Giurisprudenza - COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CAMPOBASSO - Sentenza 04 giugno 2015, n. 151

Tributi - IRPEF - Trattenute su incentivo all’esodo - Istanza di rimborso - Termine

Svolgimento del processo

Con atto depositato in data 21.06.2011, l’Agenzia delle Entrate di Isernia proponeva appello avverso la sentenza n. 35/11 del 21.01.2011 con la quale la Commissione Tributaria provinciale di Isernia aveva accolto il ricorso proposto da (...) avverso il silenzio-rifiuto formatosi in relazione all'istanza di rimborso delle somme versate a titolo IRPEF per l’anno 2001, somme che il ricorrente riteneva essere state indebitamente trattenute dal sostituto d’imposta sulla somma corrisposta a titolo di incentivo all’esodo in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro.

L’appellante chiedeva la riforma dell’impugnata decisione evidenziando che il contribuente aveva presentato la richiesta di rimborso soltanto nell’anno 2009, allorché, relativamente all’anno 2001, era ampiamente trascorso il termine di 48 mesi previsto dall’art. 38 DPR 602/73 per la proposizione della relativa richiesta di rimborso.

In proposito evidenziava che erroneamente la Commissione Tributaria Provinciale aveva ritenuto che l’anzidetta richiesta fosse stata proposta tempestivamente aderendo all’orientamento giurisprudenziale che affermava che i predetti termini iniziassero a decorrere non già dalla dal giorno successivo al versamento bensì da quello (21.07.2005) in cui la Corte di Giustizia aveva dichiarato che la disciplina di cui all’art. 19 del D.P.R. 917/86 era in contrasto con il diritto comunitario in quanto, in materia di tassazione delle somme liquidate a titolo di incentivo all’esodo, riservava un diverso trattamento tra uomini e donne sulla base dell’età.

Nel costituirsi in giudizio il (...) evidenziava l’infondatezza e la pretestuosità dei motivi addotti dall’Ufficio a fondamento dell’appello, chiedendone il rigetto con consequenziale conferma della sentenza appellata e condanna dell’appellante al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio.

In proposito il contribuente, aderendo ad altro indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte, evidenziava che la decorrenza del termine quadriennale per proporre l'istanza, stabilito dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, dovesse essere individuata nella data di pubblicazione della citata sentenza della Corte di giustizia, solo a seguito della quale si era realizzato il presupposto del diritto alla restituzione.

All’odierna pubblica udienza, cui interveniva il solo rappresentante dell'Amministrazione Finanziaria, sulle conclusioni da questo rassegnate a verbale, all'esito della discussione, l’appello era riservato per la decisione.

 

Motivi della decisione

 

La Commissione rileva che, in merito alla questione riguardante il decorso del termine per la presentazione della richiesta di rimborso si erano formati, in serio alla Suprema Corte di Cassazione, due diversi orientamenti giurisprudenziali per cui la sesta sezione civile, al fine di dirimere tale contrasto, con l’ordinanza interlocutoria n. 959/13, rimise gli atti al Primo Presidente perché valutasse l’opportunità di un intervento a Sezioni Unite.

La scelta operata dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 13676/2014, è stata quella di aderire all’orientamento giurisprudenziale assolutamente prevalente, nel senso di ritenere che il termine in questione iniziasse a decorrere dal giorno successivo al versamento poi rivelatosi indebito.

Le motivazioni addotte da tale sentenza (che questo Collegio ritiene di dover pienamente condividere) si fondano sull’affermazione che la tutela del diritto del contribuente che è rimasto inerte fino all'intervento della sentenza della Corte di giustizia europea, così trovandosi in tutto o in parte decaduto dal diritto al rimborso, deve ritenersi recessiva rispetto al principio della certezza delle situazioni giuridiche (tanto più cogente in materia di entrate tributarie), che riceverebbe un grave vulnus, in ragione della conseguenziale e sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti tributari.

L appello va pertanto accolto e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata decisione, dichiarato non dovuto il rimborso delle maggiori ritenute operate, a titolo di Irpef per I’anno 2001 in quanto la relativa richiesta è stata tardivamente proposta.

II Collegio, tenuto conto della circostanza che la decisione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che ha risolto il contrasto giurisprudenziale in materia è intervenuta soltanto di recente e comunque successivamente alla pronuncia della sentenza di I grado, ritiene di giustizia procedere all’integrale compensazione delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

Definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma dell’impugnata decisione, dichiara non dovuto il rimborso al contribuente (...) delle maggiori ritenute operate, a titolo di Irpef per l’anno 2001 in quanto la relativa richiesta è stata tardivamente proposta. Spese compensate.