Legislazione - DECRETO-LEGGE 04 luglio 2015, n. 92, non convertito in legge

Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale

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(*) La mancata conversione in legge del presente provvedimento è stata pubblicata con Comunicato MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 3 settembre 2015.

Art. 1 (1)

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

 

1. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera f), dopo le parole: "produce rifiuti" sono aggiunte le parole: "e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione";

b) alla lettera o), dopo la parola: "deposito" è aggiunta la seguente: "preliminare alla raccolta";

c) alla lettera bb), la parola: "effettuato" è sostituita dalle seguenti: "e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati" e dopo le parole: "sono prodotti" sono inserite le seguenti: ", da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti".

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(1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 3, L. 6 agosto 2015, n. 125, a decorrere dal 15 agosto 2015.

 

Art. 2 (1)

Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46

 

1. All'articolo 29, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. In ogni caso, nelle more della conclusione dei procedimenti, le installazioni possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, se del caso opportunamente aggiornate a cura delle autorità che le hanno rilasciate, a condizione di dare piena attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze di cui al comma 2, agli adeguamenti proposti nelle predette istanze, in quanto necessari a garantire la conformità dell'esercizio dell'installazione con il Titolo III-bis, della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.".

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(1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 3, L. 6 agosto 2015, n. 125, a decorrere dal 15 agosto 2015.

 

Art. 3 (1) (2)

Misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario

 

1. Al fine di garantire il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva, di salvaguardia dell'occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente salubre, nonché delle finalità di giustizia, l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non è impedito dal provvedimento di sequestro, come già previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, quando lo stesso si riferisca ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori.

2. Tenuto conto della rilevanza degli interessi in comparazione, nell'ipotesi di cui al comma 1, l'attività d'impresa non può protrarsi per un periodo di tempo superiore a 12 mesi dall'adozione del provvedimento di sequestro.

3. Per la prosecuzione dell'attività degli stabilimenti di cui al comma 1, senza soluzione di continuità, l'impresa deve predisporre, nel termine perentorio di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di sequestro, un piano recante misure e attività aggiuntive, anche di tipo provvisorio, per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, riferite all'impianto oggetto del provvedimento di sequestro.

L'avvenuta predisposizione del piano è comunicata all'autorità giudiziaria procedente.

4. Il piano è trasmesso al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, agli uffici della ASL e dell'INAIL competenti per territorio per le rispettive attività di vigilanza e controllo, che devono garantire un costante monitoraggio delle aree di produzione oggetto di sequestro, anche mediante lo svolgimento di ispezioni dirette a verificare l'attuazione delle misure ed attività aggiuntive previste nel piano. Le amministrazioni provvedono alle attività previste dal presente comma nell'ambito delle competenze istituzionalmente attribuite, con le risorse previste a legislazione vigente.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai provvedimenti di sequestro già adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto e i termini di cui ai commi 2 e 3 decorrono dalla medesima data.

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(1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 2, L. 6 agosto 2015, n. 132, a decorrere dal 21 agosto 2015.

(2) La Corte Costituzionale, con Sentenza 23 marzo 2018, n. 58, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.

 

Art. 4

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 4 luglio 2015, n. 153.