Prassi - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Parere 03 giugno 2015, n. 82454

Richiesta di cancellazione dall'apposita sezione speciale del Registro delle imprese per la società "...omissis... s.r.l." per mancanza di requisiti

 

Con nota del 28 maggio 2015, prot. 15801, codesta Camera poneva quesito alla scrivente Direzione generale in merito all’ordine di cancellazione dalla sezione speciale del registro delle imprese della società di cui in epigrafe, ivi iscritta in qualità di incubatore certificato di start-up a norma dell’art. 25 del DL 179 del 2012.

In particolare domanda codesta Camera, se vi sia competenza del giudice del registro (ex art. 2191) ed in via generale il procedimento che deve essere seguito nella fattispecie.

L’iscrizione nella sezione speciale delle start-up e degli incubatori certificati, presuppone la preventiva iscrizione in sezione ordinaria del registro delle imprese delle società. A tal uopo la norma prevede (art. 25, comma 16, seconda parte, del DL 179 detto) che la cancellazione dalla sezione speciale del registro delle imprese, lascia permanere l’iscrizione in sezione ordinaria della società che abbia perduto i requisiti di start-up o di incubatore.

Il comma 5 dell’articolo 31, del predetto DL 179, attribuisce a questo Ministero, segnatamente alla Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le PMI, che ha emanato il provvedimento, la vigilanza "sul corretto utilizzo delle agevolazioni e sul rispetto della disciplina di cui alla presente sezione".

Nell’ambito di detta vigilanza, ove il Ministero riscontri "gravi irregolarità nelle informazioni contenute nel modulo di autocertificazione" è ben legittimato ad ordinare la cancellazione dalla sezione del soggetto.

Ne consegue che la posizione dell’ufficio del registro delle imprese ricevente è di mero pati, una sostanziale soggezione, all’ordine ministeriale, alla stregua di quanto avviene per l’ordine di cancellazione (anch’esso ministeriale) delle società cooperative ex art. 2547 septiesdecies, o delle imprese sociali (da parte del Ministero del lavoro).

Ciò comporta che l’ufficio ricevente non è chiamato ad alcuna verifica preventiva. Pertanto l'ufficio dovrà procedere alla iscrizione della cancellazione dalla sezione speciale dell'incubatore, senza necessità di porre in essere alcuna azione amministrativa, né a livello istruttorio, né richiedendo la partecipazione al procedimento dell'incubatore cancellando.

La cancellazione appare dunque l'elemento terminale di un procedimento incardinato unicamente nel Ministero.

Pertanto avverso il provvedimento appaiono esperibili gli ordinari strumenti di impugnazione giurisdizionale, non è invece ammesso ricorso gerarchico, né, a parere della scrivente, ricorso al giudice del registro, attenendo la materia alla fase contenziosa, estranea alla cognizione del giudice delegato.

Il parere alla CCIAA di Roma, richiamato da codesta Camera, attiene a fattispecie differente, espressamente contemplata dalle disposizioni recate dall'art. 25 e pertiene a fattispecie di perdita successiva e non genetica dei requisiti.