Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 04 agosto 2015, n. 73/E

Preclusione all’autocompensazione e compensazione dei rimborsi da assistenza fiscale

 

Da più parti sono giunte richieste di chiarimenti circa l’ambito applicativo dell’articolo 15 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (decreto sulla Semplificazione fiscale e dichiarazione precompilata) che, in un’ottica di trasparenza, prevede che il sostituto d’imposta recuperi le ritenute versate in più rispetto al dovuto nonché i rimborsi effettuati nei confronti del sostituito mediante compensazione tramite modello F24.

In particolare, il dubbio interpretativo attiene all’applicabilità, con riferimento a tali compensazioni operate dai sostituti, della c.d. preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli, introdotta dall’articolo 31 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (c.d. "Decreto anticrisi), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.

Ai fini di una migliore comprensione si ricorda che, in forza di tale disposizione, "a decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento".

La circolare n. 13/E dell’11 marzo 2011 ha chiarito che il divieto riguarda esclusivamente la compensazione "orizzontale" o "esterna" e non quella "verticale " o "interna" e che sono, in ogni caso, esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta. Ciò premesso, come chiarito con circolare 31/E del 2014 in relazione alle novità fiscali introdotte dal D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, a decorrere dal 2015, i sostituti d’imposta recuperano le somme rimborsate ai sostituiti e i versamenti di ritenute o imposte sostitutive superiori al dovuto dandone evidenza nel modello di pagamento F24.

Nel medesimo documento di prassi, peraltro, è stato espressamente previsto che tali compensazioni non concorrono alla determinazione del limite di compensazione attualmente fissato in 700.000 euro per ciascun anno solare dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Inoltre, è stato escluso che per tali compensazioni sussista, anche quando di importo superiore a 15.000 euro annui, l’obbligo di apposizione del visto di conformità ovvero di sottoscrizione alternativa da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile di cui all’articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Ciò, è stato chiarito, nel presupposto che le regole sopra richiamate sono riferibili esclusivamente all’utilizzo in compensazione "orizzontale o esterna" dei crediti, categoria in cui non sono ascrivibili le compensazioni in esame.

Ne deriva che, per le medesime ragioni, le stesse non soggiacciono, altresì, al divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti previsto dal citato articolo 31 del decreto legge n. 78 del 2010.