Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 02 settembre 2015, n. 17461

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Ammissione in caso di dilazione del debito con interessi - Legittimità

 

Svolgimento del processo

 

Con sentenza n. 366 del 2012, il Tribunale di Roma, dopo aver dichiarato inammissibile la proposta di concordato preventivo con decreto del 6/6/2012, ha dichiarato il fallimento della R. s.r.l.

La R. presentava reclamo nonché istanza ex art. 19 l.f. resistevano il Fallimento ed U. Banca.

La Corte d'appello di Roma, con sentenza depositata in data 1 ottobre 2012, ha respinto il reclamo proposto dalla R. s.r.l. e l'istanza ex art. 19 l.f., ed ha compensato tra le parti le spese.

Nello specifico, e per quanto ancora rileva, la Corte del merito ha ritenuto infondato il reclamo, stante l'inammissibilità della proposta di concordato, lesiva dei diritti dei creditori privilegiati, per prevedere "una dilazione che va al di là dei tempi normalmente necessari per l'inizio della liquidazione del patrimonio immobiliare, sicché i creditori privilegiati si trovano nella condizione di dover subire il concordato o, per poter votare, di dover rinunciare al loro diritto di prelazione"; ha considerato pacifico lo stato di insolvenza, stante la proposizione dell'istanza di concordato preventivo.

Ricorre avverso detta pronuncia la società R., sulla base di tre motivi.

Si difendono con separati controricorsi il Fallimento ed U. Banca.

La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 378 c.p.c.

 

Motivi della decisione

 

1.1. "Col primo motivo, R. si duole della violazione dell'art. 1362 c.c., per avere la Corte d'appello inteso come iniziali anziché finali i tempi di pagamento dei creditori privilegiati indicati nella proposta di concordato, "travisando così il tenore letterale della stessa ovvero comunque trascurando di considerare l'intenzione del proponente, come emergente dalla medesima proposta".

2.1. - Il motivo è inammissibile.

La ricorrente infatti, al di là del riferimento alla violazione del criterio di interpretazione del contratto di cui all'art. 1362 c.c., propone la questione dell'interpretazione della proposta, e quindi pone una vera e propria questione di merito e non già di violazione dei criteri ermeneutici da parte della Corte d'appello.

1.2. - Col secondo mezzo, la ricorrente si duole della violazione degli artt. 160, 161, 162 e l.f.

La parte ribadisce che le norme in questione non impongono di offrire ai creditori privilegiati "l'esatto adempimento", come ritenuto dal Giudice del merito, ma piuttosto di offrire l'integrale pagamento dei creditori privilegiati, con possibilità di falcidia in caso di specifica incapienza del bene oggetto di garanzia, e tale integrale pagamento è stato offerto nel caso di specie: nella proposta, i creditori privilegiati avrebbero dovuto semplicemente attendere, come in ogni altra ipotesi di procedura concorsuale, la liquidazione dei beni gravati da privilegio, la dilazione nel soddisfacimento dei creditori era conseguenza ineliminabile della natura dei beni da liquidare, in massima parte immobili, ed era prevista la remunerazione del tempo necessario per la liquidazione col riconoscimento degli interessi convenzionali, ossia degli interessi stabiliti per ciascuno dei creditori privilegiati da ciascun relativo titolo. E della corresponsione degli interessi la Corte d'appello non ha in alcun modo tenuto conto, mentre la stessa ha ritenuto in modo arbitrario ed inammissibile che i tempi della liquidazione fossero stati dilatati per volontà del liquidatore, in danno dei creditori privilegiati.

2.2. - Il motivo è fondato, nei limiti e per le ragioni di seguito indicati.

Va resa applicazione del principio enunciato nella sentenza 10112/2014 (e conforme, la successiva 20368/2014) secondo cui, in materia di concordato preventivo, la regola generale è quella del pagamento non dilazionate dei creditori privilegiati, sicché l'adempimento con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (e della liquidazione, in caso di concordato cosiddetto "liquidativo") equivale a soddisfazione non integrale degli stessi in ragione della perdita economica conseguente al ritardo, rispetto ai tempi "normali", con il quale i creditori conseguono la disponibilità delle somme ad essi spettanti; la determinazione in concreto di tale perdita, rilevante ai fini del computo del voto ex art. 177, terzo comma, l.f., costituisce un accertamento in fatto che il giudice di merito deve compiere alla luce della relazione giurata ex art. 160, secondo comma, l.f., tenendo conto degli eventuali interessi offerti ai creditori e dei tempi tecnici di realizzo dei beni gravati in ipotesi di soluzione alternativa al concordato, oltre che del contenuto concreto della proposta nonché della disciplina degli interessi di cui agli artt. 54 e 55 l.f. (richiamata dall'art. 169 l.f.).

E tale valutazione è stata del tutto omessa dal Giudice del merito.

1.3. - Col terzo motivo, la ricorrente si duole della violazione dell'art. 5 l.f., sostenendo l'insussistenza dello stato di insolvenza.

2.3. - Il motivo resta assorbito dell'accoglimento del secondo motivo.

3.1.- Conclusivamente, dichiarato inammissibile e il primo motivo, va accolto nei sensi di cui in motivazione il secondo, rimanendo così assorbito il terzo, e, cassata la pronuncia impugnata, la causa va rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che provvederà al nuovo giudizio sul reclamo alla stregua del principio di diritto sopra indicato; al Giudice del rinvio spetterà anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie nei sensi di cui in motivazione il secondo motivo, assorbito il terzo; cassa la pronuncia impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.