Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 29 luglio 2015, n. 16029

Agevolazioni fiscali - Acquisto della prima casa di cui al DPR 131/1986 - Usufruite indebitamente

 

Svolgimento del processo

 

L'Agenzia delle Entrate Ufficio di Pescia, con avviso di liquidazione d'imposta ed irrogazione di sanzioni accertava che il contribuente S.P. aveva indebitamente usufruito delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa di cui al DPR 131/1986, in quanto aveva acquistato un immobile e non vi aveva trasferito la propria residenza entro diciotto mesi dalla stipula dell'atto di compravendita e, pertanto, procedeva alla revoca delle agevolazioni illegittimamente godute applicando interessi e sanzioni.

Avverso l'avviso di recupero d'imposta il contribuente proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia che lo accoglieva con sentenza appellata dall'Ufficio davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana.

I giudici di secondo grado respingevano l'appello dell'Ufficio ed accoglievano l'appello incidentale ritenendo che la revoca delle agevolazioni era stata notificata tardivamente oltre il termine massimo di tre anni di cui all'art. 76 comma 2 DPR 131/1986 e ciò in quanto alla fattispecie non era applicabile la proroga biennale di cui all'art.11 legge 289/2002.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate con un motivo e P.S. ha resistito con controricorso.

 

Motivi della decisione

 

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione di legge e falsa applicazione dell'art. 11 della legge 289 del 2002 in relazione all'art. 360 comma 1 nr.3 cpc in quanto la CTR ha erroneamente ritenuto che non fosse applicabile alla fattispecie la proroga biennale di cui all'art.11 della legge 289 del 2002 che prolunga per un biennio l'ordinario termine di decadenza di tre anni di cui all'art.76 comma 2 DPR 131/1986.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Infatti, in tema di perdita dell'agevolazione fiscale sul pagamento dell'imposta di registro per l'acquisto della prima casa, il termine per la rettifica, la liquidazione della maggiore imposta e l'irrogazione delle relative sanzioni è soggetto alla sospensione prevista dall'art. 11, comma 1, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 ed è, conseguentemente, prorogato di due anni.

Questa Corte ha affermato in proposito :"La proroga di due anni dei termini di accertamento, prevista dall'art. 11, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in caso di mancata o inefficace presentazione della domanda di condono nei termini, si applica anche alle ipotesi di liquidazione delle imposte dovute in conseguenza al recupero fiscale per la violazione di norme in tema di agevolazioni tributarie, in quanto l'art. 11, comma 1 bis, della legge n. 289 cit. ne consente la condonabilità." (Sez. 5, Sentenza n. 21280 del 18/09/2013).

In riferimento alla medesima questione Sez. 5, Sentenza n. 1248 del 22/01/2014 più recentemente ha affermato in ordine al termine di cui all'art. 76, comma 1 bis, del d.P.R. n. 131 del 1986 ed alla proroga biennale ex art. 11, comma 1, della legge n. 289 del 2002 che: "La proroga di due anni, ex art. 11, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, del termine, di cui all'art. 76, comma 1 bis, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni, nonché sull'incremento di valore degli immobili, non è preclusa dalle previsioni della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cd. Statuto del contribuente), atteso che queste ultime, pur costituendo criteri guida per il giudice nell'interpretazione ed applicazione delle norme tributarie, anche anteriori, non hanno rango superiore alla legge ordinaria, sicché ne è ammessa la modifica o la deroga, purché espressa (come nella specie) , e non ad opera di leggi speciali, non potendosi, conseguentemente, disporre la disapplicazione di una disciplina con esse in asserito contrasto."

La sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio e la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cpc non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con rigetto del ricorso introduttivo.

Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dei gradi del giudizio di merito, e di legittimità stante l'evolversi della vicenda processuale.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.