Prassi - CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Nota 03 agosto 2015, n. 62

Conseguenze in capo al dominus per il mancato assolvimento dell'obbligo formativo

 

Diversi Ordini hanno chiesto di voler chiarire quale tipologia di sanzione disciplinare che accerti il mancato assolvimento dell'obbligo formativo precluda al dominus di accogliere nuovi praticanti e imponga il trasferimento presso altri dominus dei tirocinanti già presenti in studio, posto che l'art. 1 comma 5 del D.M. 7 agosto 2009 prevede che "Il tirocinio professionale è svolto presso un professionista iscritto da almeno cinque anni all'albo e che ha assolto l'obbligo di formazione professionale continua nell'ultimo triennio".

Al fine di una corretta applicazione del suddetto articolo 1, occorre ricordare che il documento contenente le "Indicazioni per l'applicazione del Regolamento del Tirocinio", diffuso dal Consiglio Nazionale con Informativa n. 71 del 17 novembre 2009, nella sezione "Dominus - adempimento dell'obbligo formativo" chiarisce che l'eventuale sopraggiungere di una decisione in sede disciplinare che accerti il mancato assolvimento dell'obbligo formativo da parte del dominus esplica effetti solo sul tirocinio dei praticanti in corso alla data della decisione stessa presso il dominus medesimo (il periodo di pratica per questi praticanti sarà sospeso d'ufficio dal Consiglio dell'Ordine territoriale, fino al loro trasferimento presso un altro dominus in regola con i requisiti previsti) e sulla capacità del dominus di dar corso a nuovi rapporti di tirocinio (a far data dalla decisione disciplinare, tale facoltà deve intendersi inibita, fino a che si sia verificato il regolare adempimento dell'obbligo formativo nel corso del triennio successivo a quello oggetto di provvedimento disciplinare)".

Nel "Regolamento per gli Ordini territoriali per l'esercizio della funzione disciplinare in caso di inadempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti", approvato dal CNDCEC nella seduta del 13 ottobre 2010, all'art. 7 co. 1 è stato stabilito che "il mancato assolvimento dell'obbligo formativo, accertato dall'Ordine in un apposito procedimento disciplinare conclusosi con l'applicazione della sanzione della sospensione, determinerà l'impossibilità di accogliere nuovi praticanti ed il trasferimento, presso altri dominus di quelli già presenti nello studio, in ottemperanza del regolamento ministeriale per il tirocinio (decreto 143/2009), che all'art. 1, comma 5, prevede che il tirocinio debba essere svolto presso un professionista che sia iscritto all'albo e che abbia "assolto l'obbligo di formazione professionale continua, nell’ultimo triennio certificato dall'Ordine".

Nel "Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale - procedura semplificata per alcune fattispecie di illecito" approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 20-21 maggio 2015, invece non è precisata la sanzione disciplinare che determina l'impossibilità di svolgere la funzione di dominus.

Tuttavia, tenuto conto di quanto già a suo tempo espresso nell'art. 7 co. 1 del Regolamento per gli Ordini territoriali per l'esercizio della funzione disciplinare in caso di inadempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti", approvato dal Consiglio Nazionale nel 2010, si ritiene che l'accertamento del mancato assolvimento dell'obbligo formativo in sede disciplinare a seguito del quale sia stato irrogato un provvedimento di sospensione precluda all'iscritto di esercitare le funzioni di dominus, essendo temporaneamente impedita tutta la sua attività professionale. L'irrogazione della censura, invece, non determinando alcuna interruzione dell'attività professionale, non compromette la possibilità di assumere il ruolo di dominus.