Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 03 luglio 2015, n. 28247

Reati fiscali - Evasione fiscale - Esterovestizione - Presupposti.

 

Ritenuto in fatto

 

1- Il Tribunale di Vicenza con ordinanza 23.12.2014 ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame contro il decreto di perquisizione e sequestro disposta nei confronti di B.M. e F.A., succedutisi nella carica di amministratori della società M.B. USA avente sede nello Stato del Delaware e in tale veste indagati per il reato di omessa dichiarazione (art. 5 D. Lvo n. 74/2000 con un'evasione pari a €. 231.459,97). Secondo l'ipotesi accusatoria, gli indagati avrebbero posto in essere un fenomeno di esterovestizione della società che, pur avendo formalmente sede negli Stati Uniti d'America, in concreto veniva amministrata nella provincia di Udine (in Trissino, ove ha la sua sede legale e commerciale la società controllante M.B. spa).

Il Tribunale ha motivato il provvedimento di inammissibilità osservando che il sequestro da parte della Polizia Giudiziaria era stato eseguito anche su oggetti non compresi nel decreto (un telefono cellulare, pen drive, tablet e simili) e che pertanto gli interessati avrebbero dovuto domandarne il dissequestro al Pubblico Ministero, non essendo intervenuta alcuna convalida da parte di quest'ultimo.

2. I difensori del B. e del F. propongono separati ricorsi per cassazione, ma sostanzialmente analoghi, lamentando, la violazione degli artt. 257 e 325 cpp nonché degli artt. 5 D. Lvo n. 74/2000, 165 TUIR e 23 della Convenzione bilaterale Italia USA.

Rilevano in sostanza che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la richiesta di riesame doveva ritenersi ammissibile perché con essa si discuteva del fumus del reato tribunale, contestandosi la ipotizzata esterovestizione della società americana e il superamento della soglia di punibilità. Richiamano la documentazione prodotta attestante la regolarità fiscale nei confronti dell'autorità statunitense e invocano la Convenzione bilaterale Italia-USA sulla doppia imposizione applicabile al 2011. Con riferimento all'ipotizzato superamento della soglia di punibilità richiamano il meccanismo dello scomputo dell'imposta versata all'estero (di cui agli artt. 165 TUIR e art. 23 paragrafi 1 e 3 della Convenzione): secondo la loro tesi, nel caso di specie, non solo mancherebbe il superamento della soglia di punibilità prevista dall'art. D. Lvo n. 74/2000, ma addirittura non sarebbe dovuta nessuna imposta, perché quella versata negli Stati Uniti e risultante dalla documentazione prodotta, sarebbe superiore a quella che si ritiene evasa.

 

Considerato in diritto

 

Il ricorso è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in forza del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione stabilito dall’art. 568 cod. proc. pen., l’istituto del riesame non è applicabile al decreto di perquisizione, poiché manca l’espressa previsione di tale rimedio con riferimento al provvedimento "de quo". Tuttavia, qualora la perquisizione sia finalizzata al sequestro e i due decreti siano inseriti in un unico contesto, il riesame coinvolge anche !a perquisizione, per la stretta interdipendenza delle due statuizioni, nei limiti, però, di un'indagine strumentale all'accertamento della legittimità del sequestro medesimo. Conseguentemente, in sede di riesame, i motivi che costituiscono autonoma censura della perquisizione non possono essere presi in considerazione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 23 del 20/11/1996 Cc. dep. 29/01/1997 Rv. 206656; Sez. 2, Sentenza n. 6149 del 09/12/1999 Cc. (dep. 02/03/2000 ) Rv. 216351;).

Nel caso in esame, il Pubblico Ministero aveva emesso un decreto di perquisizione e sequestro e i ricorrenti limitato la loro impugnazione al sequestro, contestando la sussistenza del fumus del reato tributario.

Va altresì osservato che per giurisprudenza costante, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (giurisprudenza costante di questa Corte, anche a sezioni unite: tra le tante cfr. Sez. U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008 Cc. dep. 26/06/2008 Rv. 239692; Sez. 5, Sentenza n. 43068 del 13/10/2009 Cc. dep. 11/11/2009 Rv. 245093;                Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013 Cc. dep. 11/02/2013 Rv. 254893).

Sulla ammissibilità del ricorso, dunque, non vi è dubbio.

Nel caso di specie, il Tribunale ha completamente tralasciato il tema che la richiesta di riesame aveva sottoposto alla sua attenzione, rappresentato, non già dalla quantità degli oggetti sequestrati, ma dal fumus del reato di omessa dichiarazione (art. 5 D. Lvo. 74/2000). Avrebbe dovuto pertanto confrontarsi con il fenomeno della esterovestizione e del superamento della soglia alla luce delle considerazioni in diritto sulla doppia imposizione che i ricorrenti hanno introdotto attraverso il richiamo alla normativa nazionale e internazionale e alla documentazione allegata a sostegno della loro versione difensiva.

La carenza argomentativa è palese e pertanto si rende necessario l'annullamento dell'ordinanza e la trasmissione degli atti al Tribunale di Vicenza perché proceda al riesame focalizzando il tema del fumus del reato tenendo presenti i temi sollevati dai difensori degli indagati.

 

P.Q.M.

 

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Vicenza per l'ulteriore corso.