Giurisprudenza - COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TORINO - Sentenza 21 luglio 2015, n. 781

Tributi - Imposte sui redditi - Scritture ausiliarie di magazzino - Obbligo - Schede di lavorazione per singola commessa - Validità - Sussiste

 

Fatto e diritto

 

In data 9/1/2012 l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Torino notificava alla O.P. SpA l’avviso di accertamento n.T7E031707480/2011 per maggiori ricavi e conseguentemente determinava le maggiori imposte Ires, Irap e IVA dovute.

L’accertamento traeva origine dal verbale della Guardia di Finanza - Compagnia di Pinerolo del 21/11/2011.

Nel verbale veniva costatata, per l’anno di imposta 2006, 2007 e 2008, l’assenza delle scritture contabili di magazzino, obbligatorie per la società controllata.

La mancata istituzione della contabilità di magazzino, nei casi in cui essa è obbligatoria, legittimava l’ufficio a procedere ad accertamento induttivo e rettificare la dichiarazione presentata dalla O.P. SpA.

Con istanza del 22/1/2012 la O.P. Spa attivava la procedura di accertamento con adesione, cuI seguivano il contraddittorio del 9/3/2012 e del 2/5/2012.

La procedura aveva esito negativo.

Con ricorso del 22/5/2012 la O.P. SpA impugnava l’avviso di accertamento n. T7E031707480/2011 chiedendo l’annullamento dello stesso ed eccependo alcuni profili di illegittimità dell’accertamento:

1) notifica dell’accertamento prima dei 60 giorni previsti dall’art. 12 comma 7 L. n. 212/2000;

2) presenza delle schede di lavorazione;

3) mancata richiesta delle schede di lavorazione;

4) inattendibilità del metodo utilizzato dall’ufficio per la ricostruzione induttiva del reddito.

Si costituiva con controdeduzioni l’ufficio replicando e lamentando che:

1) sussistevano i motivi di urgenza che legittimavano l’emissione anticipata;

2) le schede di lavorazione non avevano i requisiti richiesti dalla legge e quindi le stesse non potevano sostituire le scritture di magazzino a cui era tenuta la società;

3) le schede di lavorazione erano state esibite agli accertatori in un secondo momento in formato elettronico e non cartaceo e, quindi, non potevano essere prese in considerazione;

4) la ricostruzione era ragionevole fondandosi sui dati offerti da imprese aventi caratteristiche simili a quelli oggetto di controllo ed operanti nello stesso territorio.

La Commissione Tributaria Provinciale di Torino con sentenza n. 31/15/2013 depositata in data 27/3/2013 accoglieva il ricorso del ricorrente per l’anno 2006 mentre la Commissione Tributaria di Torino Sez. 8° per gli anni 2007 e 2008 con sentenza n. 171 del 24/7/2013 rigettava il ricorso.

L’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Torino, con atto di appello, impugnava la predetta sentenza confermando l’inattendibilità delle schede di lavorazione e contestando le risultanze logiche a cui è pervenuta la CTP per il fatto che l’accertamento induttivo in realtà doveva porsi al di fuori dei dettami dell’art. 39 1° comma lettera d) DPR 600/73, ma utilizzando la norma di cui all’art. 39 2° comma lettera c) stesso decreto, norma che non prevede il riferimento al riscontro delle presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.

La società O.P. Spa presentava controdeduzioni chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata e presentava appello avverso la sentenza n. 171 per gli anni 2007 e 2008.

Le conclusioni delle parti sono la seguenti:

Parte appellante: "Voglia l’Onorevole Commissione riformare la sentenza n. 31/1572013 in quanto illegittima e per l’effetto dichiarare legittimo l’accertamento n. T7E031707480/2011. Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio". Parte appellata: " Voglia la Commissione Regionale adita rigettare i motivi di appello addotti dalla Direzione Provinciale I di Torino, confermare la sentenza n. 31/15/2013 della CTP, ed in subordine, in via devolutiva, annullare l’avviso di accertamento, con rifusione delle spese del presente grado di giudizio e accogliere l’appello avverso la sentenza n. 171 del 24/7/2013".

