Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 giugno 2015, n. 13237

Tributi - Reati tributari - Dichiarazione dei redditi - Trasmissione telematica - Violazioni - Disciplina applicabile

 

Svolgimento del processo e motivi della decisione

 

1. L’ Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 73/17/11 del 7 giugno 2011 che rigettava l’appello dell’Ufficio confermando la sanzione di € 1.032 determinata dalla CTP di Firenze per la tardiva trasmissione telematica di 29 dichiarazioni fiscali, per l’anno 2003 (sanzione inflitta dalla Amministrazione € 14.964).

2. Il dott. P.D. non si è costituito in giudizio.

3. Ad avviso del relatore il ricorso deve essere rigettato, risultando applicabile l’art. 12 secondo comma del D.legs. 472/1997.

La decisione dei giudici di merito che hanno applicato la sanzione sopra indicata, in sostituzione di quella determinata dall’Ufficio, poggia su un presupposto giuridico, contestato nel ricorso della Avvocatura.

Ci si domanda cioè se, ove uno dei soggetti indicati nel comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, incorra in più violazioni dell’art. 7-bis del D. Legs. 241/97 (in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni) avendo omesso o ritardato la trasmissione di più dichiarazioni fiscali, trovi applicazione l’art. 12 primo comma del D.legs. 472/1997 secondo cui il contravventore "è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio" anche se si tratti di "violazioni formali della medesima disposizione"; oppure se si debba ricorrere all’art. 8 della legge 689/1981 secondo cui la continuazione è possibile solo quando il soggetto "con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative". E dunque nel caso in esame essendo stata più volte violata la stessa disposizione, dovrebbe essere applicato il cumulo materiale delle sanzioni.

Il problema deve essere risolto alla luce del comma 33 della legge 296/2006 che ha inserito nell’art. 39 del D. Legs. 241/1997 un comma 1 bis secondo cui "nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente art. e dell’art. 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472".

Sostiene però la Avvocatura erariale che si verterebbe in un caso di "non compatibilità" della disposizione del decreto 472/1997 con quelle del D. Legs. 241/1997, tale da rendere inapplicabile l’art. 12 primo comma del decreto 472: in quanto l’infrazione all’art. 7 bis non sarebbe mai qualificabile come "formale". Posto che solo alle infrazioni commesse dal contribuente si attaglierebbero le qualifiche di "formali" e "non formali". Mentre simile classificazione sarebbe incompatibile con le infrazioni commesse dall’intermediario.

Ritiene invece il relatore che ben si possano distinguere anche nell’ambito delle infrazioni commesse dall’intermediario le violazioni formali da quelle non formali (ed anche individuare le "meramente formali" di cui all’ultimo comma dell’art. 6 del D. Leg. 472, ipotesi per altro esclusa nel caso di specie) in quanto sono ipotizzabili fattispecie in cui la condotta dell’intermediario agevola l’evasione o comunque determina un minor incasso erariale (infrazioni non formali) ed ipotesi in cui tale condotta arreca solo un qualche ritardo o difficoltà alle operazioni di accertamento o riscossione (infrazioni formali).

Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore, anche in considerazione dei precedenti di questa Sezione (cfr. la sentenza n. 11742 del 5 giugno 2015).

Del resto la disposizione in questione è stata applicata ad un caso di ritardo nelle fatturazioni (sentenza n. 14401 del 25 giugno 2014)

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.