Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 19 agosto 2015, n. 16964

Tributi - Tassa automobilistica - Veicoli concessi in leasing - Soggetto obbligato - Società di leasing - Modifica normativa - Effettivo utilizzatore - Disposizione di natura innovativa applicabile dal 15 agosto 2009

Svolgimento del processo

La controversia concerne l’impugnazione, con separati ricorsi, di cinque avvisi di accertamento aventi ad oggetto la tassa automobilistica prevista dall’art. 5, comma, 32, d.l. n. 953 del 1982 per le annualità dal 2000 al 2002, relativamente ad autoveicoli concessi in leasing dalla società intimata, la quale sosteneva che obbligato al pagamento dovesse essere il locatario quale effettivo utilizzatore.

La Commissione adita senza riunire i ricorsi li rigettava. La decisione era riformata in appello con la sentenza in epigrafe, la quale, riuniti i ricorsi, affermava che la norma di cui all’art. 5, comma 32, d.l. n. 953 del 1982 andava interpretata «come riguardante l’autentico titolare del dominio utile sull’automezzo, cioè l’utilizzatore».

Avverso tale sentenza, la Regione Lombardia propone ricorso per cassazione con unico motivo.

La società contribuente non si è costituita.

 

Motivazione

 

Con l’unico motivo di ricorso, la Regione ricorrente lamenta l’errata interpretazione e applicazione dell’art. 5, comma 32, d.l. n. 953 del 1982, ponendo tale norma la tassa a carico del proprietario (società di leasing) e non all’utilizzatore.

Il motivo è fondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui: «In tema di tassa di possesso dei veicoli, l’art. 5, comma trentaduesimo, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, prevedeva, che fossero tenuti al pagamento del tributo tutti coloro i quali risultassero, dal pubblico registro automobilistico, proprietari del veicolo; ne conseguiva che, nel caso di autoveicolo concesso in locazione finanziaria, soggetto passivo fosse il concedente e non l’utilizzatore, essendo quest’ultimo titolare di un diritto relativo di godimento del bene oggetto di leasing. L’art. 7, comma 2, della legge 28 febbraio 2009, che ha esteso la soggettività passiva tributaria anche agli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, opera solo a decorrere dalla data della sua entrata in vigore (15 agosto 2009), perché trattasi di previsione avente natura innovativa e sostanziale, non riferibile ai rapporti formatisi in epoca anteriore e non ancora esauriti» (Cass. n. 4507 del 2012).

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Ricorrendone le condizioni la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario della società contribuente. La formazione del suenunciato principio in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della società contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.