Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 19 agosto 2015, n. 16965

Tributi - Tasse automobilistiche - Veicoli di interesse storico e collezionistica - Specifica certificazione ASI - Sufficienza dell’inclusione della vettura nelle categorie e modelli generalmente determinati dall’ASI

 

Svolgimento del processo

 

La controversia concerne l’impugnazione di accertamento aventi ad oggetto la tassa automobilistica per l’anno 2002, relativamente ad una autovettura A.R. spider, costruita nel 1980, tassa che il contribuente riteneva non dovuta trattandosi di veicolo ultraventennale di particolare interesse storico e collezionistico ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), L. n. 342 del 2000.

La Commissione adita rigettava il ricorso, ritenendo mancasse l’attestato di storicità dell’auto in questione da parte dell’ASI. La decisione era confermata in appello con la sentenza in epigrafe, avverso la quale il contribuente propone ricorso per cassazione con tre motivi, illustrati anche con memoria.

Resiste la Regione Emilia Romagna con controricorso.

 

Motivazione

 

Con il primo motivo di ricorso, il contribuente denuncia l’errata interpretazione della disposizione di cui all’art. 63, comma 2, L. n. 342 del 2000, consistita nell'affermare che l’esenzione sia condizionata ad una specifica attestazione dell’ASI che riguardi singolarmente il veicolo in questione.

Il motivo è fondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui: «L’esenzione dalla tassa di possesso automobilistica prevista dall’art. 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, in favore dei veicoli ritenuti di particolare interesse storico e collezionistico, dipende dall’accertamento costitutivo dell’ASI (Automobilclub Storico Italiano), delegata all’adempimento di tale compito dall’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che non ha effetto ad rem, è limitato ad un elenco analitico di modelli e marche, ed ha portata generale e astratta, riferita, cioè, a categorie complessive di veicoli» (Cass. n. 319 del 2014; v. anche Cass. n. 3837 del 2013).

Con il secondo motivo di ricorso, il contribuente denuncia vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata non avrebbe in alcun modo giustificato, come avrebbe dovuto fare stante anche l’autocertificazione prodotta dal contribuente, la supposta insussistenza in relazione all’autoveicolo in questione dei requisiti per l’esenzione.

Il motivo è fondato. Poiché il diritto all’esenzione non dipende da una specifica attestazione dell’ASI, ma dal fatto che un determinato autoveicolo rientri nelle categorie di modelli e marche generalmente determinate dalla stessa ASI, punto centrale diventa la prova che il veicolo del contribuente rientri in una delle predette categorie così individuate. Ma sul punto la sentenza impugnata non argomenta alcunché esaurendo la propria motivazione nella (errata) convinzione della necessità di una specifica attestazione dell’ASI che riguardi singolarmente il veicolo del contribuente, nemmeno dando conto di una eventuale contestazione da parte dell’ente territoriale circa la corrispondenza dei veicolo del contribuente ad una delle categorie generalmente de determinate dall’ASI medesima.

Il ricorso deve essere, quindi, accolto, restando assorbita la subordinata istanza di devoluzione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea della questione pregiudiziale concernente la compatibilità dell’art. 63, comma 2, L. n. 342 del 2000 con i principi di libera concorrenza sanciti nel diritto dei Trattati. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, che provvederà anche in ordine alla spese della presente fase del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna.