Prassi - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Parere 31 maggio 2015, n. 80747

Controllo sui requisiti al momento dell’iscrizione nella sezione speciale

 

Con nota mail del 13 marzo 2015, codesta Camera ha rivolto allo scrivente un quesito in materia di start up. In particolare ha richiesto quanto segue.

«L'11 marzo scorso è stata evasa la pratica di iscrizione della prima start up innovativa a vocazione sociale della provincia di Cosenza, per l'attività di "organizzazione di corsi di formazione e sportivi". Superato il controllo formale abbiamo iscritto, ma sono rimasti dei dubbi Come spesso capita, si fa fatica a delimitare il confine tra controllo formale e controllo di merito, come anche ribadito dal Ministero in varie circolari (vedi anche parere prot. 169135 del 29.09.2014). Dalla lettura del documento di impatto sociale atteso si evince che, almeno in fase iniziale, si tratterebbe di attività formativa pura e semplice e che solo in un momento successivo ci sarà l'utilizzo di strumenti ad alto valore tecnologico ed apparecchiature ad alto valore innovativo. Ma queste "terapie" saranno applicate dai medici! Pur sapendo che questa dichiarazione dovrà essere depositata annualmente e gli organi competenti potranno valutare, nel frattempo, la società potrà godere dei benefici previsti...Il controllo dell'Ufficio fin dove deve spingersi ?»

Il quesito posto dalla Camera merita una approfondita riflessione in quanto tocca aspetti strettamente legati alla natura ed ai connessi limiti del potere di controllo dell’ufficio, unitamente alla specificità dell’ambito settoriale della start-up oggetto del quesito.

Sotto il primo profilo, come ben evidenziato da codesta Camera, il Ministero si è già espresso in passato affermando che i poteri di verifica in capo all’ufficio sono di natura principalmente formale. Né le modifiche apportate alla disciplina dalla recentissima legge n. 33 del 24 marzo u.s., sembrano aver cagionato alcuna modificazione a tale criterio.

Resta fermo tuttavia che nell’ambito delle verifiche formali in carico all’Ente camerale sicuramente rientrano quelle relative alla reale presenza dei prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico richiesti dalla norma, ovviamente nei limiti della documentazione in mano alla Camera stessa (come nel caso prospettato), senza cioè che sia condotta un’analisi ispettiva, che chiaramente non compete né è possibile alla Camera stessa.

In altri termini, ribadito quanto già precisato in precedenza (particolarmente con la nota 29 settembre 2014, richiamata da codesta Camera), appare evidente come il legislatore abbia inteso limitare l’analisi da parte dell’ufficio ricevente alla mera verifica di regolarità formale della attestazione depositata. Tuttavia, nel caso in oggetto, appare, dalla documentazione che codesta Camera ha allegato al quesito che la dichiarazione della società appare meramente riproduttiva solo sotto il profilo formale del dettato normativo di cui all’articolo 25, comma 2, lettera f), senza che ad essa dichiarazione corrisponda una specifica situazione sostanziale di possesso dei requisiti. Pertanto, anche pro futuro, qualora al momento dell’iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese, codesta Camera verifichi situazioni, come quella qui rappresentata, di totale scostamento del profilo formale (dichiarazione di possesso dei requisiti) da quello sostanziale (effettivo possesso dei requisiti, desumibile, come nella fattispecie in oggetto, per tabulas), si deve ritenere assolutamente prevalente l’aspetto sostanziale su quello meramente dichiarativo. Il Ministero è peraltro a disposizione nei casi di estremo dubbio, per una preventiva disamina, ferma la autonomia decisionale di codesta Camera.