Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 21 luglio 2015, n. 15310

Irpef - Reddito di partecipazione - Società - soci - Annullamento dell’accertamento a carico della Società - Conseguenze

 

Svolgimento del processo

 

La controversia concerne l’addebito per trasparenza di un maggior reddito di partecipazione a carico di C.F. in ragione dell’accertamento di maggiori imponibili per l’anno 1999 nei confronti della società di persona P. s.a.s. di B.G. &  C. della quale il contribuente era sodo accomandatario e insieme ad essa era stato dichiarato fallito.

La commissione adita accoglieva il ricorso, motivando la propria decisione con l’avvenuto accoglimento del ricorso proposto dalla società. L’appello proposto dall’amministrazione, che eccepiva tra l’altro il difetto di legittimazione processuale del curatore privo di assistenza tecnica, era rigettato con la sentenza in epigrafe, avverso la quale l’amministrazione propone ricorso per cassazione con tre motivi. L’intimata curatela non si è costituita.

 

Motivazione

 

Per la definizione del ricorso assume valore decisivo il fatto che questa Corte con ordinanza n. 23904 del 2011 ha rigettato l’impugnazione proposta dall’amministrazione avverso la sentenza  n. 122/07/2008 con la quale la CTR di Genova aveva annullato l’avviso di accertamento di maggiori ricavi ai fini IVA e IRAP per l'anno 1999 nei confronti della società P. sas di B.G. & C. che aveva costituito ragione dell’addebito per trasparenza al socio C.F. di un maggior reddito di partecipazione, oggetto del presente giudizio.

La conseguenza della suddetta pronuncia e la formazione del giudicato — che questa Corte può accertare d’ufficio, derivando, detto giudicato da una ordinanza della stessa Corte (v. Cass. n. 8614 del 2011) in ordine all’annullamento dell’avviso di accertamento di maggiori imponibili a carico della società. Ciò determina il venir meno delle ragioni giustificatrici dell’avviso di accertamento - maggior reddito di partecipazione del socio accomandatario nella predetta società P. — stante che tale accertamento non risulta fondato, da quanto emerge nel ricorso in esame e dalla sentenza impugnata, su autonome ragioni, né il ricorso del socio risulta fondato, per quanto si ricava dalle medesime basi documentali, su motivi personali che non siano quelli già enunciati dalla società a sostegno del proprio ricorso.

Pertanto, il ricorso in esame deve essere rigettato. La mancata costituzione della parte intimata non impone una pronuncia sulle spese.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.