Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 06 maggio 2015, n. 9109

Lavoro subordinato - Art. 75 del Regolamento per il personale dell'Autorità portuale - Sospensione cautelare del dipendente per motivi penali o disciplinari - Definizione favorevole del giudizio penale o disciplinare - Diritto agli assegni non percepiti - Condizioni - Fattispecie

 

Svolgimento del processo

 

La Corte di Appello di Napoli, confermando la sentenza del Tribunale di Napoli, accoglieva la domanda di I.A., proposta nei confronti dell'Autorità Portuale di Napoli di cui era dipendente, avente ad oggetto la condanna di detta Autorità al pagamento delle differenze retributive tra quanto corrispostogli a titolo di assegno alimentare nel periodo di sospensione dal lavoro e quanto avrebbe dovuto percepire a titolo retributivo e tanto sul presupposto che per il reato, in ordine al quale era stata disposta la sua sospensione cautelare, era intervenuto decreto di archiviazione del procedimento per intervenuta prescrizione.

A base del decisum la Corte territoriale poneva il fondante rilievo secondo il quale, a norma dell'art. 75 del Regolamento, competevano gli assegni non percepiti anche nel caso di procedimento penale conclusosi con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi da quelli di sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per insussistenza del fatto o non commissione da parte del dipendente.

Avverso questa sentenza l'Autorità portuale di Napoli ricorre in cassazione sulla base di un'unica censura.

La parte intimata non svolge attività difensiva.

 

Motivi della decisione

 

Con l'unica censura parte ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 cc e degli artt. 72 e 75 del Regolamento del personale dell'Autorità portuale nonché vizio di motivazione, pone il seguente interpello: "se la norma del contratto collettivo che prevede il diritto del dipendente, sospeso cautelativamente per un delitto contestato, al pagamento delle intere retribuzioni nel caso di proscioglimento perché il fatto non sussiste ovvero il dipendente non lo ha commesso, possa interpretarsi, in ossequio all'art.1362 cc, estesa all'archiviazione per prescrizione del reato ovvero altre cause di proscioglimento, a fronte della sola previsione della norma in tali fattispecie della possibilità di mantenere la sospensione stessa in questi ultimo casi con il promuovimento di un procedimento disciplinare nel caso non intervenuto".

La censura è fondata.

L'art. 75 del richiamato Regolamento dispone, al primo comma, che: "Nei casi di sospensione cautelare, per motivi sia penali che disciplinari, qualora - rispettivamente - il procedimento penale si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato, perché il fatto non sussiste o perché il dipendente non lo ha commesso, ovvero il dipendente sia stato prosciolto da ogni addebito disciplinare o punito con sanzione non superiore al rimprovero scritto, cessano nei suoi confronti gli effetti della sospensione ed egli ha diritto agli assegni non percepiti, esclusi i compensi connessi con la presenza in servizio, dedotto quanto percepito a titolo di assegno alimentare".

Il secondo comma del precitato art. 75, poi, prevede che:"Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione, passata in giudicato, per motivi diversi da quelli contemplati nel primo comma, la sospensione può essere mantenuta qualora sia iniziato a carico del dipendente procedimento disciplinare".

Secondo la Corte del merito ai fini di cui trattasi, e cioè per la spettanza degli assegni non percepiti durante la sospensione, vi è equiparazione tra il caso, stabilito da primo comma, del procedimento penale che si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato, perché il fatto non sussiste o perché il dipendente non lo ha commesso con quello, ipotizzato dal secondo comma, in cui il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione, passata in giudicato, per motivi diversi da quelli contemplati nel primo comma.

Tuttavia questa interpretazione non è in linea con il canone ermeneutico di cui all'art. 1362 cc poiché dall'esegesi letterale della clausola emerge con tutta evidenza che la volontà espressa nella norma in esame è di tenere distinte le ipotesi, dì cui al primo comma del citato art. 75, di proscioglimento o di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché il dipendente non lo ha commesso da quelli, ex secondo comma del richiamato art. 75, di proscioglimento o di assoluzione per motivi diversi da quelli contemplati nel primo comma.

Infatti solo per i casi stabiliti dal primo comma viene sancito il diritto del dipendente alla corresponsione per il periodo di sospensione dell'intera retribuzione previa deduzione dell'importo degli assegni alimentari.

Nel caso, invece, di proscioglimento o di assoluzione per motivi diversi da quelli contemplati nel primo comma non vi è un analoga espressa previsione, sicché l'intenzione espressa nella norma in esame, non può che essere ricondotta alla volontà di escludere nella ricorrenza di "motivi diversi" il diritto all'intera retribuzione escluso il compenso connesso con la presenza in servizio e dedotto guanto percepito a titolo di assegno alimentare.

Del resto le ipotesi di proscioglimento o di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché il dipendente non lo ha commesso sono ontologicamente diverse da quelle di proscioglimento o di assoluzione per motivi diversi.

Deve, pertanto, affermarsi (V. da ultimo Cass.16 settembre 2014 n. 19507 la quale ha ribadito il principio secondo cui la cassazione per violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro comporta l'enunciazione del principio di diritto ai sensi dell’art. 384, primo comma, cpc) che l'art. 75 del Regolamento per il personale dell'Autorità portuale deve interpretarsi nel senso che: "nel caso di sospensione cautelare per motivi sia penali che disciplinari spettano al dipendente sospeso gli assegni non percepiti, esclusi i compensi connessi con la presenza in servizio, dedotto quanto percepito a titolo di assegno alimentare limitatamente alla ipotesi in cui il procedimento penale si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato, perché il fatto non sussiste o perché il dipendente non lo ha commesso, ovvero il dipendente sia stato prosciolto da ogni addebito disciplinare o punito con sanzione non superiore al rimprovero scritto".

Conseguentemente poiché, nella specie, il procedimento penale iniziato nei confronti di I.A. e per il quale vi è stata sospensione cautelare si è concluso con decreto di archiviazione del procedimento per intervenuta prescrizione non spettano gli assegni non percepiti durante la detta sospensione cautelare".

In accoglimento del ricorso, in conclusione, va cassata la sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto decidendosi nel merito va rigettata l'originaria domanda di I.A..

Il diverso esito dei giudizi di merito nonché la natura della controversia che involge una questione meramente interpretativa induce a compensare tra le parti le spese dell'intero processo.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda d'I.A. e compensa tra le parti le spese dell'intero processo.