Legislazione - MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 30 giugno 2015, n. 3364

Rivalutazione, dal 1° luglio 2015, delle prestazioni economiche per infortuni sul lavoro e malattia professionale per il settore agricoltura

Art. 1

Ai sensi dell’articolo 234 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, cosi come modificato cd integrato dall’articolo 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall’articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dall'articolo 14, lettera c) della legge 19 luglio 1993, n. 243, nonché dall'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata, a decorrere dal 1° luglio 2015, in € 24.440,95.

Ai sensi dell’articolo 14, lettera e), del decreto legge 22 maggio 1993, n. 155, recante "Misure urgenti per la finanza pubblica" convertito con modificazioni nella Legge 19 luglio 1993, n. 243, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte decorrenti dal 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori di cui all’articolo 205, comma 1, lettera b), del citato testo unico, è fissata dal 1° luglio 2015 in € 16.195,20 pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell’industria.

Art. 2

Ai sensi dell’articolo 218 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, così come sostituito dall’articolo 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l’assegno per l’assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2015, è fissato in € 533,22.

Art. 3

Ai sensi dell'articolo 233 del testo unico delle disposizioni per rassicurazione obbligatoria contro gli infortuni sui lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, così come sostituito dall’articolo 8 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l’assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, a decorrere dal 1° luglio 2015, è fissato in € 2.136,50.

Art. 4

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 27 dicembre 1975, n. 780 gli assegni continuativi mensili di cui all’art. 235 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite.

Applicando quindi a detti assegni il coefficiente di rivalutazione 1,0019 si ottengono i seguenti importi:

Inabilità

Importi dal 1° luglio 2015

Dal 50 al 59% € 374.77
Dal 60 al 79% € 522,97
Dall'80 al 89% € 897,83
Dal 90 al 100% € 1.272,67
100% + a.p.c. € 1.805,89

Art. 5

Ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati dovranno essere riassorbiti nell’anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall’articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l’ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20.