Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 03 luglio 2015, n. 13753

Accertamento - Imposta di registro - Avviso di liquidazione

 

Svolgimento del processo

 

All'esito di un'esecuzione presso terzi originata da un lodo arbitrale nel quale l'autorità portuale di Bari era rimasta soccombente, l'agenzia delle entrate liquidava l'imposta di registro dovuta dall'ente portuale in relazione all'ordinanza conclusiva di assegnazione. L'autorità portuale impugnava l'avviso di liquidazione eccependo, per quanto ancora rileva, che l'obbligazione tributaria su di essa gravante era stata estinta col pagamento delle spese di registrazione dell'ordinanza alla esecutante S. s.r.l., così come disposto dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza detta. Il pagamento effettuato in base all'ordinanza di assegnazione aveva prodotto - a suo dire - un effetto liberatorio secondo il disposto dell'art. 1188 c.c., essendo avvenuto a favore di soggetto autorizzato a riceverlo per ordine del giudice.

Nella resistenza dell'ufficio, l'adita commissione tributaria provinciale di Bari accoglieva la tesi dell'autorità portuale.

Il gravame dell'amministrazione finanziaria veniva rigettato dalla commissione tributaria regionale della Puglia.

Avverso la decisione d'appello propone ricorso per cassazione l'agenzia delle entrate.

L'autorità intimata resiste con controricorso.

 

Motivi della decisione

 

I. - Con l'unico motivo di ricorso l'agenzia delle entrate deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 57 del d.p.r. n. 131 del 1986 lamentando che la commissione tributaria regionale abbia ritenuto liberatorio il pagamento effettuato da uno dei condebitori solidali dell'imposta di registro in favore di un altro. In questi termini la commissione non avrebbe considerato che l'autorità portuale era appunto responsabile in solido con l'esecutante, verso l'erario, dell'imposta di registro, sicché il pagamento da essa effettuato in favore dell'altro condebitore non poteva avere alcun effetto nei riguardi dell'unico creditore dell'imposta.

Il motivo è fondato.

II. - Dall'art. 57 del d.p.r. n. 131 del 1986 si trae il principio generale per cui obbligati al pagamento dell'imposta di registro sono solidalmente i pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, i soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, le parti contraenti e, per quanto di interesse nel caso di specie, "le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile".

Il ricordato principio di solidarietà non è posto in discussione dalla parte resistente, giacché - come sottolineato nel controricorso - l'impugnazione dell'avviso di liquidazione era stata diretta non a contestare la natura solidale dell'obbligazione, quanto piuttosto a sostenere che il pagamento effettuato dall'autorità portuale all'esecutante, in forza dell'ordinanza di assegnazione, aveva avuto effetto liberatorio.

Questa tesi è stata condivisa dalla commissione tributaria sul presupposto che, ai sensi dell'art. 1188 c.c., "il pagamento effettuato dalla contribuente" aveva costituto "adempimento dell'imposta", con conseguente estinzione dell'obbligazione. Ad avviso della commissione unico soggetto obbligato verso l'erario era divenuto l'esecutante che aveva ricevuto il pagamento, con l'ulteriore conseguenza che l'obbligazione solidale era a sua volta "divenuta semplice".

In sostanza, secondo il giudice d'appello, "il vincolo di solidarietà disposto dall'art. 57, 1° co., del d.p.r. n. 131 del 1986" era "venuto meno per l'effettuato pagamento in forma coattiva".

III. - L'affermazione è nel suo complesso eccentrica in relazione alla disciplina generale che caratterizza l'adempimento dell'obbligazione tributaria di registro, che risponde al principio secondo il quale il pagamento del tributo deve avvenire nei confronti dell'erario (v. Sez. 5A n. 13653-09 a proposito della natura non liberatoria del pagamento eseguito, per es., nelle mani del notaio rogante l'atto soggetto a registrazione).

IV. - L'obbligazione relativa all'imposta di registro, in base all'art. 57 del d.p.r. n. 131 del 1986, lascia sempre intatta la facoltà del creditore erariale dì esigere il totale adempimento dall'uno o dall'altro condebitore, non essendogli precluso, fin quando non l'abbia ottenuto, di agire anche separatamente nei confronti di ciascuno.

