Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 26 agosto 2015, n. 17182

Tributi - IRPEF - Accertamento induttivo - Accreditamenti su conto corrente bancare - Presunzione di redditi non dichiarati - Somme ereditate, oggetto di transazione in favore del de cuius, cadute in successione - Prova di redditi non imponibili - Dichiarazione del terzo debitore - Insufficiente - Denuncia di successione - Necessità

Svolgimento del processo

L'Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza n. 43/9/09 della CTR Lazio, dep. il 24 aprile 2009, che, confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da P.P. contro l'avviso di accertamento con il quale, ai fini dell'Irpef in relazione all'anno 1997, era stato recuperato a tassazione il totale degli accreditamenti risultanti da conti correnti bancari intestati al contribuente e da questi non giustificati, ha rigettato l'appello dell'Ufficio. La CTR aveva in particolare ritenuto documentalmente provato che la somma di L. 100.000.000 erogata dal Sovrano Ordine di Malta, ripresa a tassazione quale compenso professionale non dichiarato, costituiva il risultato di una transazione riferibile a compensi del dante causa del ricorrente e da questi ereditati.

L'intimato non si è costituito.

 

Motivi della decisione

 

1. Col primo motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate denuncia violazione dell'art. 7 co. 4 del d.lgs. 546/92 e conseguenziale violazione dell'art. 32, 2 co., n. 2 del d.P.R. 600/73 in relazione all'art. 360, co.1 n. 3 c.p.c., per avere la CTR fondato il proprio convincimento su un documento contenente la dichiarazione di un soggetto terzo che costituisce mero elemento indiziario, abbisognevole di ulteriori riscontri per avere validità di prova.

2. Col secondo motivo censura la sentenza impugnata per insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso in relazione all'art. 360, co.1 n. 5, in ordine al valore probatorio attribuito dai giudici di merito alla dichiarazione rilasciata dall'Ordine di Malta, disattendendo le eccezioni dell'Ufficio (sulla anomalia del versamento in contanti di un importo rilevante; sulla mancanza di quietanza e di altra documentazione a supporto; sul fatto che la dichiarazione era stata rilasciata in data successiva alla verifica, oltre che sulla mancanza di prova analitica delle singole movimentazioni bancarie). L'intimato non si è costituito.

3. Il ricorso è fondato.

4. Preliminare all'esame sui motivi è la ritualità della notifica del ricorso per cassazione, correttamente effettuata presso il domicilio dell'intimato il 23 giugno 2010, ai sensi dell'art. 17 2°comma d.lgs. n. 546/1992, in base al quale l'elezione di domicilio contenuta nel ricorso introduttivo conserva efficacia nei successivi gradi di giudizio, anche nell'ipotesi in cui - come in questo caso - il contribuente sia rimasto contumace nel giudizio di secondo grado (cfr. Cass. 2282/2009; 20200/2010).

5. Dall'esame della sentenza e degli atti del processo, riprodotti nel ricorso, risulta che la motivazione è basata su un unico elemento (dichiarazione dell'Ordine di Malta sul compenso di cento milioni di lire e sul titolo, consistente nella transazione in ordine a compensi professionali dovuti al padre del contribuente, caduti in successione), che, in quanto dichiarazione di terzi, è insufficiente a vincere la presunzione di mancata dichiarazione di compensi, per i quali grava sul contribuente l'onere di dedurre e dimostrare che la provvista nei conti bancari coincide con fondi riferibili a redditi non imponibili al fine di vincere la presunzione di un ricavo non contabilizzato (Cass. n. 14045/2014).

Sebbene la produzione di documenti provenienti da soggetti terzi, redatti in sede extraprocessuale, sia ammessa anche per il contribuente nel giudizio tributario, deve tuttavia ritenersi, in adesione a consolidata giurisprudenza (Cass. n.8369/2013; n.11785/2010; n.4269/2002), che tali dichiarazioni non hanno di per sé valore di prova, ma solo di "elementi indiziari", che necessitano di essere valutati insieme con altri elementi, non potendo da soli costituire il fondamento della decisione.

6. In tale contesto, allora, se per un verso correttamente la Commissione Regionale ha preso in esame la dichiarazione del Supremo ordine di Malta contenente "una transazione relativa alla attività professionale svolta dal defunto genitore e che tale somma, versata in identica misura al contribuente e alla di lui sorella, era caduta in successione", ha tuttavia errato nell'assegnare a tale dichiarazione il valore di una prova vera e propria, poiché ha basato la sua decisione solo su di essa, in mancanza di ulteriori necessari elementi atti a suffragarne la veridicità (Cass. n.9402/2007). Non ha in particolare il contribuente offerto la prova della - asserita riferibilità al padre dell'attribuzione patrimoniale, esibendo la denuncia di successione, che sarebbe stata - essa sì - un rilevante elemento di integrazione probatoria.

7. Risulta pertanto carente il quadro indiziario sul quale la CTR ha motivato il proprio convincimento.

Conclusivamente il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio ad altro giudice che provvederà a decidere la controversia facendo applicazione del principio di diritto sopra enunciato, oltre che a liquidare le spese del processo.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle processuali, ad altra sezione della CTR del Lazio.