Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 01 luglio 2015, n. 13500

Tributi - Riscossione - Cartella di pagamento - Vizi di motivazione - Indicazione dei codici tributo non appropriati o addirittura errati

 

Svolgimento del processo

 

B.M. ha proposto ricorso dinanzi alla CTP di Bologna avverso cartella di pagamento riguardante il recupero di somme a titolo di sanzione amministrativa dei 30% per tardivo pagamento, a seguito di adesione al condono di cui all'art. 16 L. 289/2002, delle rate successive alla prima.

L'adita CTP ha accolto il ricorso.

Con sentenza depositata il 19-5-2009 la CTR Emilia-Romagna ha rigettato l'appello dell'Ufficio; in particolare la CTR ha ritenuto che la motivazione della cartella era "lacunosa e poco significativa e tale da indurre in confusione anche per i codici tributo non appropriati o addirittura errati".

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia, affidato ad un motivo; il contribuente non ha svolto attività difensiva.

 

Motivi della decisione

 

Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia, denunziando - ex art. 360 n. 5 cpc - insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio, ha dedotto che nell'atto di appello era stato evidenziato che la impugnata cartella conteneva l'espresso riferimento a "somme dovute e non corrisposte" e che nel successivo dettaglio della cartella medesima (e precisamente nelle "note relative alla descrizione"), era ben specificato che si trattava di sanzione pari ai 30% per tardivo versamento della seconda, terza, quinta e sesta rata, con rispettive scadenze, dovute a seguito di presentazione della domanda di definizione della lite fiscale n. 57/04 prodotta il 15-4-2004 in relazione all'avviso di accertamento n. 7971000463 per l'anno di imposta 1991; a fronte di tale rilievo la CTR aveva apoditticamente ritenuto lacunosa e poco significativa la motivazione della cartella, senza esaminarla in concreto; la stessa erronea indicazione dei codici tributo non aveva impedito l'esercizio del diritto di difesa, posto che il contribuente, sin dal ricorso introduttivo, aveva dedotto la tempestività dei pagamenti per effetto della proroga disposta dall'art. 23-terdecies della L. 47/2004.

Il motivo è fondato.

A fronte dei su riportati specifici rilievi svolti dall'Agenzia nell'appello (v., nel dettaglio, pag. 3 ricorso per cassazione), la CTR, ritenendo genericamente la motivazione della cartella "lacunosa e poco significativa e tale da indurre in confusione anche per i codici tributo non appropriati o addirittura errati", non ha dato adeguato conto dell'iter che l'ha condotta alla impugnata decisione; i su esposti rilievi, invero, imponevano alla CTR di chiarire la ragione per la quale, nonostante le precise indicazioni di cui sopra, aveva ritenuto "non del tutto agevole per il contribuente approntare una valida difesa", specie considerando che l'erronea indicazione dei codici tributo non aveva impedito al contribuente di dedurre sin dal ricorso introduttivo la tempestività dei pagamenti.

Alta stregua di quanto sopra, pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata l'impugnata sentenza, con rinvio alla CTR Emilia-Romagna, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso; cassa l'impugnata sentenza, con rinvio alla CTR Emilia-Romagna, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.