Prassi - CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Nota 04 agosto 2015, n. 65

Nomina CTU nell'ambito dei procedimenti rientranti nella competenza della Sezione specializzata in materia di impresa

 

ho il piacere di portare alla Tua conoscenza la lettera inviata la scorsa settimana ai Presidenti delle Corti di Appello e ai Presidenti dei Tribunali dei capoluoghi di Regione, in merito alla nomina dei professionisti cui affidare incarichi di CTU, richiamando l'esigenza di fare riferimento all'intero territorio regionale di competenza.

 

Allegato

 

Egregi Presidenti,

come a Voi noto, l’art. 22 delle Disposizioni di attuazione del Codice di procedure civile, prevede che ciascun Giudice debba affidare "normalmente" le funzioni di consulente tecnico d'ufficio agli iscritti nell'Albo istituito presso il Tribunale in cui i medesimi hanno la propria sede e che il Giudice che voglia conferire l'incarico a un consulente iscritto in un altro Albo o a persone non iscritte in alcun Albo, debba sentire il Presidente e indicare nel provvedimento i motivi di tale scelta.

Nell'Albo dei consulenti tecnici, tenuto presso il Tribunale, possono essere iscritte le sole persone fisiche che, ai sensi dell'art. 15 disp. att. c.p.c., risultino iscritte in un Albo professionale, possiedano una speciale competenza tecnica in una determinata materia, possiedano una specchiata condotta morale e risiedano nella circoscrizione del Tribunale stesso.

Le Sezioni specializzate per le imprese, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 168 del 2003, hanno, per le materie indicate dal medesimo provvedimento e in deroga ai normali criteri di attribuzione, competenza territoriale estesa all'intera Regione.

In forza di tali previsioni, pertanto, considerando la competenza territoriale delle Sezioni specializzate, sono sorte alcune criticità in relazione alla nomina dei CTU. L'applicazione del summenzionato art. 22, condurrebbe alla nomina dei soli professionisti iscritti nell'Albo del Tribunale del capoluogo di Regione, con l'esclusione degli iscritti agli Albi degli altri Tribunali, ancorché compresi nel territorio su cui insiste la competenza del Tribunale delle imprese.

E' questa una prassi che si è diffusa in maniera preoccupante e che avvilisce l'intera categoria professionale, operando un'ingiustificata distinzione tra professionisti aventi tutti pari dignità, a prescindere dal Tribunale di riferimento.

Si tratta di un'anomalia che, a nostro avviso, potrebbe essere superata costituendo Albi (o elenchi) regionali dedicati, ai quali i Giudici delle Sezioni specializzate possano attingere per l'individuazione dei professionisti cui affidare l'incarico, consentendone l'iscrizione a tutti i professionisti già iscritti negli Albi tenuti presso i singoli Tribunali.

Tale accorgimento consentirebbe di rendere possibile un coordinamento tra le previsioni del codice di rito e le nuove disposizioni relative alla competenza delle Sezioni specializzate, rendendo possibile una nomina di consulenti tecnici svincolata da criteri interpretativi non più adeguati.

Quest'ultima soluzione, inoltre, sarebbe del tutto compatibile con quella giurisprudenza della Corte di Cassazione che attribuisce alla normativa contenuta negli artt. 61 c.p.c., 13 disp. att, c.p.c. e 22 disp. att. c.p.c., natura e finalità meramente dispositiva e niente affatto inderogabile. La scelta dell'ausiliario, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, è riservata al discrezionale apprezzamento del Giudice che ben può derogare ai criteri di cui sopra.

Alla luce di quanto sopra esposto e considerata la funzione cui il Presidente del Tribunale, nell'espletamento del suo ruolo organizzativo, è istituzionalmente preposto, vogliano gli Illustrissimi Presidenti prendere in considerazione queste nostre proposte e favorire la creazione di siffatto Albo/elenco per porre definitivamente rimedio alle problematiche sopra evidenziate.

Certo di positivo riscontro, invio distinti saluti.