Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 19 agosto 2015, n. 16982

Tributi - Imposte sui redditi - Credito di imposta - Mancata presentazione della dichiarazione - Utilizzo del credito in compensazione - Esclusione - Istanza di rimborso - Sussiste

 

Svolgimento del processo

 

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso la sentenza della CTR della Lombardia n. 140/05/09 che, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato la cartella esattoriale emessa per maggiori imposte Irap, Irpeg e relativi interessi e sanzioni per l’anno 2003, derivanti dalla liquidazione ex art. 36 bis Dpr 600/73 a carico della contribuente I.F. srl.

Il giudice di secondo grado, in particolare, nell’accogliere il ricorso del contribuente, secondo cui la cartella impugnata non teneva conto del credito d’imposta emergente dalla propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo 1/10/03-30/09/2004, ha affermato che il principio enunciato nella sentenza della Corte di Cassazione citata dall’Ufficio (Cass. n. 8602/996), fosse di diritto comune e non di diritto speciale, onde l’importo indicato in cartella non era dovuto.

La contribuente ha resistito con controricorso.

 

Motivi della decisione

 

Con l'unico motivo di ricorso l’Agenzia denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 55 Dpr 633/72 in relazione all’art. 360 n. 3) cpc, chiedendo alla Corte di dire se la CTR abbia errato nel ritenere applicabile anche ai crediti Irpeg, quale quello per cui è causa, il principio desumibile dal combinato disposto degli artt. 30 e 55 Dpr 600/73 in materia di Iva, secondo cui l’inottemperanza dell’obbligo di dichiarazione annuale non preclude al contribuente la possibilità di scomputare dalle somme dovute il credito maturato nel periodo anteriore.

La censura è fondata.

In materia di imposte dei redditi, infatti, in forza dell'art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come introdotto dall'art. 2 del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, il contribuente è titolare della generale facoltà di emendare i propri errori mediante apposita dichiarazione integrativa, la quale, agli effetti dei termini di decadenza e stante la mancanza di modifiche allo specifico ed autonomo regime delle restituzioni, non interferisce sull'effettivo esercizio del diritto al rimborso del proprio credito d’imposta.

L'ultimo inciso della disposizione citata, in particolare, nel prevedere come termine ultimo per la presentazione della dichiarazione integrativa quello prescritto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo, correla al rispetto di detto limite temporale la possibilità di portare in compensazione il credito eventualmente risultante (Cass. 19537/2014), ma fa salva la possibilità di far valere detto credito anche successivamente.

Orbene, in assenza della dichiarazione integrativa, presentata in conformità al citato art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, il credito suddetto non può portarsi in compensazione con l’obbligazione tributaria ai fini Irpeg relativa all’annualità successiva e non può dunque farsi valere in sede di opposizione all’accertamento ex art. 36 bis Dpr 600/73 avente ad oggetto l’obbligazione tributaria relativa all’annualità successiva.

Non essendo maturata alcuna preclusione, il credito suddetto potrà essere fatto valere dal contribuente, mediante istanza di rimborso, nei termini e nelle forme ordinarie, ma la particolare modalità di esercizio del diritto costituita dalla "compensazione" con altro debito d’imposta del medesimo contribuente, che trova nel diritto tributario una disciplina speciale rispetto a quella di diritto comune, e che è stata ritenuta da questa Corte conforme a Costituzione (Cass. 5373/2012), con arresto che il Collegio condivide, non potrà più essere esercitata.

Da ciò consegue dunque la legittimità dell’accertamento ex art. 36 bis Dpr 600/73 atteso il mancato perfezionamento dell’effetto estintivo del debito tributario della contribuente stante la non operatività della compensazione ex dpr 322/1998.

La fattispecie in esame va inoltre tenuta distinta dalla diversa ipotesi di errore di fatto o di diritto commesso nella redazione della dichiarazione, che venga allegato ed esercitato in sede contenziosa dal contribuente per opporsi alla maggiore pretesa dell’Amministrazione finanziaria (Cass. 22021/2006 e Cass. 5852/2012) e che non trova alcuna preclusione nella mancata presentazione della dichiarazione integrativa ex Dpr 322/1998.

Nel caso di specie non si tratta infatti di far valere in sede contenziosa un errore meramente formale della dichiarazione, ma di rilevare l’intervenuta decadenza della facoltà di compensazione del credito pregresso ed il mancato effetto estintivo del correlato debito tributario, fermo restando che la contribuente potrà esercitare, separatamente e con apposita istanza, il diritto al rimborso del proprio credito.

In accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle Entrate la sentenza della CTR della Lombardia va dunque cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, con reiezione del ricorso introduttivo della contribuente.

Considerato l’esito delle fasi di merito ed il fatto che l’orientamento di questa Corte richiamato in motivazione si è affermato successivamente alla data di presentazione del ricorso della contribuente, sussistono i presupposti per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, respinge il ricorso introduttivo della contribuente.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.