Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 02 luglio 2015, n. 13610

Previdenza - Pensione di invalidità - Contributi ENPACL - Dimezzamento contributivo ex art. 12 della legge n. 249 del 1991 - Oneri di comunicazione - Applicabilità ai lavoratori dipendenti già beneficiari della riduzione ex art. 28 della legge n. 1100 del 1971

 

Svolgimento del processo

 

Con sentenza depositata il 29.1.07 la Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia 23.7.01 del Tribunale della stessa sede, revocava il decreto ingiuntivo a suo tempo emesso ad istanza dell’ENPACL - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Consulenti del Lavoro - nei confronti di P.G. (che, essendo lavoratore subordinato, era anche iscritto all’A.G.O.), dichiarando da questi dovuti i contributi in favore del suddetto ente solo nella misura del 50% e, per l’effetto, condannando l’ente medesimo alla relativa restituzione, oltre interessi al tasso legale dalla notifica della domanda.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’ENPACL affidandosi a due motivi.

P.G. resiste con controricorso.

Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

 

Motivi della decisione

 

1- Preliminarmente va disattesa l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dal controricorrente in base all’erroneo riferimento alla data di notifica per il destinatario della stessa, dovendosi - invece - avere riguardo a quella relativa al notificante e ciò in virtù del principio della scissione degli effetti della notificazione, per il notificante ed il destinatario, previsto dall’art. 149 cpv. c.p.c., applicabile anche alla notificazione effettuata - come nel caso di specie - dall’avvocato, munito della procura alle liti e dell’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine cui è iscritto, a norma dell’art. 1 legge n. 53/94 (cfr., da ultimo, Cass. n. 15234/14).

Ne consegue che, anche per stabilire la tempestività o la tardività della notifica in siffatta evenienza, rileva unicamente la data di consegna del plico all’agente postale incaricato del recapito secondo le modalità stabilite dalla legge n. 890/82.

Nel caso di specie, a fronte d’ima sentenza depositata il 29.1.07, la notifica ex lege n. 53/94 è stata chiesta il 28.1.08 e, quindi, entro il termine annuale dì cui all’art. 327 c.p.c. nel testo previgente (applicabile ratione temporis, atteso che il giudizio fu instaurato ben prima della novella di cui alla legge n. 69/09).

2 - Con i due motivi di ricorso ci si duole, sotto profili diversi, di violazione e falsa applicazione degli artt. 12 disp. prel. c.c. e 12 legge n. 249/91, per avere la gravata pronuncia negato che, in mancanza di una norma transitoria che disciplinasse il passaggio dall’obbligatorietà del dimezzamento contributivo alla mera facoltatività in presenza di iscrizione anche ad altra gestione previdenziale, fosse necessaria un’apposita manifestazione di volontà, da parte dell’interessato, di avvalersi del regime di dimezzamento dei contributi, considerato che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il nuovo regime non era peggiorativo rispetto a quello previgente.

I due motivi - benché muniti di quesiti astrattamente idonei ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis, vista la data di deposito della sentenza impugnata) - sono infondati.

La Corte territoriale ha evidenziato che il controricorrente, essendo lavoratore subordinato e, quindi, iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria, era stato autorizzato al dimezzamento dei contributi in base all’art. 28 co. 1° legge n. 1100/71, che prevedeva tale beneficio a favore dell’iscritto all’ENPALC soggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria.

È, poi, intervenuto l’art. 12, co. 4°, legge n. 249/91, che così recita: "L’iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria può chiedere la riduzione alla metà del contributo soggettivo di cui al comma 1, in relazione ai periodi di iscrizione ad altro ente di previdenza. Tale facoltà deve essere esercitata entro trenta giorni dalla suddetta iscrizione e, entro uguale termine, deve essere data comunicazione all'Ente della cessata iscrizione ad altro ente. L'omissione di tale comunicazione comporta, oltre al versamento del saldo contributivo, anche la corresponsione delle maggiorazioni per ritardato pagamento".

Ma tale disposizione deve ritenersi applicabile solo alle iscrizioni future e non anche a quelle precedenti già rette dalla regola del dimezzamento ai sensi dell’art. 28 cit. legge n. 1100/71.

Infatti, il successivo co. 5° espressamente richiama la riduzione dei contributi soggettivi prevista dai precedenti commi 3° e 4° e dall’art. 28 legge n. 1100/71, sia pure per giustificare la più ridotta misura della pensione in relazione ai periodi per i quali è versato il contributo ridotto.

Come esattamente argomentato dalla sentenza impugnata, proprio il rinvio all’art. 28 cit. legge n. 1100/71 testimonia dell’intento del legislatore di mantenere gli effetti della riduzione contributiva già applicata in forza della normativa previgente, senza necessità di una nuova manifestazione di volontà ai sensi del precedente comma 4° da parte di chi - come l’odierno controricorrente - di tale riduzione già beneficiava.

Diversamente, non avrebbe avuto senso alcuno parlare - nel co. 5° - della più ridotta misura della pensione in relazione ai periodi per i quali è versato il contributo ridotto in forza non solo dei commi 3° e 4° dello stesso art. 12 legge n. 249/91, ma anche dell’art. 28 legge n. 1100/71.

Ciò valga a prescindere dall’essere o meno peggiorativo il nuovo regime rispetto a quello previgente.

E se è vero che nessuna norma transitoria ha regolamentato il passaggio dal nuovo al vecchio regime, nondimeno tale assenza di per sé non implica affatto l’immediata operatività, anche per i vecchi iscritti, dell’art. 12 co. 4° cit. con i relativi oneri di comunicazione, ben potendosi intendere l’assenza di norme transitorie come non necessità di nuove manifestazioni di volontà a carico dell’iscritto già beneficiario del pagamento dei contributi in misura del 50%.

Né l’estensione anche ai vecchi iscritti dell’onere di comunicazione previsto dall’art. 12 co. 4° cit. risponde ad apprezzabili esigenze del rapporto previdenziale in corso tra ENPACL e P.G., che restava disciplinato dal medesimo regime del dimezzamento contributivo.

In breve, in assenza non solo dell’espressa previsione di un onere aggiuntivo per i vecchi iscritti, ma anche di una qualche valida ragione per esigerlo, non può il ricorrente invocare generiche esigenze di stabilità finanziaria dell’istituto previdenziale, anche perché il mero mantenimento del medesimo regime di dimezzamento contributivo, nel caso dell’odierno controricorrente, non pregiudicava in alcun modo la stabilità finanziaria dell’ENPACL (da non confondersi con generiche esigenze di risparmio, non certo opponibili a chi legittimamente continuava ad avvalersi d’un sistema contributivo del tutto analogo a quello previsto dalla nuova disposizione).

3 - In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 100,00 per esborsi e in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.