Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 10 giugno 2015, n. 12040

Tributi - TARSU - Accertamento - Determinazione superficie imponibile - Rifiuti speciali - Assimilazione - Auto smaltimento - Esenzione - Società cancellata dal registro delle imprese

 

Svolgimento del processo

 

La R.G. s.r.l., in liquidazione, propose opposizione avverso un avviso di accertamento del comune di Vigevano che, previa rettifica dell'area occupata dalla società, dichiarata in mq. 1052 e rilevata in mq. 6026, aveva liquidato il maggior importo a titolo di Tarsu per l'anno 2004. Sostenne di aver diritto all'esclusione dalla Tarsu in considerazione del tipo di attività svolta nell'area, debitamente autorizzata dalla regione Lombardia e corrispondente a quella di un centro di smaltimento di rifiuti speciali. L'attività venne indicata come di demolizione industriale e di lavorazione e vendita di rottami ferrosi, e l'esclusione fu invocata ai sensi dell'art. 62, 3° co., del d.lgs. n. 507 del 1993.

Il ricorso della società venne respinto dalla commissione tributaria provinciale di Pavia e la sentenza fu confermata, in appello, dalla commissione tributaria regionale, in quanto la contribuente non aveva fornito all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione dell'area non concorrente alla quantificazione della superficie imponibili ai fini della tassa, a nulla rilevando l'invio della delibera regionale di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto ai fini della varante dello strumento urbanistico. Per cui, essendo l'esenzione necessariamente correlata a una richiesta del contribuente, che nello specifico la parte non aveva prodotto, dovevasi reputare legittima l'applicazione della Tarsu all'intera area posseduta.

La società ha proposto ricorso per cassazione avverso la citata sentenza della commissione tributaria regionale, deducendo quattro motivi.

Il comune di Vigevano si è costituito con controricorso e ha depositato una memoria.

 

Motivi della decisione

 

I. - Il ricorso per cassazione risulta proposto da R.G. s.r.l., in liquidazione, con la specificazione che trattasi di "società cessata e cancellata dal registro delle imprese in data 04/05/2006 a seguito di chiusura della liquidazione".

Tale specificazione, inserita nell'incipit di un ricorso direttamente sottoscritto dal liquidatore (nella procura speciale che compare in calce), possiede rilevanza di prova legale quanto al fatto certificato dell'avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese in epoca (2006) anteriore alla proposizione del ricorso per cassazione (3-6-2010).

E' principio condivisibile che, in generale, nei confronti della parte destinataria della domanda, alle ammissioni contenute negli scritti difensivi sottoscritti dal procuratore ad litem può essere attribuito valore confessorio riferibile alla parte, quando quegli scritti rechino anche la sottoscrizione della parte stessa, in calce o a margine dell'atto, dovendo presumersi che la parte abbia avuto la piena conoscenza di quelle ammissioni e ne abbia assunto - anch'essa - la titolarità (v. per tutte Sez. 1A 15062-05). Solo negli altri casi le ammissioni medesime, prive del valore privilegiato di prova legale, possono essere valutate come (semplice) fonte di cognizione, e dunque liberamente apprezzabili nel processo assieme ad altri elementi di prova (Sez. lav. n. 16215-09; Sez. 2A n. 6750-03 e molte altre).

II. - In base all'indirizzo giurisprudenziale accolto da Sez, un. 6070-13, che il collegio, ai limitati fini, condivide, la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della fictio iuris contemplata dall’art. 10 l. fall.); pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli art. 299 ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.; e qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso (e v. pure Sez. 6A n. 6468-14, Sez. 5A n. 21517-13).

III. - Una simile esegesi non è incisa, per gli effetti che ne derivano in questa controversia, da quanto ulteriormente sostenuto dalle sezioni unite a proposito della cd. ultrattività del mandato difensivo (Sez. un. n. 15295-14) nei giudizi in cui sia parte la persona fisica. Non è incisa non tanto per l'assunto concernente la presunta specificità del fenomeno della cancellazione societaria (art. 2495 c.c.) rispetto ai comuni casi di estinzione della parte di cui all'art. 299 c.p.c. (sulla cui fondatezza potrebbero sollevarsi dubbi), quanto perché nella specie si discorre della legittimazione a proporre il ricorso per cassazione.

A scanso di ulteriori rilievi è difatti dirimente la considerazione che il principio enunciato dalla richiamata Sez. un. n. 15295-14, sicuramente dissonante quanto al concetto giuridico di "giusta parte" del processo così come ritenuto dalla anteriore Sez. un. n. 6070-13, nel concludere che il procuratore della parte, ove munito di procura valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione in rappresentanza della parte estinta, trova limite proprio nel ricorso per cassazione. E dunque non interessa ai fini della proposizione del ricorso per cassazione per il quale è richiesta la procura speciale. Quella procura speciale che il liquidatore della società oramai definitivamente estinta (v. già Sez. un. n. 4060-10, n. 4061-10 e n. 4062-10) non è legittimato a rilasciare per conto di questa, giacché la cancellazione della società ha come effetto il venir meno del potere di rappresentanza degli organi della liquidazione (v. Sez. 5A n. 22863-11).

IV. - Consequenziale è l'inammissibilità del ricorso per cassazione di cui trattasi. Il che dispensa la corte dal soffermarsi sui singoli motivi di ricorso.

La persistenza, all'epoca di interposizione del presente ricorso, di dispute interpretative sulla portata e gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese in relazione alla sorte dei rapporti processuali giustifica la compensazione delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

Dichiara l'inammissibilità del ricorso e compensa le spese processuali