Giurisprudenza - COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LOMBARDIA - Sentenza 23 luglio 2015, n. 3460

Tributi - Catasto - Procedura Docfa - Accertamento - Modifica da parte dell’Ufficio della classe catastale proposta dal contribuente - Attribuzione categoria gruppo D - Motivazione della modifica - Necessità - Mancanza - Illegittimità dell’atto

 

Svolgimento dei fatti

 

XY S.p.a. ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale dì Brescia avverso avviso di accertamento emesso dall'Agenzia del Territorio di Brescia.

L'oggetto del contendere riguardava l'attribuzione della categoria catastale di un pozzo/acquedotto, con modifica del classamento categoria E3 (costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche) dichiarato con procedura DOCFA, in categoria D 1 (opificio) nonché di una stazione elettrica.

In sede di ricorso la parte impugnava l'avviso di accertamento nella parte relativa al classamento del pozzo/acquedotto, eccependo il difetto di motivazione dell'atto impositivo e rilevando nel merito l'erroneità del classamento. Non veniva invece impugnata la categoria catastale della stazione elettrica.

La Commissione adita ha respinto il ricorso, condannando parte soccombente alla rifusione delle spese per Euro 600,00. Il primo giudice rilevava che l'avviso di accertamento era validamente motivato, in quanto gli elementi su cui si fondava erano conosciuti dalla parte che aveva attivato la procedura DOCFA. Nel merito osservava che il pozzo di pompaggio è stato creato per speciali esigenze di carattere industriale, con finalità di lucro. Ne deriva la classificazione in categoria D, considerato oltre a tutto che la rendita catastale è inferiore a quella della categoria E3.

Appella la società contribuente ribadendo il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, non risultando esposte le ragioni alla base dell'attribuzione di una categoria catastale diversa da quella indicata con la procedura DOCFA.

Né, contrariamente a quanto affermato in sentenza, dai dati dichiarati dalla parte con detta procedura si possono comprendere le ragioni per le quali l'Ufficio ha riclassificato il bene da E3 a D1. Nel merito rileva che il bene in discussione è un pozzo/acquedotto, da considerare tra le "costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche " e non un opificio. Precisato che l'oggetto del contendere è l'attribuzione della categoria catastale, ritiene irrilevante l'attribuzione di una minore rendita catastale in quanto gli immobili di categoria E sono esenti da ICI e poi IMU, invece applicabile a quelli di categoria D. Né la riconducibilità al gruppo D può derivare dalla realizzazione di un utile da parte della società proprietaria. Richiama invece la specifica destinazione d'uso dell'unità immobiliare, destinata a funzione di interesse pubblico in quanto pozzo di pompaggio necessario per l'immissione e la distribuzione dell'acqua potabile nell'acquedotto civico. Chiede che, in riforma della sentenza impugnata, venga annullato l'avviso di accertamento, con vittoria di spese. Contestualmente propone istanza di discussione in pubblica udienza.

Si costituisce m giudizio l'Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio rilevando che l'avviso di accertamento è validamente motivato, in quanto in caso di procedura DOCFA si procede mediante stima diretta. Nel merito osserva che nell'impianto di pompaggio dell'acqua per l'acquedotto si svolge il ciclo produttivo completo della materia prima acqua fino alla sua emissione per il consumo; ritiene pertanto adeguata l'attribuzione della categoria D 1. Inoltre, XY fornisce alla collettività un servizio che viene pagato e comporta pertanto uno scopo di lucro. Conclude che per l'accatastamento rileva la destinazione funzionale e produttiva del bene e che nel caso di specie il pozzo di pompaggio è una struttura costruita per speciali esigenze di carattere industriale, gestita da una società per azioni.

Insiste per la conferma della sentenza impugnata, con rifusione di spese.

Avendo l'appellante proposto tempestiva istanza di discussione in pubblica udienza, regolarmente notificata a controparte, si procede in forma pubblica.

 

Motivazione

 

Preliminarmente la Commissione rileva che, come esplicitato da parte contribuente sin dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, l'impugnazione riguarda l'avviso di accertamento limitatamente all'immobile di cui al mappale sito in Brescia, via (...) foglio XXX particella Y, sub Z e non verte anche sul diverso immobile - una stazione elettrica - contraddistinto nel medesimo mappale al sub 1 e concordemente classato in categoria D1. In relazione a quest'ultimo bene, pertanto, l'avviso di accertamento deve essere confermato in quanto definitivo per carenza di impugnazione.

