Giurisprudenza - COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE L'AQUILA - Sentenza 22 giugno 2015, n. 582

Tributi - TOSAP - Passo carrabile - Accesso su strada privata - Leggero scivolo in cemento che raggiunge la strada - Assenza di trasformazione o interruzione nel manto stradale o di opera accessoria - Esclusione della tassa

 

Esposizione del fatto e dei motivi della decisione

 

L’ufficio impositore, Comune di Roseto degli Abruzzi, proponeva tempestivo e rituale appello avverso la decisione di prima istanza con la quale era stato accolto il ricorso del contribuente riguardante l’accertamento della tassa per l’occupazione spazi ed aree pubbliche con passo carrabile.

Nei motivi della proposta impugnazione lamentava che i primi giudici erroneamente avevano ritenuto non dovuta la tassa in questione sotto il duplice profilo che si trattasse di accesso su strada privata, e che l’accesso era stato realizzato senza opere fisse e pertanto non rientrasse nella previsione dell’art. 44 comma 4 del d. Igs. 507 del 1993 istitutivo della T., mentre in realtà la strada era ad uso pubblico e l’accesso era stato realizzato con scivolo in cemento creando un raccordo dall’area di esclusiva competenza e il suolo pubblico.

L’appellato si costituiva nel giudizio di secondo grado, chiedendo la conferma della decisione a lui favorevole e la condanna dell’appellante alle spese.

L’impugnazione proposta avverso la sentenza della commissione provinciale va disattesa, perché la commissione ha correttamente motivato la decisione di non tassabilità dell’accesso in questione anche con dettagliato riferimento alla richiamata norma del comma 4 dell’art. 44 T.

Trattandosi indubitabilmente di una strada di proprietà privata, come risulta dalla documentazione anche catastale prodotta, non può accogliersi la tesi sostenuta dal Comune di una presunzione di uso pubblico per il solo fatto che è inserita nello stradario comunale, e che sia collegata con una strada statale nel tratto urbano. Dalle fotografie e dalla planimetria prodotta con l’appello risulta un tracciato ad "U" che parte dalla strada statale, fino a ridosso della ferrovia, poi torna indietro di nuovo sulla statale dopo aver circondato un edificio privato, con parcheggio e negozi ma senza nessun ufficio pubblico o altro che comporti accesso generalizzato o necessità di percorso indiscriminato.

Né è esatto che la strada di proprietà privata sia oggetto di manutenzione e di servizi pubblici, perché la generica attestazione dell’ufficio lavori pubblici del Comune riferita principalmente alla raccolta delle acque chiare è smentita dalla dettagliata relazione dell’amministratore del condominio circa il percorso delle acque, la raccolta nell’ambito dell’edificio e il riutilizzo tramite pompa idraulica all’interno dell’area privata.

Quanto all’esistenza di passo carrabile con opere visibili, va ricordato che secondo l’orientamento espresso sul punto dal giudice di legittimità (cfr. cass. sez. 5^ n. 16913 del 2007) la nozione normativa di "passo carrabile" comprende, come da dizione letterale, "i manufatti costituiti da listoni di pietra o altro materiale" ovvero "appositi intervalli sui marciapiedi" o in genere qualunque altro tipo di "modifica del piano stradale" finalizzata a favorire l’accesso alla proprietà privata. Di conseguenza sono esclusi gli accessi cosiddetti "a filo" o "a raso" e cioè che aprono direttamente sulla pubblica strada senza opere visibili, da intendere ovviamente realizzate su suolo pubblico e non già all’interno della proprietà privata.

Nella citata sentenza si fa ipotesi specifica della realizzazione di un manufatto, lastricato con sampietrini, che interrompe un’aiuola con piantagioni a margine della strada, intervento cioè su suolo pubblico tale da comportare modifica del piano stradale ed area accessoria.

Nel caso in esame invece, come risulta anche dalle fotografie allegate sia nel ricorso in primo grado sia nell’atto di appello, il leggero invito in cemento è in area privata e raggiunge la strada senza che sia collegata con una qualsiasi trasformazione o interruzione nel manto stradale o di opera accessoria (marciapiede o altro).

Quando non vi siano opere su suolo pubblico, non si applica dunque il comma 4 del richiamato art. 44, ma eventualmente il successivo comma 8 qualora il privato richieda l’apposizione di un divieto di sosta sulla via pubblica in corrispondenza dell’accesso alla sua proprietà esclusiva, perché comunque ciò costituirebbe ipotesi di sottrazione dello spazio pubblico all’uso generalizzato della collettività con la creazione di una situazione di uso privilegiato per il singolo.

Questa ipotesi qui non ricorre.

Va infine evidenziato che l’avviso di accertamento nella fattispecie è del tutto privo di motivazione. E’ vero che per la T. in via generale potrebbe ritenersi sufficiente la indicazione nominativa della strada e il numero civico corrispondente, ma ciò quando si tratti di passo carrabile concesso o comunque individuabile ovvero di una strada indubitabilmente appartenente al patrimonio indisponibile dell’ente locale, mentre vanno indicate le ragioni della imposizione fiscale quando si tratti di proprietà privata che si assuma ad uso pubblico e di opere di incerta valutazione nella loro consistenza e insistenti non sulla strada ma sulla proprietà individuale.

Le spese anche del giudizio di secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in presenza di difesa tecnica della parte privata.

 

P.Q.M.

 

Conferma la decisione di primo grado. Condanna l’appellante al rimborso in favore della parte privata appellata delle spese di secondo grado che liquida in € 500,00 oltre accessori di legge.