Giurisprudenza - COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE BERGAMO - Sentenza 21 maggio 2015, n. 447

Tributi - Contenzioso tributario - Ricorso cumulativo - Contributo unificato - Calcolo - Disciplina antecedente al 1° gennaio 2014 - Quantificazione riferita al valore del tributo oggetto del ricorso e non ai singoli atti impugnati

 

Motivi in fatto e diritto

 

In data 4 aprile 2014 B.G. ed altri 22 contribuenti ricevevano la notifica dell’avviso di Irrogazione di sanzioni in data 2 aprile 2014 mediante il quale l’ufficio di segreteria della commissione tributaria provinciale di Bergamo intimava il pagamento, in solido tra loro, della sanzione di euro 1.200 in quanto riteneva che il contributo unificato versato in relazione alla controversia instaurata con deposito del ricorso ed iscritta a ruolo in data 31 marzo 2012 R.G. 402/12, fosse insufficiente; in particolare, il suindicato ufficio di segreteria rideterminata l’importo dovuto a titolo di contributo unificato poiché, trattandosi di ricorso di natura cumulativa-collettiva, prospettato da plurimi consorziati su una pluralità di provvedimenti impositivi, ovvero di ricorso cumulativo soggettivo e oggettivo, riteneva che il calcolo dovesse essere effettuato con riferimento ai valori della lite dei singoli atti impugnati e non sulla somma di detti valori, ai sensi del combinato disposto del comma 5 dell’articolo 12 del decreto legislativo numero 546/1992 e dell’articolo 13 comma 6/quater del D.P.R. numero 115/2002, nonché richiamato dalla Direttiva del 14 dicembre 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

In sostanza, per l’ufficio di segreteria, il contributo di unificato doveva essere calcolato per ogni singolo atto impugnato ( numero 23 cartelle di pagamento) in base agli scaglioni di valore previsti dall’articolo 13, comma 6/quater, del d.p.r. del 30 maggio 2002 numero 115 e quindi per un totale di euro 720, mentre i ricorrenti, all’atto del deposito del suindicato ricorso, avevano calcolato il valore del contributo unificato in base alla somma dei tributi oggetto degli atti impugnati che alla luce delle scaglioni previsti dall’articolo 37, comma sesto, del decreto legge 6 luglio 2011 numero 98, era pari ad euro 120, con una differenza tra i due contributi unificati di euro 600.

Ritiene la Commissione che ricorso in oggetto sia fondato.

Detto che l’avviso di irrogazione di sanzioni in oggetto era stato preceduto da un semplice avviso bonario che non rientra di per sé nell’elenco tassativo degli atti impugnabili, ritiene la Commissione che debba essere condiviso quell’orientamento giurisprudenziale fatto proprio dalla sentenza numero 120 del 19 luglio 2013 della Commissione tributaria provinciale di Campobasso nella quale si è correttamente precisato che nel ricorso cumulativo, il contributo unificato si determina secondo il valore globale della lite e non sommando i singoli contributi unificati dovuti per ciascun atto impositivo.

Invero, fino all’entrata in vigore della legge numero 147 del 27 dicembre 2013, applicabile a partire dal 1 gennaio 2014, vale a dire da epoca successiva a quella in cui i ricorsi erano stati presentati, doveva ritenersi in vigore solamente l’articolo 14 del d.p.r. 115/2002 che, al comma 3 bis, recitava: " Nei processi tributari, il valore della lite, determinato ai sensi del comma 5 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 numero 546 e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso anche nell’ipotesi di prenotazione a debito.

È il comma 5 dell’articolo 12 del decreto legislativo 546/92, per calcolare il valore della lite, da cui l’importo del contributo di unificato, faceva riferimento all’importo del tributo e non singoli atti impugnati.

Ciò è tanto vero che è dovuta intervenire la modifica entrata in vigore solamente dal 1 gennaio 2014 quando il comma 3 bis dell’articolo 14 è stato modificato nel termine seguente: nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 5 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 numero 546 e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte delle conclusioni del ricorso, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito.

Pertanto, non potendosi ritenere che la norma introdotta a partire dal 1° gennaio 2014 abbia il valore di interpretazione autentica e possa valere anche per il passato, deve ritenersi solo che con la modifica introdotta dalla legge 27 dicembre 2013 numero 147 sia stata inserita la norma che fa esplicito riferimento a ciascun atto impugnato anche in appello; con la conseguenza che, prima di questa recentissima modifica, il comma tre bis dell’articolo 14 rinviava semplicemente al comma cinque dell’articolo 12 del decreto legislativo 546/92 che per la quantificazione del contributo unificato faceva riferimento al valore del tributo oggetto del ricorso e non ai singoli atti impugnati.

E anche se così non fosse, in mancanza di disposizioni specifiche, si dovrebbe far riferimento alle norme del codice di procedura civile, in virtù della generale norma di richiamo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo numero 546 del 1992, trovando nella specie applicazione la disciplina del ricorso cumulativo posta dall’articolo 104 c.p.c. che impone l’osservanza dell’articolo 10 secondo comma c.p.c. secondo il quale il valore della causa è determinato dalla somma delle domande proposte contro la stessa parte.

E ciò è tanto vero che il legislatore ha sentito la necessità di introdurre la norma innovativa in vigore dal 1 gennaio 2014 il cui significato, non essendone stato specificato il valore di norma di interpretazione autentica, è quello di introdurre un innovazione per il futuro rispetto alle prassi diverse attuate per il passato dagli uffici tributari.

Né può avere valore cogente l’interpretazione fatta propria dalla direttiva del 14 dicembre 2012 del ministero dell’economia delle finanze che, non rientrando tra le fonti primarie, ha effetti obbligatori solamente nei riguardi dei soggetti pubblici destinatari della citata direttiva.

La particolare complessità della questione, unitamente alla circostanza che la segreteria della commissione tributaria ha dovuto uniformarsi alla direttiva più sopra indicata, consentono di ritenere sussistenti quelle eccezionali esigenze che consentono la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

Visto l’art. 36 D.Lgs. 31.12.92 n. 546,

Accoglie il ricorso n. 886/14 proposto da B.G. + 22 avverso l'avviso di irrogazione sanzioni n. 000304 contributo unificato emesso dalla Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo.

Spese compensate.