Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 01 luglio 2015, n. 13493

Tributi - Accertamento induttivo - Applicabilità parametri - Attività artistica - Pittore

 

Svolgimento del processo

 

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della CTR della Liguria che, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato l’avviso di accertamento emesso a carico del contribuente G.D. per Iva, Irpef, Irap, relativamente all’anno 1999.

La CTR, in particolare, affermava che l’attività di pittore svolta dal contribuente si sottraeva per la sua stessa natura all’applicazione dei c.d. parametri trattandosi di attività connotata da andamento non uniforme e con forti scostamenti da individuo ad individuo.

Il contribuente non ha svolto nel presente giudizio attività difensiva.

 

Motivi della decisione

 

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 comma 181 L.549/95, 39 Dpr 600/73, 54 Dpr 633/72 e dell’art. 2727 c.c. in relazione all’art. 360 n.3) cpc, deducendo che la CTR aveva erroneamente escluso l’applicabilità dei c.d. parametri, all’attività di pittore svolta dal contribuente.

Con il secondo motivo si denunzia il difetto di motivazione per avere la CTR fornito una giustificazione del tutto generica della decisione, rinviando unicamente a quanto stabilito dalla CTP.

Con il terzo motivo di ricorso si denunzia il difetto di motivazione sotto un diverso profilo, lamentando che la CTR ha completamente trascurato l’esame dei motivi di impugnazione dedotti dall’Agenzia, diretti a dimostrare che le circostanze addotte dal contribuente dovevano considerarsi del tutto inverosimili.

Il primo motivo è fondato.

Ed invero la CTR ha infatti affermato che l’accertamento induttivo non era applicabile alla particolare attività esercitata dal contribuente, rilevando altresì che l’Ufficio non aveva fornito alcuna prova di effettiva evasione.

Il giudice di appello ha dunque escluso in radice l’applicabilità degli studi di settore in relazione alla tipologia di attività - artistica - svolta dal contribuente, in violazione degli artt. 62 bis e 62 sexies Dl 331/93 in relazione all’art. 39 Dpr 600/73.

Ed invero gli studi di settore introdotti dagli artt. 62 bis e 62 sexies del d.l. n. 331 del 1993, direttamente derivanti dai "redditometri" o "coefficienti di reddito e di ricavi" previsti dal d.l. 2 marzo 1989, n. 69, costituiscono supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice, che, come questa Corte ha già affermato, possono essere utilizzati dall'ufficio anche in contrasto con le risultanze di scritture contabili regolarmente tenute, finché non ne sia dimostrata l'infondatezza mediante idonea prova contraria (Cass. 27648/2008), il cui onere è a carico del contribuente.

Se dunque va fatta salva la necessità di adattare al caso concreto gli accertamenti fondati sugli studi di settore (Cass. 3302/201), considerato il carattere meramente presuntivo di tali strumenti di ricostruzione per l’elaborazione statistica della normale redditività (Cass. 17646/2014), non può però escludersene in radice la validità ed efficacia in relazione alla natura artistica-artigiana svolta dal contribuente.

L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame degli altri due con i quali si deduce, sotto diversi profili, un vizio motivazionale della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR della Liguria deve essere pertanto cassata e rimessa per un nuovo esame innanzi ad altra sezione della medesima CTR, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo di ricorso dell’Agenzia, assorbiti il secondo e terzo.

Cassa la sentenza impugnata.

Rinvia ad altra sezione della CTR Liguria, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.