Tale caratteristica non è incisa dall'essere stata nella specie evocata un'ordinanza giudiziale alla base del pagamento asseritamente effettuato dall'autorità portuale al condebitore d'imposta (avente veste di esecutante presso terzi).

Tra i requisiti soggettivi dell'adempimento vi è quello già sopra in qualche modo ricordato - della cd. legittimazione a ricevere. Questa legittimazione designa la potestà di accettare la prestazione con effetto liberatorio per il debitore.

La legittimazione a ricevere spetta, anche sul piano civilistico, di regola al creditore. Essa può eccezionalmente competere ad altro soggetto che, autorizzato (dalla legge o) dal giudice (in base all'art. 1188 c.c., qui richiamato), diviene legittimato cd. legale, vale a dire legittimato a ricevere l'adempimento del credito altrui in virtù del suo ufficio, pubblico o privato. In tale veste opera, per esempio, il concessionario - oggi, l’agente - della riscossione dei tributi che, in quanto incaricato della riscossione del credito portato dal ruolo, è legittimato a ricevere l'adempimento perché riconducibile alla figura dell’adiectus solutionis causa delineata dall'art. 1188 c.c. (cfr. tra le altre Sez. 5A n. 21222 - 06).

Non rientra invece in siffatta categoria l'esecutante al quale, al termine dell'esecuzione presso terzi, sia stata inopinatamente assegnata una somma a titolo di imposta di registrazione della stessa ordinanza di assegnazione.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla commissione tributaria, mercé la singolare attribuzione al provvedimento giudiziale de quo di una "efficacia erga omnes", un simile provvedimento non ha rilevanza per il creditore d'imposta (l'erario) che non sia stato parte del giudizio (cosa che la stessa commissione ha accertato); e quindi non consente di attribuire al pagamento alcuna efficacia liberatoria in rapporto all'unico vero creditore.

V. - L'autorità portuale, invocando in subordine, nel controricorso, l'art. 10 della l. n. 212 del 2000, ha sostenuto che l'amministrazione finanziaria aveva comunque l'onere di richiedere il pagamento dell'imposta di registro alla S. s.r.l., prima di procedere con l'avviso di liquidazione nei confronti dell'autorità portuale, essendo stata l'amministrazione a conoscenza del fatto che l'autorità portuale aveva versato giustappunto alla S. s.r.l. la somma necessaria alla registrazione dell'ordinanza.

Anche sorvolando sulla circostanza che non risulta dalla sentenza che simile questione sia stata prospettata nel giudizio di merito, vi è che la tesi viene a invocare un beneficio di escussione (o forse un beneficio dell'ordine) che nella specie non assiste il debitore.

Questa corte ha già chiarito che, in ragione della ratio che presidia la solidarietà tributaria per l'imposta di registro, l'amministrazione non è vincolata, nella riscossione e men che meno nella liquidazione, né dall'uno, né dall'altro beneficio, mirando la norma a garantire il creditore di imposta rendendogli più sicura e agevole la percezione del tributo. Così che ciascun debitore è comunque - ripetesi - tenuto per l'intero corrispondente debito verso l'erario, la cui iniziativa creditoria non trova alcuna preclusione soggettiva fin quanto il credito non sia stato soddisfatto (v. Sez. 5A n. 9126-14).

Il problema si sposta sul versante interno dell'obbligazione, ed è presidiato dalla facoltà del condebitore solvente di agire in regresso nei confronti dell'altro.

VI. - L'impugnata sentenza va dunque cassata in applicazione dei citati principi.

Non risulta la necessità di nuovi accertamenti di fatto, sicché la corte può decidere la causa anche nel merito, rigettando l'originario ricorso dell'autorità portuale avverso l'avviso di liquidazione.

Le circostanze di fatto che hanno caratterizzato la controversia giustificano la compensazione delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l'impugnazione dell'autorità portuale avverso l'atto tributario; compensa le spese dell'intero giudizio.