 

Motivi della decisione

 

Va respinto il ricorso dell’ufficio per l’anno 2006, e va accolto l’appello del contribuente per le annualità 2007 e 2008 richiamando le motivazioni della decisione 30/1/2013 della Commissione Provinciale di Torino che vengono condivise.

La valutazione di fatto di questa Commissione, anche alla luce delle risultanze del verbale della Guardia di Finanza di Pinerolo, ritiene che l’obbligo di cui all’art. 14 sia ampiamente adempiuto con l’istituzione delle schede di lavorazione corrispondenti all’elenco delle giacenze di fine anno di cui all’inventario aziendale.

Le schede, infatti, prodotte assolvono alla funzione della legge di possibilità di ricostruzione non solo dei pezzi comprati e dei pezzi utilizzati, ma anche dell’utilizzo dei pezzi per singola commessa, con ciò svolgendo una funzione addirittura superiore a quella richiesta dalle legge.

Il fatto che le scritture ausiliari di magazzino siano per singolo ordine, non può essere ritenuta una lacuna in quanto il dettaglio permette addirittura di ricostruire la fatturazione della singola ordinazione e il ricarico della stessa, in più le schede di lavorazione prodotte come forma di contabilità ausiliaria sono integrate dalle distinte di magazzino per il periodo 2006, 2007 e 2008 prodotte all’Agenzia delle Entrate in data 24/7/2012 che ulteriormente consentono di ritenere in modo esaustivo e completo assolto l’obbligo delle scritture ausiliari di magazzino.

Non si vede peraltro quale diversa documentazione avrebbe potuto, visto quanto prodotto, completare secondo le pretese dell’ufficio e riprese per il 12007 e 2008 dalla Commissione Tributaria di I grado l’obbligo di legge.

Né si può imputare a colpa od omissione della O. SpA l’avere delle scritture ausiliarie di magazzino strutturate per la propria azienda in relazione ad ogni singola commessa ricevuta (l'azienda non produce in proprio e rivende, ma produce su commessa nel campo della meccanica di precisione).

Ne consegue che in presenza di schede di lavorazione (unite agli ulteriori documenti prodotti) che consentono di individuare esattamente la materia prima, i costi di lavorazione e ogni altra esigenza di verifica delle operazioni di magazzino (all. 17-18 ecc.) non si può assolutamente ritenere che non sia stato adempiuto l’obbligo di cui all’art. 14, tanto più che la Guardia di Finanza sulla base delle scritture consegnate dalla contribuente ha predisposto un prospetto riepilogativo dei prezzi di acquisto di ogni singolo materiale impiegato.

Il fatto che le schede di lavorazione che sono certamente complesse ma complete e perfettamente leggibili e tali da consentire la verifica delle movimentazioni di magazzino siano state ignorate non può diventare un addebito tale da permettere la ricostruzione induttiva dei ricavi dell’azienda.

Ne consegue che l’accertamento induttivo basato su un’affermata ma inveritiera inattendibilità e inesistenza di talune scritture contabili, deve essere annullato. Una ricostruzione attenta dei documenti prodotti dalla contribuente permette di accertare con esattezza tute le movimentazioni di magazzino sia diverse per commesse sia per tabulati generici di carico e scarico di tutte le materie prime (all. 6-7-8 ricorso primo grado).

Per quanto sopra, ritenuta che non via sia alcuna ragione che giustifichi l’accertamento induttivo effettuato, ne consegue l’annullamento dello stesso.

 

P.Q.M.

 

Respinge il ricorso dell’ufficio per l’anno 2006; accoglie l’appello del contribuente per le annualità 2007 e 2008.

Dichiara interamente compensate le spese di tutti i gradi di giudizio.