Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 10 luglio 2015, n. 64/E

Istituzione dei codici tributo per il recupero tramite ruolo, unitamente ai relativi interessi e sanzione, dell’addizionale su compensi erogati per bonus e stock options art. 33, comma 1, del D.L. n. 78/2010, del credito d’imposta per la promozione dell’agroalimentare italiano art. 1, comma 1088, della legge n. 296/2006, dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi art. 3, commi 15 e 16, del D.L. n. 89/2014 - Modifica della descrizione dei codici tributo 1815, 181M, 181N e 132A.

 

L’articolo 33, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dispone che, in dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 e in considerazione degli effetti economici potenzialmente distorsivi propri delle forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock options, è applicata una aliquota addizionale del 10 per cento sui compensi corrisposti a tale titolo stabilendo, altresì, che il sostituto d’imposta trattiene detta addizionale al momento dell’erogazione degli emolumenti stessi.

L’articolo 1, comma 1088, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riconosce alle imprese che producono prodotti di cui all’Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea e alle piccole e medie imprese che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, un credito di imposta nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005.

L’art. 2, commi da 29 a 34, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 13 dicembre 2011 e il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, hanno disciplinato la possibilità e le modalità per i contribuenti di affrancare i valori degli strumenti finanziari mediante l’esercizio di un’opzione per l’applicazione di un’imposta sostitutiva sui redditi diversi previsti dall’articolo 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del testo unico di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Ai fini dell’iscrizione a ruolo delle imposte e del credito sopra citati, unitamente ai relativi interessi e sanzione, si istituiscono i seguenti codici:

- 1059 denominato "Addizionale su compensi a titolo di bonus e stock options maturati fuori territorio Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta";

- 105B denominato "Addizionale su compensi a titolo di bonus e stock options maturati fuori territorio Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta interessi";

- 105C denominato "Addizionale su compensi a titolo di bonus e stock options maturati fuori territorio Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta sanzione";

- 6825 denominato "Credito imposta promozione sistema agroalimentare italiano";

- 682M denominato "Credito imposta promozione sistema agroalimentare italiano interessi";

- 682N denominato "Credito imposta promozione sistema agroalimentare italiano sanzione";

- 1133 denominato "Imposta sostitutiva redditi diversi opzione affrancamento";

- 113I denominato "Imposta sostitutiva redditi diversi opzione affrancamento interessi";

- 113S denominato "Imposta sostitutiva redditi diversi opzione affrancamento sanzione".

Al fine di provvedere alla riscossione coattiva dell’imposta sostitutiva dovuta con diverse aliquote in base al disposto dell’articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si modificano le descrizioni dei codici tributo 1815, 181M, 181N, secondo il dettaglio della tabella sotto riportata.

Si modifica, inoltre, la descrizione del codice tributo 132A, relativo a ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro corrisposte da sostituti domiciliati in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta, esplicitando l’indicazione della regione Valle d’Aosta altrimenti mancante, come indicato nella tabella sotto riportata.

 

CODICE TRIBUTO

DESCRIZIONE

NUOVA DESCRIZIONE

1815 IMP. SOST. VALORE RIMANENZE FINALI ART. 81 C. 21 DL 112/2008 IMPOSTA SOSTITUTIVA VALORE RIMANENZE FINALI ART. 81 DL 112/2008
181M IMP. SOST. VALORE RIMANENZE FINALI ART. 81 C. 21 DL 112/2008 - INT. IMPOSTA SOSTITUTIVA. VALORE RIMANENZE FINALI ART. 81 DL 112/2008 INTERESSI
181N IMP. SOST. VALORE RIMANENZE FINALI ART. 81 C. 21 DL 112/2008 - SANZ. IMPOSTA SOSTITUTIVA VALORE RIMANENZE FINALI ART. 81 DL 112/2008 SANZIONE
132A INDENNITA PER CESSAZIONE RAPPORTO LAVORO SICILIA SARDEGNA IMPIANTI F INDENNITA’ CESSAZIONE RAPPORTO LAVORO SICILIA SARDEGNA VALLE D’AOSTA IMPIANTI FUORI REGIONE