Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 26 agosto 2015, n. 17177

Tributi - Riscossione - Cartella di pagamento - Notifica - Irreperibilità del contribuente presso l’abitazione - Affissione all’Albo comunale - Mancata comunicazione a mezzo raccomandata - Vizio di notifica - Nullità cartella

 

Svolgimento del processo

 

R.P. ha proposto ricorso dinanzi alla CTP di Napoli avverso tre cartelle di pagamento (rispettivamente n. 20163 per IVA 1992, n. 4750 per IRPEF 1995 e n. 0290 per IRPEF, CSSN e Contributo Straordinario per l'Europa 1995 e 1996) nonché avverso la conseguente iscrizione di ipoteca su suoi immobili, sostenendone l'illegittimità per inesistenza-nullità della notifica delle dette cartelle.

L'adita CTP ha accolto il ricorso solo limitatamente alla cartella n. 4750 per IRPEF 1995.

Con sentenza depositata il 21-10-2008 la CTR Campania ha rigettato l'appello proposto dal contribuente in relazione alle altre cartelle; in particolare la CTR ha affermato la regolarità delle notifiche delle dette cartelle, evidenziando al riguardo che la modalità di notificazione a mezzo affissione all'Albo comunale (senza necessità di successiva comunicazione all'interessato a mezzo Raccomandata A/R) era stata legittimamente posta in essere a seguito della riscontrata irreperibilità del contribuente presso la propria abitazione e dei diversi accessi effettuati dai messi notificatori.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente, affidato a quattro motivi; ha resistito l'Agenzia.

 

Motivi della decisione

 

Va preliminarmente precisato che, non essendo stato proposto appello incidentale da parte dell'Agenzia avverso l'accoglimento del ricorso relativamente alla cartella 4750 per IRPEF 1995, la stessa, come accertato dalla su menzionata sentenza della CTP, è da ritenersi definitivamente illegittima ed estranea al presente ricorso per Cassazione, avente quindi ad oggetto solo le cartelle n. 20163 per IVA 1992 e n. 0290 per IRPEF, CSSN e contributo Straordinario per l'Europa 1995 e 1996.

Il primo ed il quarto motivo di ricorso, denuncianti vizi motivazionali, sono inammissibili ex art. 366 bis cpc, ratione temporis vigente, in quanto sono privi di chiara indicazione di fatto controverso e del necessario momento di sintesi, e si concludono, invece, con un quesito di diritto, peraltro senza enunciazione di specifiche disposizioni violate dalla CTR.

Con il secondo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi, il ricorrente, denunziando - ex art. 360 n. 3 cpc - violazione e falsa applicazione dell'art. 60, comma 1, lett. e) dpr 600/73, ha sostenuto che dalla documentazione agli atti la sua residenza risultava essere in Napoli, via (...), sin dal 1971, e che il messo notificatore non aveva potuto eseguire la consegna solo perché il destinatario non era stato ivi rinvenuto; di conseguenza, in tal caso la notifica doveva essere eseguita ai sensi dell'art. 140 cpc, con le formalità ivi previste (e, quindi, con il deposito di copia dell'atto nella casa comunale, affissione dell'avviso alla porta di abitazione e spedizione della raccomandata; spedizione non avvenuta nel caso di specie), e non invece (come affermato dalla CTR) secondo la disciplina prevista dall'art. 60 lett. e) dpr 600/73 (in base al quale è sufficiente l'affissione dell'avviso e il deposito nell'albo del Comune), applicabile nella diversa ipotesi di irreperibilità assoluta, cioè quando l'agente notificatore abbia accertato che il destinatario dell'atto risulta trasferito in luogo sconosciuto.

I motivi sono fondati.

Come già affermato da questa Corte "la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dall'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, va effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 cod. proc. civ. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all'art. 60 cit., comma 1, lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto ... rispetto a tali principi, nulla ha innovato la sentenza della Corte costituzionale del 22 novembre 2012, n. 258 la quale nel dichiarare "in parte qua", con pronuncia di natura "sostitutiva", l'illegittimità costituzionale del terzo comma (corrispondente all'attualmente vigente quarto comma) dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ovvero la disposizione concernente il procedimento di notifica delle cartelle di pagamento, ha soltanto uniformato le modalità di svolgimento di detto procedimento a quelle già previste per la notificazione degli atti di accertamento, eliminando una diversità di disciplina che non appariva assistita da alcuna valida "ratio" giustificativa e non risultava in linea con il fondamentale principio posto dall'art. 3 della Costituzione" (Cass. 16696/2013; v. in termini, anche Cass. 14030 del 2011).

La CTR, affermando la legittimità della notifica, effettuata ex cit. art. 60 in Napoli, via (...) (v. relata riprodotta in ricorso, ove non vi è alcuna menzione di un ipotetico trasferimento del contribuente in luogo sconosciuto), senza successiva spedizione di raccomandata nonostante l'esistenza di documentazione attestante la residenza del contribuente sin dal 1971 presso il indirizzo (circostanza comunque non contestata), non si è attenuta al su indicato principio, e va quindi sul punto cassata, con rinvio alla CTR Campania, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il primo ed il secondo motivo del ricorso; accoglie il terzo ed il cassa in relazione ai motivi accolti l'impugnata sentenza e rinvia alla CTR Campania, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.