Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 24 luglio 2015, n. 15638

Tributi - IVA - IRPEF - IRAP - Accertamento - Maggiori ricavi

 

Fatto

 

Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento che imputava maggiori ricavi, ai fini iva, irpef ed irap, all'impresa familiare facente capo a lui, esercente attività d'installazione di impianti elettrici, in quanto aveva dichiarato redditi e volume di affari non congrui con quelli desumibili dall'applicazione dei coefficienti parametrici disciplinati dall'art. 3, commi 181 e 183, della legge 549 del 1995 e dai d.p.c.m. 29 gennaio 1996 e 27 marzo 1997, irrilevanti essendo gli elementi dedotti da Barco nel corso dei due incontri in contraddittorio che avevano preceduto l'avviso.

La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso, mentre quella regionale ha accolto l'appello dell'ufficio, osservando che l'azione dell'ufficio ha mitigato gli esiti dell'applicazione dei parametri, tenendo conto degli elementi rappresentati dal contribuente.

Avverso questa sentenza propone ricorso Ivano Barco per ottenerne la cassazione, che affida a quattro motivi, cui la sola sede centrale dell'Agenzia reagisce con controricorso.

 

Diritto

 

1. - La complessiva censura proposta con i quattro motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, perché connessi, con i quali il contribuente lamenta:

- la violazione a falsa applicazione dell'art. 3, commi 179-189, della l. 28 dicembre 1995, n. 549, dell'art. 42, commi 2 e 3 e 29, comma 1, lettera d), del d.p.r. n. 600 del 1973, dei d.p.c.m. 29 gennaio 1996 e 27 marzo 1997 nonché degli artt. 2727, 2728, 2729 e 2697 c.c., là dove il giudice d'appello, pur avendo riconosciuto il carattere anomalo dell'anno d'imposta 1999, avrebbe dovuto pretendere idonea prova dall'Agenzia (primo motivo);

- la violazione e falsa applicazione dell'articolo 62-bis del d.l. n. 331 del 1993, dell’art. 3, commi 181 e 183 della l. n. 549 del 1995, del d.p.c.m. 29 gennaio 1996 e 27 marzo 1997 nonché delle norme interne, là dove la Commissione ha fatto applicazione degli studi di settore in relazione ad un anno nel quale il relativo decreto ministeriale di approvazione non era entrato in vigore (secondo motivo);

- l'omissione e l'illogicità della motivazione in ordine al fatto controverso e decisivo della percentuale di riduzione che aveva riconosciuto in sede di contraddittorio, senza comunque esplicare in maniera logica l'iter decisionale (terzo motivo).

- l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla mancata esplicitazione delle «ovvie ragioni» citate in sentenza (quarto motivo), è infondata e va respinta.

1.1. - Le sezioni unite della Corte (Cass. 26635, 26636, 26637 e 26638/09) hanno rimarcato che il procedimento di accertamento standardizzato trova il proprio punto centrale nell'obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale, che consente l'adeguamento degli standard alla concreta realtà economica del contribuente, determinando il passaggio dalla fase statica (gli standard come frutto dell'elaborazione statistica) alla fase dinamica dell'accertamento (l'applicazione degli standard al singolo destinatario dell'attività accertativa). Contraddittorio procedimentale, dello svolgimento del quale dà atto la sentenza impugnata.

Lo svolgimento del contraddittorio ha dunque propiziato la formazione di un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati, ma, appunto, dalla valutazione delle controdeduzioni del contribuente cui essi sono applicati (in termini, fra varie, Cass. 6 agosto 2014, n. 17646; 31 gennaio 2014, n. 2223; 11 maggio 2013, n. 11633).

2. - A proposito di presunzioni e onere della prova vi è un problema interno di distribuzione dell’onere probatorio: se chi vi ha interesse ha dato la prova di una serie di fatti che possono costituire presunzioni gravi, precise e concordanti del fatto da provare, la controparte ha l’onere - ma anche la possibilità - di fornire la prova di un controindizio, idoneo a rendere probabile una verità opposta, ma soprattutto a falsificare la prova critica avversaria. Non è, dunque, necessario che vi siano più indizi, essendo sufficiente che non vi siano indizi contrari, bastando una prova contraria a falsificare la prova critica.

3. - L’apprezzamento in ordine alla gravità, precisione e concordanza degli indizi posti a fondamento dell’accertamento effettuato con metodo presuntivo attiene alla valutazione dei mezzi di prova, ed è pertanto rimesso in via esclusiva al giudice di merito, salvo lo scrutinio riguardo alla congruità della relativa motivazione (tra varie, Cass. 30 ottobre 2013, n. 24437).

Nel caso in esame, la motivazione non è stata adeguatamente censurata:

- la doglianza riguardante l’omessa considerazione della percentuale di riduzione è priva di autosufficienza, in quanto non esplica quando ed in quali termini la questione sia stata introdotta in giudizio, limitandosi a riportare un breve stralcio di un documento 2 non meglio identificato;

- la censura concernente la mancanza di specificazione delle «ovvie ragioni» è inammissibile, perché non si riferisce ad «un fatto controverso e decisivo per il giudizio» ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, bensì a «questioni» o «argomentazioni» che, pertanto, risultano irrilevanti (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21152).

4. - In questo contesto, la censura proposta col primo motivo si traduce in un inammissibile tentativo d'indurre la Corte a rileggere il materiale probatorio nella chiave prospettata dal contribuente, là dove il secondo motivo concernente l’applicazione dello studio di settore manca d'interesse ad agire, in quanto il giudice d’appello riferisce che «l’azione dell'Ufficio...ha mitigato gli esiti dei ''parametri", tenendo conto dì quelli derivanti dagli studi di settore».

5 - Il ricorso va in conseguenza respinto.

Le spese seguono la soccombenza nei confronti della parte costituita.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il contribuente a pagare le spese, liquidate in euro 1500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.