Legislazione - MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 30 giugno 2015, n. 3366

Rivalutazione, dal 1° luglio 2015, delle prestazioni economiche per infortuni sul lavoro e malattia professionale per tecnici sanitari

Art. 1

La retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, nonché alle prestazioni a queste collegate, è fissata in € 60.057,27 con effetto dal 1° luglio 2015.

Art. 2

Ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall’articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l’ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20.

Art. 1

Le retribuzioni convenzionali annue da assumersi a base per la rivalutazione ai sensi dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, delle rendite a favore dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi colpiti da malattie e da lesioni causate dall’azione dei raggi X e dalle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, sono fissate, con decorrenza 1° luglio 2015, nelle misure di seguito esposte:

EVENTI

IMPORTO PRECEDENTE

 

COEFFICIENTE RIVALUTAZIONE

 

RETRIBUZIONE

Eventi anno 2005 e precedenti € 26.376.41 X 1,0019 = € 26.426,53
Eventi anno 2006 € 26.181,40 X 1,0019 = € 26.231,14
Eventi anno 2007 € 26.872,18 X 1,0019 = € 26.923,24
Eventi anno 2008 € 26.643,46 X 1,0019 = € 26.694,08
Eventi anno 2009-2014 € 26.636,62 X 1,0019 = € 26.687,23

Art. 2

Ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati dovranno essere riassorbiti nell’anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall’articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l’ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20.