Legislazione - MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - Decreto ministeriale 29 aprile 2015, n. 130

Ripartizione delle risorse destinate all'autotrasporto per l'anno 2015

 

Articolo 1

 

1. Per gli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017, la somma pari a 250 milioni di euro, destinata ad interventi a favore del settore dell’autotrasporto dall’articolo 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ed iscritta sul capitolo 1337 del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, é ripartita come di seguito specificato tenendo conto delle finalità degli interventi già previsti da disposizioni di legge e regolamentari:

a) articolo 1, commi 103 e 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - compensazione dei versamenti effettuati a titolo di contributo al servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile di veicoli a motore adibiti al trasporto di merci e deduzione forfetaria di spese non documentate - euro 80 milioni (di cui euro 20 milioni per il contributo al servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile ed euro 60 milioni per deduzione forfetaria di spese non documentate). La quantificazione degli importi delle singole agevolazioni è definito dal Ministero dell’economia e delle finanze e dall’Agenzia delle Entrate compatibilmente con le risorse di Bilancio disponibili per tali finalità. Al fine di garantire il rispetto delle condizioni di cui al regime di aiuti cosiddetto "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, la fruizione dei benefici è subordinata ad apposita dichiarazione dei beneficiari circa il mancato superamento della soglia ivi prevista;

b) articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488 - fondi da assegnare al Comitato centrale per l’albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all’utilizzo delle infrastrutture (riduzione compensata dei pedaggi autostradali) - euro 120 milioni, secondo le modalità operative recate dalla direttiva annuale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti allo stesso Comitato centrale da emanarsi per l’anno 2015;

c) articolo 2, comma 2, lettera f) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227 - euro 10 milioni destinati all’incentivazione di ulteriori interventi a favore della formazione professionale, secondo le procedure da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e nel rispetto dei principi di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 157 del 9 luglio 2009, recante modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse destinate agli incentivi per la formazione professionale di cui all'art. 83-bis, comma 28 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Con il medesimo provvedimento, ai sensi dell’articolo 19, comma 5 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, possono essere definite le modalità di affidamento degli oneri di gestione e le spese di funzionamento relativi agli interventi in parola;

d) articolo 1, comma 151 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - euro 40 milioni, da inquadrare, ove possibile, nel quadro del regolamento UE n. 651/2014, per investimenti finalizzati allo sviluppo dell’intermodalità e della logistica e ad iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione, con particolare riferimento agli interventi di cui all’articolo 2, comma 2, lettere c) e d) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227. Le modalità di erogazione di dette risorse sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che definisce altresì gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi ai sensi dell’articolo 19, comma 5 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

 

Articolo 2

 

1. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle conseguenti variazioni di bilancio, in relazione alla ripartizione dell’importo di 250.000.000 euro di cui all’articolo 1 del presente decreto.

2. Con cadenza annuale, entro il mese di febbraio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, in relazione all’andamento delle diverse misure, a verificare l’efficacia della ripartizione di cui all’articolo 1 e a proporne eventuali modifiche e aggiustamenti da definire con apposito decreto da emanarsi di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.