Ciò premesso, si osserva che l'assegnazione della "classe" catastale - parametro che identifica il grado di produttività ovvero di redditività delle unità immobiliari - viene eseguita in base agli aspetti estrinseci ovvero quelli ubicazionali del fabbricato. Muovendo dal consolidato indirizzo giurisprudenziale per il quale l'avviso d i accertamento deve contenere a pena di nullità il requisito della motivazione - avente la funzione di indicare "i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'amministrazione" ( ) onde consentire art. 7 L. 212/2000 al contribuente l'esercizio del diritto di difesa - in materia di classamento di immobili a destinazione ordinaria la motivazione dell'atto impositivo "non può limitarsi a contenere l'indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall'ufficio", ma deve anche chiaramente specificare "a pena di nullità a quale presupposto la modifica debba essere associata" (da ultimo: Cass. Civ., Sez. Trib., 17322/2014). Una motivazione meno specifica è in realtà prevista con riferimento al caso - che qui ricorre - di fabbricati di categoria D sottoposti a procedura Docfa, avente "struttura fortemente partecipativa" il cui contenuto è conosciuto e conoscibile dalla parte. Ma anche in tal caso l'Ufficio non può limitarsi a comunicare il classamento che ritiene adeguato, dovendo "anche fornire un qualche elemento che spieghi perché la proposta avanzata dal contribuente con la Docfa viene disattesa" (da ultimo: Cass. Civ., Sez. VI, n. 3394/2014). L'obbligo della motivazione non può pertanto ritenersi soddisfatto mediante la semplice indicazione dei dati catastali e della classe attribuita all'immobile, trattandosi degli stessi elementi assunti a parametro dal contribuente e non venendosi a compre11dere le ragioni di una loro diversa valutazione.

Nel caso di specie, la classe proposta da parte contribuente è stata modificata dall'Agenzia delle Entrate con avviso di accertamento, secondo il quale la determinazione del nuovo classamento è stato operato con stima diretta "sulla base di metodologie comparative", in conformità alle disposizioni che regolano il Catasto Edilizio Urbano ed indicando per ciascun bene il prospetto con i dati del precedente classamento nonché i "nuovi dati di classamento e rendita accertati". Dalla comparazione degli elementi, peraltro, risulta che i dati riportati nei due prospetti sono i medesimi (dati catastali - quali foglio, particella e subalterno - ubicazione, categoria e consistenza) e l'unica difformità riguarda proprio la classe assegnata e la conseguente rendita attribuita. Ne deriva che dal raffronto dei dati il contribuente non è in grado di comprendere le ragioni della diversa classificazione; né l'atto impositivo reca alcuna indicazione del criterio in base al quale è stata attribuita una diversa classe e degli elementi all'uopo utilizzati.

Si deve pertanto concludere che, con riferimento al bene di cui al mappale foglio XXX particella Y sub. Z, l'avviso di accertamento non risulta sufficientemente motivato, né tale vizio dell'atto impositivo può essere sanato dalla produzione in giudizio del materiale probatorio posto a fondamento dell'operato dell'Agenzia delle Entrate. Pur se è vero che l'avviso di accertamento rappresenta una provocatio ad opponendum, è comunque necessario che l'atto impositivo "enunci il criterio astratto in base al quale ha determinato il maggiore valore, con le eventuali specificazioni ed illustrazioni concrete richieste dalle peculiarità della fattispecie " ed in sede contenziosa è concesso all'ufficio soltanto "provare la sussistenza dei concreti elementi di fatto che, nel quadro del parametro prescelto, giustificano il quantum accertato" (per tutte: Cass. Civ. Sez. Unite, sent. 5787/88).

Alla soccombenza segue per legge la condanna alla rifusione delle spese del giudizio, che si liquidano complessivamente in Euro 600,00 per il primo grado di giudizio - in linea con quanto determinato a parti invertite dalla Commissione Provinciale e non contestato dalle parti - ed in Euro 750,00 per il presente giudizio d'appello.

 

P.Q.M.

 

In riforma della sentenza appellata, dichiara illegittimo l'avviso di accertamento relativamente all'unità immobiliare sita nel Comune di Brescia, via L. F. foglio XXX particella Y, sub Z. Condanna l'Ufficio a rifondere a parte contribuente le spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in Euro 600,00 per il primo grado ed Euro 750,00 per il secondo grado.