Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 08 luglio 2015, n. 14202

Tributi (in generale) - Disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - Agevolazioni varie - In genere - Esenzione IVA ex art. 6 della legge n. 133 del 1999 - Condizioni - Servizi di "outsourcing" informatico resi da personale distaccato di una società del gruppo - Inclusione - Fondamento

 

Svolgimento del processo

 

La contribuente in epigrafe indicata, quale incorporante della Cassa di Risparmio di Torino, impugnava in sede giurisdizionale l'avviso di accertamento, con cui l'Agenzia delle Entrate, accertava una maggiore imposta IVA di Euro 2.344.714,00 per l'anno 2000, oltre interessi, comminando le connesse sanzioni.

La ricorrente eccepiva la nullità dell'accertamento per insussistenza dei presupposti impositivi.

L'Agenzia si costituiva, rilevando l'infondatezza del ricorso e ribadendo la legittimità del proprio operato. L'adita Commissione Tributaria Provinciale di Torino, accoglieva il ricorso, ritenendo e dichiarando che le riprese erano illegittime perché riguardavano prestazioni che, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, rientravano nel regime di esenzione IVA, previsto dall'art. 6 c. 1° lett. a) della legge 13 maggio 1999 n.133 e, in merito alle irrogate sanzioni, li rideterminava nella misura prevista dall'art. 6 c.2° del Dlgs n. 471/1997.

La CTR, pronunciando sull'appello principale dell'Agenzia delle Entrate e su quello incidentale della società, rigettava il primo ed accoglieva il secondo.

Con ricorso 17 novembre 2009, l'Agenzia delle Entrate ha chiesto l'annullamento della decisione di appello, sulla base di un mezzo.

L'intimata Unicredit Spa, giusto controricorso, ha chiesto che il ricorso principale venga dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato e, con contestuale impugnazione incidentale, affidata ad un motivo, ha chiesto la cassazione della decisione di appello e la conferma dell'annullamento dell'accertamento impugnato. Con memoria 16.04.2015, la società controricorrente ha ulteriormente illustrato le proprie ragioni.

 

Motivi della decisione

 

Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'unico motivo del ricorso dell'Agenzia Entrate, dedotta al punto 2.1) del controricorso, sotto il profilo dell'insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 366 cpc, stante che il mezzo contiene adeguate argomentazioni ed elementi, idonei ad illustrare la dedotta violazione di legge ed a contrastare la ratio decidendi dell'impugnata sentenza della CTR.

Con l'unico motivo del ricorso principale, l'Agenzia delle Entrate censura l'impugnata decisione per violazione o falsa applicazione dell'art.6 della Legge 13 maggio 1999 n. 133.

Trattasi di doglianza infondata.

L'art. 6 comma 1° della Legge n. 133 del 1999, nel testo applicabile ratione temporis, dispone che "Sono esenti dall'IVA le prestazioni di servizi, rese nell'ambito delle attività di carattere ausiliario di cui all'art. 59 comma 1° lettera c del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385:

a) effettuate da società facenti parte del gruppo bancario di cui all'art. 60 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, ivi incluse le società strumentali di cui all'articolo 59, comma 1°, lettera c), del predetto decreto legislativo, alle società del gruppo medesimo;

b) effettuate dai consorzi, ivi comprese le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra banche, nei confronti dei consorziati o dei soci, a condizione che i corrispettivi in qualsiasi forma da questi dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse".

In buona sostanza, la norma esenta da imposizione IVA le prestazioni rese nell'ambito delle attività ausiliarie di cui all'art. 59 c. 1° lett. c) del D. Lgs. n.385 del 1993, e dunque, riconducibili tra quelle accessorie, rispetto alle attività delle società del gruppo bancario o rese da consorzi a consorziati e soci.

Il Collegio è dell'avviso che, nel caso, sussistano sia il presupposto oggettivo, come pure quello soggettivo, per ricondurre la fattispecie nell'ambito del regime di esenzione di cui si è chiesta applicazione.

Sotto il profilo oggettivo, ritiene, infatti, la Corte che la prestazione svolta dal personale conferito in favore delle consorziate, sia funzionale alla fornitura del servizio in outsourcing del sistema informatico e del CED; la gestione dei servizi, anche informatici, è d'altronde, inclusa tra le attività indicate dall'art. 59 lettera c) del D.Lgs. n. 385 del 1993, espressamente richiamata dalla norma agevolatrice.

Sotto il profilo soggettivo, d'altronde, l'attività della contribuente va ricondotta nell'ambito della lettera a) della norma in esame, essendo il distacco del personale una prestazione resa, come nel caso è pacifico, da una società del gruppo in favore di altra società del medesimo gruppo.

A diverso opinamento, del resto, non induce la deduzione della ricorrente Agenzia, secondo la quale la tesi della società non potrebbe trovare ingresso, ostandovi il disposto della lettera b) dell'art. 6 comma 1° della Legge citata, dal momento che quella disposizione riguarda l'ipotesi, diversa da quella in esame, di prestazione resa da parte di un consorzio, nei confronti dei consorziati o dei soci; l'assunto della ricorrente risulta, quindi, privo di base normativa.

Stante il rigetto dell'unico motivo del ricorso principale, deve ritenersi inammissibile, - per carenza di interesse, - l'unico motivo del ricorso incidentale, con il quale si deduce il vizio di insufficiente motivazione in ordine al fatto controverso e decisivo relativo alla qualificazione dell'attività informatica svolta, nelle circostanze, dal personale incaricato;

- ciò in quanto con il mezzo la controricorrente prospetta doglianze che hanno già trovato in quella statuizione chiara ed esaustiva risoluzione. Conclusivamente, il ricorso principale va rigettato e dichiarato inammissibile, per difetto d'interesse, quello incidentale.

Avuto riguardo alla complessità della materia del contendere, le spese del presente giudizio di legittimità, vanno compensate tra le parti.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile l'incidentale. Compensa le spese del giudizio.