Legislazione - DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 135

Attuazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (UE) 2021/1230 relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione (1)

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(1) Oggetto modificato dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. 03 agosto 2022, n. 139, a decorrere dal 29 settembre 2022.

 

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

 

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/1230 del 14 luglio 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione, e del regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro. (1)

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(1) Comma modificato dall’art. 1, comma 2, D.Lgs. 03 agosto 2022, n. 139, a decorrere dal 29 settembre 2022.

 

Art. 2

Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui:

a) all'articolo 2, paragrafo 1, n. 8), del regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (prestatore di servizi di pagamento o PSP);

b) all'articolo 2, paragrafo 1, n. 18), del citato regolamento (UE) n. 260/2012 (sistema di pagamento di importo rilevante);

c) all'articolo 2, paragrafo 1, n. 22), del citato regolamento (UE) n. 260/2012 (sistema di pagamento al dettaglio).

2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a) regolamento (UE) 2021/1230: regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 luglio 2021, relativo ai pagamenti transfrontalieri dell'Unione, di codificazione, ai fini di chiarezza e razionalizzazione, e abrogazione del regolamento (CE) n. 924/2009, come modificato dal regolamento (UE) n. 260/2012 e dal regolamento (UE)2019/518; (1)

b) regolamento (UE) n. 260/2012: regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009;

c) servizi di pagamento: le attività commerciali elencate nell'allegato alla direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE; (2)

d) gestore o gestore ufficiale: società o ente che gestisce sistemi di pagamento al dettaglio o singole fasi di questi;

e) partecipante a un sistema di pagamento: società o ente che partecipa a un sistema di pagamento al dettaglio assumendo gli obblighi derivanti dalla disciplina contrattuale che regola la partecipazione al sistema.

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(1) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 3, lett. a), D.Lgs. 03 agosto 2022, n. 139, a decorrere dal 29 settembre 2022.

(2) Lettera modificata dall’art. 1, comma 3, lett. b), D.Lgs. 03 agosto 2022, n. 139, a decorrere dal 29 settembre 2022.

 

Art. 3 (1)

Sanzioni ai sensi del regolamento (UE) n. 260/2012

 

1. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni del regolamento (UE) n. 260/2012: articolo 3, articolo 5, paragrafi 1, 2, 3, 6, 7 e 8; articolo 8. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica nei confronti dei gestori di sistemi di pagamento al dettaglio, per la violazione dell'articolo 4, commi 2 e 3.

2. Qualora il prestatore di servizi di pagamento mandante rilevi nel comportamento dell'agente in servizi di pagamento le violazioni previste dall'articolo 3, dall'articolo 5, paragrafi, 1, 2, 3, 6, 7 e 8 e dall'articolo 8, del regolamento (UE) n. 260/2012, adotta immediatamente misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, alla violazione di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 260/2012 si applica, nei confronti dei soggetti di cui al medesimo articolo 9, l'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

4. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 4, comma 1, D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, a decorrere dal 13 gennaio 2018. Ai sensi dell’art. 5, comma 2, dello stesso decreto, la presente disposizione si applica alle violazioni commesse a partire dal 13 gennaio 2018.

 

Art. 4 (1)

Sanzioni ai sensi del  ai sensi del regolamento (UE) 2021/1230 (2)

 

1. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per la violazione degli articoli 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2021/1230. (3)

1-bis. Le sanzioni previste al comma 1 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio. (4)

1-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, alle violazioni dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/1230 commesse dai soggetti, diversi dai prestatori di servizi di pagamento, che forniscono servizi di conversione valutaria presso uno sportello di prelievo automatico (Automated Teller Machine - ATM) o presso il punto vendita, si applica, l'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. (4)

2. Qualora il prestatore di servizi di pagamento mandante rilevi nel comportamento dell'agente in servizi di pagamento la violazione di cui al comma 1, adotta immediatamente misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. (5)

3. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 4, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, a decorrere dal 13 gennaio 2018. Ai sensi dell’art. 5, comma 2, dello stesso decreto, la presente disposizione si applica alle violazioni commesse a partire dal 13 gennaio 2018.

