Giurisprudenza - COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LOMBARDIA - Sentenza 13 luglio 2015, n. 3240

Processo - Notifiche - Servizio postale privato - Validità della notifica - Non sussiste

 

Svolgimento del processo

 

La società E. S.p.A. impugnava con distinti ricorsi, poi riuniti, tre atti di contestazione di violazioni finanziarie e irrogazione sanzioni emessi dal l'Ufficio delle Dogane di Brescia per gli anni d'imposta 2008 e 2009, con cui veniva contestato il mancato versamento di parte delle accise sulla fornitura di prodotti energetici e venivano irrogate le relative sanzioni.

La società riconosceva le imposte accertate come dovute, tuttavia contestava le sanzioni affermando che il mancato versamento era dovuto a cause di forza maggiore riferibili ai pagamenti delle forniture di energia da parte di organi dello Stato o enti locali.

Si costituiva in giudizio l'Ufficio delle Dogane che eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dei ricorsi, in quanto notificati tardivamente. Nel merito, confermava la legittimità e correttezza del proprio operato.

Con successiva memoria la parte affermava di aver consegnato nell'ultimo giorno utile i ricorsi a un'agenzia autorizzata ai servizi postali, la quale aveva provveduto ad affidarli a Poste Italiane S.p.A. due giorni dopo la scadenza del termine per ricorrere.

La Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, con sentenza n. 54/2/12, depositata il 22 maggio 2012, dichiarava inammissibili i ricorsi riuniti e condannava parte ricorrente a rifondere a favore dell'Ufficio le spese di lite che liquidava in Euro 3.500,00.

Avverso tale deliberato interponeva appello E. S.p.A., chiedendo la riforma della sentenza impugnata affidandosi a due motivi: erronea ed illegittima dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi predentati per tardiva notifica, e mancato accoglimento dei ricorsi nel merito.

Riproponeva, dunque, le argomentazioni già formulate in prime cure. Concludeva per l'accoglimento del primo motivo d'appello, per la revoca e riforma integrale della sentenza e, nel merito, per l'accoglimento del secondo motivo d'appello con conseguente annullamento degli atti impositivi, con il favore delle spese di lite.

Si costituiva in giudizio l'Ufficio per resistere al gravame di cui chiedeva il rigetto. Contrastava le eccezioni dell'appellante affermando che i servizi inerenti le notificazioni di atti giudiziari a mezzo del servizio postale potevano essere effettuate solo ed esclusivamente dal fornitore del servizio universale in Italia rappresentato da Poste Italiane

S.p.A..

Richiamava le osservazioni svolte in prime cure e concludeva per il rigetto dell'appello e la condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite.

All'esito dell'udienza di trattazione in pubblica udienza il Collegio si riservava la decisione.

 

Motivi della decisione

 

Esaminati gli atti di causa, la Commissione ritiene che la sentenza gravata resiste alle censure dell'appellante per i motivi di seguito esposti.

Nel processo dinanzi alle Commissioni tributarie, una della forme di notificazione degli atti è proprio quella che si attua - ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Dlqs 546/1992 - mediante spedizione "diretta" (cioè senza intermediazione di un ufficiale notificatore) dell'atto, a mezzo del servizio postale, in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento. In base al comma 5 dell'articolo 16, la notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione, ovvero, nel giorno in cui il plico viene affidato al servizio postale, per il successivo inoltro e recapito al destinatario, mentre i termini che hanno inizio dalla notificazione "decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto".

In materia, vale il principio generale secondo cui l'avviso di ricevimento di una raccomandata postale costituisce atto pubblico, le cui attestazioni godono di fede privilegiata, per cui non può essere esteso alle notificazioni eseguite tramite un servizio di posta privata (Cass. Civ., sentenza n. 2035 del 30 gennaio 2014).

La ratio di tale principio trova fondamento nel fatto che la spedizione dell'atto in plico aperto avviene, se non con consegna diretta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento; "quest'ultimo costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 cod. civ. e, pertanto, le attestazioni in esso contenute godono della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di notificazione eseguita per il tramite dell'ufficiale giudiziario (Cass. 17723/06 - Cass. 13812/07)".

Tale privilegio non può essere esteso alle notificazioni eseguite tramite un servizio di posta privata, in quanto gli agenti postali che svolgono tale servizio non rivestono la qualità di pubblici ufficiali e, pertanto, i loro atti non godono di nessuna presunzione di veridicità fino a querela di falso.

Premesso ciò, la Commissione condivide la decisione dei Primi Giudici nel ritenere inammissibili i ricorsi riuniti.

La data di spedizione rilevante ai fini della decisione risulta quella apposta da Poste Italiane S.p.A. che, nel caso che qui interessa, determina l'inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione.

Per i motivi sopra esposti la Commissione respinge l'appello. In forza del principio di soccombenza, condanna l'appellante a rifondere le spese del giudizio che quantifica in Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento,00).

 

P.Q.M.

 

Respinge l'appello. Spese liquidate a carico della parte soccombente in Euro 4.500,00.