Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 luglio 2015, n. 15030

Tributi - Cartella di pagamento - Recupero spese legali - Impugnazione - Ricorso per cassazione - Soggetto passivamente legittimato - Individuazione - Termine - Responsabilità processuale aggravata

 

Svolgimento del processo

 

Il contribuente propone ricorso per cassazione, sorretto da sei motivi, avverso la sentenza in data 11-11-2010 con la quale la commissione tributaria regionale del Piemonte ha respinto il di lui gravame nei confronti della sentenza di primo grado, confermando la legittimità di un'iscrizione a ruolo per il recupero di spese legali conseguenti a un giudicato formatosi su un'anteriore sentenza (n. 41-14-06) della medesima commissione.

Il ricorso è stato notificato una prima volta all'agenzia delle entrate, la quale si è costituita con controricorso eccependo di non esser legittimata passivamente, essendo rimasta estranea a ogni giudizio.

E' stato notificato una seconda volta al comune di Gassino Torinese, parte effettiva del giudizio di merito, il quale ha resistito con controricorso eccependo, in via preliminare, la tardività e la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione e instando, poi, per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma di denaro per responsabilità processuale aggravata.

 

Motivi della decisione

 

I. - Il ricorso è inammissibile.

Il giudizio di merito verteva tra il contribuente e il comune.

L'impugnata sentenza risulta spedita in notifica, a cura del comune, il 14-12-2010.

La notificazione si è perfezionata presso il destinatario il dì successivo, come d'altronde implicitamente ammesso dal ricorrente in base all'affermazione secondo cui i termini per la relativa proposizione venivano a scadere il 14-2-2011 (lunedì).

Il ricorrente ha notificato un primo ricorso, in data 14-2-2011, all'agenzia delle entrate e un secondo ricorso, in data 29-3-2011, al comune di Gassino Torinese.

II. - Ai fini del necessario rispetto del termine di impugnazione, l'unica notificazione che in effetti rileva è questa seconda, siccome eseguita nei confronti del comune, giacché è pacifico che l'agenzia delle entrate non era stata parte né del giudizio di merito concluso con la sentenza impugnata, né dei giudizi in rapporto alla definizione dei quali era stata effettuata l'iscrizione a ruolo per il recupero delle spese processuali.

Consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività.

Segue la condanna del ricorrente alle spese processuali nei confronti di entrambi gli intimati.

III. - Il comune ha chiesto, nel controricorso, anche la condanna del ricorrente per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., deducendo quale elemento di colpa grave l'avvenuta notifica del ricorso per cassazione oltre i termini di legge con la consapevolezza della esistenza della causa di inammissibilità.

La domanda va qualificata in base all'art. 385 c.p.c., che nel processo di cassazione relativo a giudizi instaurati prima della relativa abrogazione (a opera dell'art. 46 della l. n. 69 del 2009) assume funzione di norma speciale. In effetti riguardo all'operatività dell'abrogazione dell'art. 385, 4° co., c.p.c. si registra un contrasto di giurisprudenza presso la corte, in quanto secondo una prima tesi la previsione, introdotta dall'art. 13 del d.lgs. n. 40 del 2006 e abrogata dall'art. 46, 20° co., della legge n. 69 del 2009 con decorrenza dal 4 luglio 2009, non si applicherebbe giustappunto nei ricorsi proposti avverso sentenze pubblicate successivamente alla data della sua abrogazione (Sez. 3A n. 22226-14).

Questa conclusione (avversata da Sez. 3A n. 817-15) non può essere condivisa in quanto l'art. 58, 1° co., della l. n. 69 del 2009 ha precisato che le nuove norme, e quindi anche la norma abrogativa, si riferiscono ai "giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore", non alle sentenze (o alle impugnazioni avverso le sentenze) pubblicate dopo tale data {come invece previsto per singole disposizioni dal 4° comma del medesimo art. 58).

Ai fini dell'abrogazione, per "giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore" della l. n. 69 del 2009 debbono intendersi quelli iniziati in primo grado dopo il suddetto momento.

Consegue che al presente giudizio rimane ancora applicabile l'art. 385, 4° co., c.p.c., essendo stato il giudizio instaurato in primo grado con opposizione del 106-2008, in epoca anteriore all'abrogazione della norma.

IV. - La domanda del comune di Gassino Torinese va inoltre accolta.

Il presupposto dell'impugnativa posta in essere "anche solo con colpa grave" va ravvisato in tutti i casi in cui il ricorso per cassazione sia stato proposto con la coscienza della sua infondatezza o della sua inammissibilità, ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire una simile coscienza (v. ex aliis Sez. Ia n. 9579-00 cui adde la citata Sez. 3A n. 817-15).

In questo caso è pacifico che il ricorrente ha proposto il ricorso nei confronti del comune, in data 29-3-2011, quando era perfettamente a conoscenza dell'essere il termine di impugnazione già ampiamente scaduto, tanto è vero che nel ricorso inizialmente (e inutilmente) notificato contro l'agenzia delle entrate lo stesso ricorrente aveva affermato che il termine di impugnazione sarebbe scaduto il 14-2-2011.

Egli pertanto deve essere condannato al pagamento di una somma, equitativamente determinata, in favore del comune; e, considerato il dispendio di tempo e di energie necessariamente impiegati per l'approntamento della difesa, e considerati pure la durata e l'oggetto del processo, tale somma può essere equitativamente liquidata in euro 600,00. Sulla stessa seguiranno gli interessi legali dalla sentenza al saldo.

 

P.Q.M.

 

Dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in euro spese generali in favore del comune; condanna infine il ricorrente al pagamento in favore del comune della ulteriore somma di euro 600,00 ai sensi dell'art. 385, 4° co., c.p.c., oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.