanzia per la stessa sopravvivenza del soggetto beneficiario.

 La violazione dell'art. 117 comma 1° della Carta Costituzionale, in relazione all'art. 14 Convenzione per La Salvaguardia dei Diritti Dell'uomo e delle Libertà Fondamentali, appare ancora più evidente, ove si pensi che la prestazione oggetto del presente procedimento è in ogni caso subordinata all'esistenza di uno stato di bisogno del richiedente e della sua famiglia, quest'ultima ove esistente, dal momento che la concessione del beneficio in parola è subordinata al non superamento di limiti reddituali del richiedente e del coniuge, ove il richiedente sia sposato, ed è subordinata altresì al requisito della effettiva e stabile residenza da almeno dieci anni, nel territorio italiano.

 La questione di legittimità costituzionale è rilevante ai fini della decisione atteso che il ricorrente è in possesso di tutti i requisiti per il riconoscimento del beneficio dell'assegno sociale, e la Difesa dell'Istituto non ha contestato la sussistenza di tutti gli altri requisiti necessari alla concessione, allegano che il rifiuto della prestazione è dipeso unicamente dal mancato possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'art. 80, comma 19° legge 23 dicembre 2000 n. 388.

 

P.Q.M.

 

Visto l'art. 1 Legge Cost. n. 1/1948 e n. 87/1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, nella   parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello stato da almeno dieci anni, del beneficio dell'assegno sociale previsto dall'art. 3 comma 6° della legge n. 335/1995 e successive integrazioni, per violazione degli artt. 10 primo comma e 117 primo comma della Costituzione.

 Sospende il giudizio in corso n. 2243/2014 RG.

 Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 02 settembre 2015, n. 35.