Prassi - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Parere 08 giugno 2015, n. 85793

Agente e rappresentante di commercio - requisiti professionali

 

Si fa riferimento al quesito sottoposto allo scrivente ufficio da codesta Camera di commercio in data 26 maggio 2015, concernente la richiesta di parere in merito alla possibilità che alle seguenti tipologie di lavoro possa essere riconosciuto il requisito professionale abilitante di cui all’art. 5, punto 2 della legge n. 204/1985:

1. esperienza lavorativa svolta in qualità di legale rappresentante in una società esercente attività di "acquisto e vendita di terreni e fabbricati, locazione e gestione di immobili. Costruzione e vendita degli stessi, nonché tutte le operazioni immobiliari in genere";

2. esperienza lavorativa svolta in qualità di collaboratore familiare di un'impresa individuale esercente attività di agenzia e rappresentanza.

In proposito il parere che si rappresenta - in linea del tutto generale - è il seguente.

Nel primo caso, la tipologia di lavoro si ritiene possa rientrare in quella di " prestazione della propria opera con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite" di cui all’art. 5, punto n. 2 della legge n. 204/1985, tenuto conto anche di quanto chiarito dalla circolare ministeriale n. 3092/1985, che in proposito affermava che tale requisito poteva essere riconosciuto, tra l’altro, anche al titolare di una qualsiasi impresa che abbia svolto attività di vendita.

Parimenti nel secondo caso si ritiene possibile considerare abilitante, ai fini del riconoscimento professionale di cui trattasi, l’attività di collaboratore familiare (o di partecipante dell’impresa familiare), in quanto rinvenibile in essa lo svolgimento di mansioni di "organizzazione e direzione delle vendite" previste dalla normativa (D.M. 21 agosto 1985, art. 4); naturalmente nella favorevole assimilazione dell’incarico di collaboratore partecipante dell’impresa familiare ad un rapporto di concreta dipendenza dall’impresa stessa.

Per quanto riguarda poi la durata dell’ esperienza lavorativa in questione, è parere dello scrivente che, in linea generale, il biennio di attività richiesto dalla norma possa continuare ad essere maturato entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda (ora della SCIA, secondo il D.M. 26 ottobre 2011), anche sulla considerazione del disposto di cui al comma 6 dell’art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 "Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge 3 maggio 1985, n. 204, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA)".

E’ infine da sottolineare che il riconoscimento di tali mansioni operative, dichiarate dal soggetto stesso o dal legale rappresentante/titolare dell’impresa, andranno debitamente e correttamente attestate in modo che vi sia la concreta dimostrazione di aver svolto effettivamente detta attività nell’ambito dell’impresa in questione.

Quanto sopra rappresentato fa salva, naturalmente, una specifica disamina in concreto dei contenuti dell’attività svolta dai soggetti di cui ai punti che precedono, in base sia alla documentazione agli atti che a quella eventualmente da richiedere ai medesimi, che porti ad un diverso avviso codesta Camera di commercio.