Prassi - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Parere 08 giugno 2015, n. 85783

Requisiti morali per attività di agente e rappresentante di commercio - quesito

 

Si fa riferimento al quesito sottoposto una prima volta allo scrivente ufficio da codesta Camera di commercio in data 13 marzo 2015 e poi successivamente integrato con ulteriori chiarimenti il 21 aprile scorso, circa la richiesta di parere in tema di requisiti morali per lo svolgimento dell’attività di agente e rappresentante di commercio.

In proposito, la problematica sollevata da codesta Camera appare quella di stabilire se, nel caso di sentenza di patteggiamento emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., sia da escludere o meno l’efficacia estintiva di cui al terzo comma dell’ art. 445 c.p.p. (" il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria ....."), sulla circostanza che tale sentenza di patteggiamento è stata emessa per lo specifico delitto di cui all’art. 389 c.p. ("esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose") che prevede la sola pena pecuniaria.

Stante quanto sopra, nonché facendo seguito ai contenuti di cui alla precedente ministeriale di risposta n. 49984 del 9 aprile u.s. che qui integralmente si ribadiscono, si rappresenta in via definitiva sulla questione che, in assenza di alcuna norma/prescrizione legislativa che avalli espressamente una delle due alternative - applicare o non il predetto terzo comma dell’ art. 445 c.p.p. - , nonché in mancanza di un eventuale specifico parere giuridico/legale a supporto, ovvero di una potenziale pronuncia dell’organo giurisdizionale, non può che essere lasciata alla valutazione e responsabilità di codesta Camera medesima la definitiva decisione in merito all’argomento, tenuto naturalmente conto degli specifici elementi del caso, concorrenti alla decisione stessa, quali ad esempio il decorso del tempo dalla condanna e l’entità della pena pecuniaria comminata.