Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 03 luglio 2015, n. 13734

Tributi - Accertamento - Induttivo - A carico del commerciante - Superficie del locale - Rilevanza

 

Svolgimento del processo

 

L’Agenzia delle Entrate, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della CTR della Campania con la quale, confermando la sentenza della CTP, annullava l’avviso di accertamento a carico di A.Z. deducendo la insussistenza dei presupposti per dar luogo ad accertamento induttivo ex art. 39 Dpr 600/73 a carico del contribuente.

La CTR, in particolare, rilevava che l’Ufficio non aveva provveduto ad una ricostruzione sistematica dei ricavi fondata su dati precisi e concordanti, basandosi su un solo elemento, di per sé insufficiente a giustificare l’accertamento induttivo.

Il contribuente non ha svolto, nel presente giudizio, attività difensiva.

 

Motivi della decisione

 

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 Dpr 600/73 in relazione all’art. 360 n.3) c.p.c., lamentandosi che erroneamente la CTR aveva escluso la sussistenza dei presupposti per dar luogo all’accertamento induttivo.

Con il secondo motivo si denunzia il vizio di insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 n.5), c.p.c. lamentando che la CTR non abbia preso posizione sulle specifiche e molteplici censure messe in evidenza dall‘ufficio sull’esistenza di diverse circostanze, gravi, precise e concordanti, che avevano legittimato il ricorso all’accertamento induttivo.

I motivi che, in ragione dell'intima connessione, vanno unitariamente esaminati, sono fondati.

La CTR si è infatti limitata ad affermare apoditticamente l’insussistenza dei presupposti per dar luogo all’accertamento induttivo, in quanto non vi era stata una ricostruzione sistematica dei ricavi fondata su dati precisi e concordanti, essendo fondata su un solo elemento costituito dalla "resa oraria".

Orbene, questa Corte ha già affermato che l’accertamento induttivo del reddito è consentito anche in presenza di scritture contabili formalmente corrette qualora la contabilità possa essere considerata complessivamente inattendibile, in quanto confliggente con regole fondamentali di ragionevolezza (Cass. 5870/2003).

In particolare, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, cui intende darsi continuità, la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici» la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce in esito al contraddittorio con il contribuente. (Cass. 17646/2014). Orbene, fermo che nel caso di specie il contraddittorio appare costituito, risultano una pluralità di elementi evidenziati dall'Ufficio che non sono stati in alcun modo valutati dalla CTR, quali l’assoluta antieconomicità dell’attività esercitata dal contribuente alla luce dell’esiguità del reddito dichiarato, la superficie effettiva dell’officina, risultata di gran lunga superiore a quella dichiarata (128 mq. a fronte di 50 mq indicati nel questionario allegato alla dichiarazione dei redditi), l’irregolare indicazione delle rimanenze, in violazione dell’art. 59 TUIR, non essendo stato indicato né l’anno di formazione, né la suddivisione delle stesse in categorie omogenee.

Il giudice di appello ha invece erroneamente affermato la necessità di una ricostruzione sistematica dei ricavi fondata su dati precisi, ed ha omesso di valutare, dandone conto in motivazione, le specifiche risultanze del caso concreto e l’idoneità delle diverse presunzioni allegate dall’Ufficio , dando rilievo al solo elemento della resa oraria.

La sentenza della CTR della Campania dev’essere pertanto cassata e rimessa per un nuovo esame innanzi ad altra sezione della medesima CTR, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, innanzi ad altra sezione della CTR della Campania.