Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 luglio 2015, n. 15885

Trattamento pensionistico - Prestazione del Fondo Elettrici - INPS A.G.O. - Opzione

Svolgimento del processo

 

Con sentenza depositata il 28.7.08 la Corte d’appello di Roma rigettava il gravame di L.L. e L.D.C., ex dipendenti ENEL, contro la sentenza n. 14522/06 con cui il Tribunale della stessa sede ne aveva respinto la domanda di riconoscimento del diritto di optare, anche dopo la liquidazione in loro favore della pensione regolata dalla normativa del Fondo Elettrici, per il trattamento di miglior favore risultante dalle regole dell’assicurazione generale obbligatoria.

Segnalava a riguardo la Corte territoriale che il termine per l’opzione era ormai scaduto e che l’eventuale colpa dell’INPS nel non informare i pensionandi di quale fosse, in concreto, il trattamento di miglior favore poteva, in astratta ipotesi, rilevare soltanto a fronte di una domanda di condanna per responsabilità aquiliana dell’istituto, domanda mai formulata.

Per la cassazione della sentenza ricorrono con unico atto L.L. e L.D.C. affidandosi a due motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.

L’INPS resiste con controricorso.

 

Motivi della decisione

 

1 - Con il primo motivo il ricorso lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 3 commi 2° e 14° d.lgs. n. 562/96, nonché degli artt. 52 e 54 legge n. 88/89, nella parte in cui la gravata pronuncia non ha ritenuto che la preclusione di cui all’art. 3 co. 14° cit. della facoltà di chiedere il trasferimento all’assicurazione generale obbligatoria della contribuzione presente nel Fondo Elettrici operi solo nel caso in cui l’INPS abbia posto il pensionando nella condizione di conoscere gli effetti dell’opzione o, quanto meno, di poter scegliere il trattamento di miglior favore consentito dalla legge.

Il motivo è infondato.

Questo il testo dell’art. 3 co. 14° cit. d.lgs. n. 562/96 (applicabile ratione temporis nel caso di specie: la norma è stata poi abrogata dal d.l. n. 78/10 convertito, con modificazioni, in legge n. 122/10): "Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 28 e dal primo comma dell'art. 29 della legge 31 marzo 1956, n. 293, e in deroga a quanto ivi previsto, la posizione assicurativa è trasferita al Fondo pensioni lavoratori dipendenti in applicazione dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, a domanda degli iscritti al Fondo di cui all'art. 1, comma 1, o dei loro superstiti quando non sia stata già liquidata la pensione a carico del Fondo stesso. E' abrogato l'art. 29, secondo comma, della legge 31 marzo 1956, n. 293".

Si tratta d’una preclusione - quella della già avvenuta liquidazione - inequivocabile nel testo normativo (in senso analogo cfr. Cass. n. 8252/10) e che non consente all’interprete esegesi di tipo sostanzialmente correttivo (come invece invocano gli odierni ricorrenti), anche perché l’assunto dei ricorrenti trascura che tra i compiti dell’INPS non vi è quello di trasmettere d’ufficio ai potenziali pensionandi consulenze preventive atte ad indirizzare in un senso piuttosto che in un altro la scelta (nei limiti consentiti dalla legge) d’un dato trattamento previdenziale.

2 - Con il secondo motivo il ricorso chiede che venga sollevata questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., dell’art. 3 co. 14° cit. se interpretato nel senso che la preclusione de qua maturi ancor prima che l’INPS abbia comunicato al pensionando l’ammontare delle due diverse pensioni (quella regolata dal Fondo, Elettrici e quella disciplinata dall’assicurazione generale obbligatoria) per consentire all’interessato di optare per quella di miglior favore.

Il motivo va disatteso per manifesta infondatezza della relativa questione di costituzionalità, atteso che i criteri di calcolo delle due diverse pensioni che astrattamente sarebbero state erogabili agli odierni ricorrenti sono comunque previsti per legge e, in quanto tali, conoscibili da ogni interessato.

Quanto all’opportunità d’un più compiuto sistema di informazione inteso ad agevolare l’esercizio dell’opzione per il trattamento pensionistico di miglior favore, è appena il caso di notare che ciò attiene a scelte di merito legislativo, in quanto tali insindacabili in sede di giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

Infine, in ordine alla ventilata lesione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., il ricorso non indica neppure il tertium comparationis (che nemmeno questa Corte ravvisa) necessario alla verifica della teorica possibilità di provocare una questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 co. 14° cit. d.lgs. n. 562/96 nei termini suggeriti dai ricorrenti.

3 - In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 100,00 per esborsi e in euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.