(2) Rubrica modificata dall’art. 1, comma 4, lett. a), D.Lgs. 03 agosto 2022, n. 139, a decorrere dal 29 settembre 2022.

(3) Comma modificato dall’art. 1, comma 4, lett. b), D.Lgs. 03 agosto 2022, n. 139, a decorrere dal 29 settembre 2022.

(4) Comma inserito dall’art. 1, comma 4, lett. c), D.Lgs. 03 agosto 2022, n. 139, a decorrere dal 29 settembre 2022.

(5) Comma modificato dall’art. 1, comma 4, lett. d), D.Lgs. 03 agosto 2022, n. 139, a decorrere dal 29 settembre 2022.

 

Art. 5 (1)

Autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni

 

1. La Banca d'Italia è autorità competente ai sensi dell' ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/1230 e dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 260/2012 anche ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative, cui si applica il Capo VI, Titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Resta salva la competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le sanzioni di cui all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 4, comma 1-ter, del presente decreto, nonché nelle ipotesi di violazioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nella materia del presente decreto. (2)

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(1) Articolo sostituito dall’art. 4, comma 3, D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, a decorrere dal 13 gennaio 2018. Ai sensi dell’art. 5, comma 2, dello stesso decreto, la presente disposizione si applica alle violazioni commesse a partire dal 13 gennaio 2018.

(2) Comma modificato dall’art. 3, comma 1, D.Lgs. 8 aprile 2020, n. 36, a decorrere dal 10 giugno 2020; successivamente modificato dall’art. 1, comma 5, lett. a),e b), D.Lgs. 03 agosto 2022, n. 139, a decorrere dal 29 settembre 2022.

 

Art. 5-bis (1)

Criteri per la determinazione delle sanzioni

 

1. Nella determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica l'articolo 144-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. Le sanzioni di cui agli articoli 3 e 4 si riscuotono secondo i termini e le modalità previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i relativi proventi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato.

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(1) Articolo inserito dall’art. 4, comma 4, D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, a decorrere dal 13 gennaio 2018. Ai sensi dell’art. 5, comma 2, dello stesso decreto, la presente disposizione si applica alle violazioni commesse a partire dal 13 gennaio 2018.

 

5-ter (1)

Controlli della Banca d'Italia

 

1. Al fine di verificare il rispetto da parte dei prestatori di servizi di pagamento degli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (UE) 2021/1230, la Banca d'Italia esercita i controlli previsti dall'articolo 128 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

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(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 6, D.Lgs. 03 agosto 2022, n. 139, a decorrere dal 29 settembre 2022.

 

Art. 6

Esposti alla Banca d'Italia

 

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4, in caso di violazione del regolamento (UE) n. 260/2012 e del  regolamento (UE) 2021/1230 da parte di un PSP, si applica l'articolo 39 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. (1)

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(1) Comma modificato dall’art. 1, comma 7, D.Lgs. 03 agosto 2022, n. 139, a decorrere dal 29 settembre 2022.

 

Art. 7

Ricorso stragiudiziale

 

1. Per la risoluzione delle controversie relative ai diritti ed agli obblighi derivanti dal regolamento (UE) n. 260/2012 e dal regolamento (UE) 2021/1230 si applica l'articolo 40 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. (1)

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(1) Comma modificato dall’art. 1, comma 8, D.Lgs. 03 agosto 2022, n. 139, a decorrere dal 29 settembre 2022.

 

Art. 8

Disposizioni transitorie e finali

 

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle violazioni commesse successivamente alla sua entrata in vigore.

2. Alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3.

3. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente decreto legislativo, le disposizioni contenute nel Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Art. 9

Clausola di invarianza finanziaria

 

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 31 agosto 2015, n. 201.