Legislazione - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE - Decreto ministeriale 21 luglio 2015

Dichiarazione del carattere di eccezionalità per i danni causati da organismi nocivi (Xylella fastidiosa) nei territori della Regione Puglia dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2015

Art. 1

Declaratoria del carattere di eccezionalità delle infezioni di Xylella fastidiosa

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità dell'infezione degli organismi nocivi ai vegetali elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni agricole e alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:

Brindisi:

- infezioni di Xylella fastidiosa dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno 2015;

- provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere a), b), c), d) e comma 3 nel territorio dei comuni di Oria e Francavilla Fontana.

Lecce:

- infezioni di Xylella fastidiosa dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

- provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere a), b), c), d) nel territorio dei comuni di Alezio, Alliste, Collepasso, Copertino, Galatina, Gallipoli, Lecce, Matino, Melissano, Neviano, Parabita, Racale, Sannicola, Sternatia, Taviano, Trepuzzi, Tuglie;

- infezioni di Xylella fastidiosa dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

- provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Copertino, Trepuzzi, Lecce, Sternatia, Galatina;

- infezioni di Xylella fastidiosa dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno 2015;

- provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere a), b), c), d) e comma 3 nel territorio dei comuni di Acquarica del Capo, Alessano, Alezio, Alliste, Aradeo, Arnesano, Bagnolo del Salento, Botrugno, Calimera, Campi Salentina, Cannole, Caprarica di Lecce, Carmiano, Carpignano Salentino, Casarano, Castri di Lecce, Castrignano Dè Greci, Castrignano del Capo, Cavallino, Collepasso, Copertino, Corigliano d'Otranto, Corsano, Cursi, Cutrofiano, Gagliano del Capo, Galatina, Galatone, Gallipoli, Giuggianello, Giurdignano, Guagnano, Lecce, Lequile, Leverano, Lizzanello, Maglie, Martano, Martignano, Matino, Melendugno, Melissano, Melpignano, Miggiano, Minervino di Lecce, Monteroni di Lecce, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Muro Leccese, Nardò, Neviano, Nociglia, Novoli, Otranto, Palmariggi, Parabita, Patù, Poggiardo, Porto Cesareo, Presicce, Racale, Ruffano, Salice Salentino, Salve, San Cassiano, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama, Sanarica, Sannicola, Scorrano, Seclì, Specchia, Squinzano, Sternatia, Supersano, Surbo, Taurisano, Taviano, Trepuzzi, Tuglie, Ugento, Uggiano La Chiesa, Veglie, Vernole, Zollino.

Art. 2

Clausola sospensiva

La concessione degli aiuti ai beneficiari avviene successivamente alla ricezione del numero di identificazione rilasciato dalla Commissione europea a fronte della comunicazione in esenzione del regime di aiuti recato dal decreto legge n. 51/2015, convertito dalla legge n. 91/2015, ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014.

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 3 agosto 2015, n. 178.