Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 06 luglio 2015, n. 13870

Previdenza - Contributi assicurativi - Rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto - Raggiungimento della massima anzianità contributiva - Spettanza del beneficio

 

Ragioni della decisione

 

1. Il Tribunale di Spoleto riconosceva a R. V. i benefici previsti dall’art. 13 comma 8 della L. n. 257 del 1992, per il periodo di esposizione all’amianto dal 1973 al 1989, in cui era stato dipendente dell'Enel.

2. La Corte d’appello di Perugia rigettava il gravame proposto dall'Inps, che sosteneva la mancanza di interesse del V. all’ottenimento dei benefici argomentando che egli aveva conseguito la pensione di anzianità a carico del Fondo elettrici sulla base della massima anzianità contributiva utilmente valutabile, fissata in 35 anni in forza del disposto dell’art. 7 della legge 25 novembre 1971, n. 1079. Allo scopo la Corte di merito osservava che l’incremento della provvista contributiva oltre il massimale dei 35 anni, sebbene non poteva dare diritto ad un supplemento di pensione, avrebbe consentito al pensionato di sottrarsi al regime del divieto di cumulo fra pensione di anzianità e reddito da lavoro, posto che, a mente delle leggi n. 388/2000 e 289/2002 «il titolare di pensione di anzianità liquidata in base ad almeno 37 anni di contributi e fino ad un massimo di quaranta, con un’età anagrafica di almeno 58 anni, non è soggetto ad alcuna riduzione del trattamento, sia che presti attività di lavoro subordinato, sia che svolga attività di lavoro autonomo». Pertanto, ad avviso della Corte territoriale, il V. aveva diritto all’applicazione del coefficiente in questione, ricorrendone i presupposti.

3. Per la cassazione della sentenza l’Inps ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo. R. V. è rimasto intimato.

4. Con l’unico motivo di ricorso l’Inps deduce violazione dell’art. 7 della L. 25 novembre 1971, n. 1079 e dell’articolo 13 della L. 27 marzo 1992, n. 257 (in relazione all’articolo 360 n. 3 c.p.c.).

Sostiene che l’avvenuto raggiungimento della massima contribuzione valutabile, fissata in 35 anni nell’ordinamento di appartenenza, precludeva il diritto del V. di fruire del coefficiente moltiplicatore tipizzato dall’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, considerato che l’attribuzione del beneficio è finalizzata a favorire, attraverso l’agevolazione del pensionamento, la possibilità di un abbandono anticipato e definitivo del lavoro da parte di soggetti esposti al rischio concreto del manifestarsi, anche a distanza di molti anni, di malattie pesantemente invalidanti (se non addirittura mortali).

5. Il motivo è fondato.

L’art. 13 comma 8 della L. n. 257/1992 prevedeva l’applicazione del moltiplicatore 1,5 ai contributi relativi al periodo di esposizione ad amianto "ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche", e quindi sia ai fini dell’acquisizione del diritto a pensione, sia ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico.

L’art. 47 comma 1 del d.l. 269/2003, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ha ridotto, con decorrenza dal 2 ottobre 2003, il coefficiente da 1,5 a 1,25, ed ha precisato che lo stesso deve considerarsi utile ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.

Sia nel vecchio che nel nuovo regime, comunque, secondo il rispettivo ambito di applicazione, il beneficio in questione è stato previsto come finalizzato ad agire sulla pensione concretamente ottenibile, secondo il regime proprio della stessa, senza riguardo ad ulteriori ed eventuali ripercussioni dell’anzianità contributiva, come il regime del cumulo richiamato dalla Corte territoriale.

6. Questa Corte ha reiteratamente affermato che la funzione propria della rivalutazione contributiva è quella di favorire l’allontanamento dal lavoro dei soggetti addetti a lavorazioni morbigene, incidendo sul contenuto del diritto a pensione, si tratti di verificarne la sussistenza ovvero di quantificarne la misura (Cass. n. 9348 del 2012). Il beneficio non ha ragione di essere quindi con riferimento a coloro i quali abbiano già maturato la massima anzianità contributiva, posto che costoro non riuscirebbero ad ottenere, dall’applicazione del coefficiente moltiplicatore, né un concreto vantaggio ai fini dell’anticipazione dell’accesso a pensione, né un giovamento ai fini dell’incremento della misura della stessa.

In tal senso è infatti pacifico l’orientamento per cui possono fruire del descritto coefficiente moltiplicatore solo coloro i quali «non abbiano già raggiunto il massimo di prestazione conseguibile» (cfr. in termini Cass. n. 11993 del 2009, n. 467 del 2005; n. 17528 del 2002). La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 290 del 2010, nel ritenere non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificato dall'art. 1 bis del d.l. 5 giugno 1993, n. 169, conv. con modificazioni, dalla L. 271 del 1993, nella parte in cui nega che spetti l'erogazione del beneficio della rivalutazione contributiva ai lavoratori affetti da malattia cagionata da esposizione all' amianto che si trovassero in pensione al momento dell'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, ha ritenuto conforme alla Carta fondamentale l’interpretazione secondo la quale la ratio sottesa all'applicazione dei benefici nei confronti dei lavoratori che avessero contratto malattie professionali a causa dell’esposizione all' amianto, o che fossero stati comunque soltanto esposti all' amianto, non è quella di conferire una provvidenza a titolo risarcitorio o indennitario, ma di consentire un più agevole esodo dal mondo del lavoro.

7. Ne deriva che l’anzianità contributiva utile ai fini pensionistici, conseguita con 'attribuzione dei benefici previdenziali derivanti dall'esposizione all’amianto, non può comunque risultare superiore al limite massimo previsto dai regimi pensionistici di appartenenza del lavoratore, e che quando sia stata già raggiunta l’anzianità contributiva massima, non sussiste il diritto ad ottenerne un’ulteriore rivalutazione in applicazione dei benefici oggetto di causa.

8. Sulla base di tali considerazioni, risultando pacifico che il V. aveva, conseguito presso il regime pensionistico di appartenenza la massima anzianità contributiva (ossia, nel caso di specie, quella correlata ai 35 anni di anzianità contributiva, giusta la speciale disciplina vigente nell’ambito del Fondo elettrici), non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 comma 2 c.p.c., con il rigetto della domanda originariamente proposta.

9. L’ esito concorde dei due gradi di merito, favorevole al V., giustifica la compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da R. V.. Compensa le spese dell’intero processo.