Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 31 agosto 2015, n. 77/E

Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, dei crediti d’imposta a favore dei produttori indipendenti per la realizzazione di opere audiovisive - Decreto 5 febbraio 2015 del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

 

L’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni relative ai crediti d’imposta per le attività cinematografiche di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono estese ai produttori indipendenti di opere audiovisive.

Il comma 4 del medesimo articolo 8 demanda a un decreto ministeriale la definizione delle relative disposizioni applicative. In attuazione di tale disposto normativo è stato emanato il decreto 5 febbraio 2015 del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.

In particolare, il capo II del citato decreto 5 febbraio 2015 detta le disposizioni relative al credito d’imposta a favore dei produttori indipendenti per la realizzazione di opere audiovisive di nazionalità italiana.

Il successivo capo III del decreto 5 febbraio 2015 detta, invece, le disposizioni relative al credito d’imposta a favore dei produttori esecutivi per la realizzazione di opere audiovisive di nazionalità diversa da quella italiana, su commissione estera.

L’articolo 21, comma 1, del citato decreto 5 febbraio 2015 stabilisce, inoltre, che i crediti d’imposta in parola sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici ENTRATEL e FISCONLINE messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Inoltre, l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta in argomento, tramite il modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:

- "6851" denominato "Tax credit produzione opere televisive nazionali - DM 5 febbraio 2015";

- "6852" denominato "Tax credit produzione esecutiva opere televisive estere - DM 5 febbraio 2015";

- "6853" denominato "Tax credit produzione opere web nazionali - DM 5 febbraio 2015";

- "6854" denominato "Tax credit produzione esecutiva opere web estere - DM 5 febbraio 2015".

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".

Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l’anno cui si riferisce il credito, nel formato "AAAA".

Tenuto conto di quanto stabilito dal citato articolo 21, comma 1, del decreto 5 febbraio 2015, per ciascun modello F24 ricevuto tramite i propri servizi telematici, l’Agenzia effettua controlli automatizzati sulla base degli elenchi trasmessi dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, contenenti i dati identificativi dei beneficiari e l’importo del credito concesso a ciascuno di essi. Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato risulti superiore all’ammontare del credito disponibile per l’annualità di riferimento, ovvero se il soggetto che utilizza il credito in compensazione non risulta presente negli elenchi dei beneficiari, il relativo modello F24 è scartato.