Prassi - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Parere 09 giugno 2015, n. 86335

Attività di acconciatura - Affitto di poltrona

 

Con messaggio di posta elettronica del 25 maggio u.s. codesto Ufficio ha sottoposto allo scrivente un quesito relativo alla fattispecie dell’affitto di poltrona e volto a conoscere «se con il contratto di affitto di poltrona possano affidarsi sia gli spazi sia anche le attrezzature e gli strumenti dell’attività o se le stesse debbano essere distinte per i due soggetti (o solo preferibilmente)».

La fattispecie dell’affitto di poltrona è stata oggetto della circolare emanata da questa Amministrazione il 31 gennaio 2014, prot. n. 16361, nonché dei recenti pareri resi con note prot. n. 19468 dell’11 febbraio 2015, prot. n. 21864 del 17 febbraio 2015 e prot. n. 34836 del 12 marzo 2015, che qui si intendono richiamati.

Come noto lo strumento dell’affitto di poltrona, riconducibile alla figura contrattuale prevista dall’articolo 1615 (Gestione e godimento della cosa produttiva) e seguenti del Codice civile, consente al titolare dell’attività di acconciatore o di estetista di affittare ad un terzo imprenditore in possesso dei richiesti requisiti professionali una o più postazioni di lavoro all’interno dei locali nei quali egli legittimamente svolge la propria attività. Esso configura dunque un rapporto contrattuale tra due distinti imprenditori, le cui attività sono gestite in reciproca autonomia nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e locali in materia contrattuale, giuslavoristica, fiscale, contabile, di sicurezza igienico-sanitaria e dei luoghi di lavoro.

E’ opportuno rimarcare la reciproca indipendenza delle parti del contratto, concedente ed affittuario, che distingue nettamente la fattispecie in esame sia da ipotesi riconducibili all’ambito del lavoro dipendente, sia da similari fattispecie di avvalimento, da parte dell’impresa esercente l’attività di acconciatura, di soggetti non stabilmente inseriti in essa, tramite rapporti contrattuali di para-subordinazione od anche di lavoro autonomo, ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della legge 17 agosto 2005, n. 174.

Dalla reciproca indipendenza delle imprese esercenti l’attività all’interno dei medesimi locali deriva l’esigenza di ridurre per quanto possibile i profili di commistione tra le attività dei due soggetti. Con ogni evidenza ciò si rende necessario sia al fine di perseguire un adeguato livello di tutela del consumatore che si affidi ai servizi dell’impresa concedente ovvero della concessionaria, sia al fine di garantire quella limpida riconducibilità di eventuali responsabilità all’uno o all’altro soggetto che costituisce condizione necessaria per l’efficace espletamento delle attività di ispezione e vigilanza da parte delle Amministrazioni competenti.

Sotto questo profilo la già menzionata circolare di questo Ministero, prot. n. 16361 del 31 gennaio 2014, individuava alcuni aspetti della fattispecie in relazione ai quali, alla luce di quanto qui premesso, si evidenziava l’opportunità di una attenta valutazione in occasione di una eventuale disciplina di dettaglio dei contratti in argomento.

Con specifico riferimento alla questione oggetto del quesito formulato da codesto Ufficio, la circolare rileva che «per ragioni igienico-sanitarie, nonché al fine della corretta attribuzione di responsabilità, potrebbe essere evitato l’uso promiscuo dei medesimi strumenti utilizzati dal concedente da parte dell’affittuario di poltrona». Nel silenzio della vigente normativa, che non prevede alcun obbligo in tal senso, e fatte naturalmente salve le previsioni di cui alla disciplina, anche di natura regolamentare, eventualmente posta dagli Enti territoriali, non può che ritenersi che la netta distinzione degli strumenti e delle attrezzature in uso ai soggetti, concedente ed affittuario, coinvolti nell’affitto di poltrona non possa che costituire l’indicazione da parte di questa Amministrazione circa l’auspicabilità, per le ragioni e le finalità sopra cennate, della soluzione proposta.