Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 07 luglio 2015, n. 13975

Previdenza - Pensione di invalidità - Superamento della soglia invalidante nel corso del giudizio - Decorrenza - Estensione agli interessi ed alla rivalutazione

 

Svolgimento del processo

 

Con ricorso al Tribunale di Brindisi, G. S. chiedeva il riconoscimento del suo diritto all'assegno ordinario di invalidità a carico dell’INPS. Il Tribunale rigettava la domanda sul presupposto dell'omessa tempestiva produzione della documentazione medica invocata a sostegno della stessa. Proponeva appello l'assicurato, chiedendo il riconoscimento della prestazione, di cui il c.t.u. nominato in primo grado riconobbe peraltro i requisiti sanitari. Resisteva INPS.

Con sentenza depositata il 7 maggio 2009, la Corte d'appello di Lecce accoglieva il gravame e condannava l’INPS al pagamento dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dalla domanda amministrativa (ottobre 2003), oltre alla rivalutazione monetaria ovvero agli interessi legali.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso IINPS, affidato ad unico motivo.

Il S. è rimasto intimato.

 

Motivi della decisione

 

Deve pregiudizialmente osservarsi che la notifica della sentenza impugnata, effettuata erroneamente all'INPS presso la sede provinciale di Brindisi e non presso il procuratore costituito è inidonea a far decorrere il termine breve per impugnare (Cass. sez.un. n. 7269\09; Cass. n. 8071 del 2009; Cass. n. 15366 del 2009; Cass. n. 13428 del 2010; Cass. n. 7527\10; da ultimo: Cass. n. 26122\14). Venendo pertanto al merito si osserva.

1. - LINPS denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 18 del d.P.R. n. 488\68 e dell'art. 12 L. n. 222\84 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). Lamenta che il menzionato art. 18, cui l'art. 12 della L. n. 222\84 rinvia, stabilisce che la pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, laddove nella specie la Corte di merito condannò l'Istituto al pagamento dell'assegno ordinario di invalidità dal momento della domanda amministrativa.

Il ricorso è fondato.

Ed invero il trattamento d'invalidità decorre, secondo la regola stabilita dall'art. 18 del d.p.r. 27 aprile 1968 n. 488, dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda o dell'insorgenza dell'invalidità e tale decorrenza concerne anche gli interessi e la rivalutazione monetaria, non giustificandosi la concessione dello "spatium deliberando (di centoventi giorni) considerato dalla sentenza n. 156 del 1991 della Corte Cost. (Cass. n. 1844\95, Cass. n. 1148\97, Cass. ord. n. 15205\09).

La sentenza impugnata va dunque cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità in capo al S., e la conseguente condanna dell’INPS al pagamento della relativa prestazione con gli accessori di legge, regolati ex art. 16, 6°comma L. n. 412\91, deve essere fissata al 1° novembre 2003.

L'esito complessivo della lite consiglia di lasciare immutata la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza impugnata, e la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso. Cassa, nei limiti che seguono, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il diritto di G. S. all'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal 1° novembre 2003, con condanna dell'INPS al pagamento della relativa prestazione da tale data, con gli accessori di legge, regolati ex art. 16, comma 6, L. n. 412\91.

Lascia immutata la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza impugnata e compensa quelle inerenti il presente giudizio di legittimità.