Legislazione - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE - Decreto ministeriale 17 aprile 2015

Ripartizione delle quote di tonno rosso per il triennio 2015-2017

 

Art. 1

Ripartizione del contingente nazionale di cattura

 

1. I coefficienti di ripartizione del contingente nazionale di cattura del tonno rosso, tra i sistemi di pesca interessati, sono determinati, come segue:

 

SISTEMA

%

Circuizione (PS) 74,32
Palangaro (LL) 13,57
Tonnara fissa (TRAP) 8,45
Pesca sportiva/ricreativa (SPOR) 0,47
Quota non divisa (UNCL) 3,19

 

2. Fermo restando quanto disposto al successivo art. 2, la ripartizione dei contingenti annuali di cattura è stabilita con provvedimento della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura di questo Ministero (di seguito, Direzione generale).

 

Art. 2

Ripartizione del contingente nazionale di cattura nel triennio 2015-2017

 

1. Per il triennio 2015-2017, la ripartizione, fra sistemi di pesca, del contingente complessivo di cattura è determinata sulla base del valore medio triennale corrispondente ai coefficienti di cui al comma 1 del precedente art. 1.

2. Il contingente complessivo di 2.302,80 tonnellate, assegnato all'Italia, per la campagna di pesca 2015, nonché i contingenti rispettivamente determinabili (sulla base del piano pluriennale di cui al paragrafo 5 della raccomandazione ICCAT n. 14-04, in premessa citata), in 2.752,57 tonnellate, per l'annualità 2016, ed in 3.304,50, per l'annualità 2017, sono ripartiti, tra i sistemi di pesca, come segue:

 

2015

SISTEMA

%

Tonnellate

Circuizione (PS) 74,118 1.706,78
Palangaro (LL) 13,534 311,67
Tonnara fissa (TRAP) 8,427 194,06
Pesca sportiva/ricreativa (SPOR) 0,478 11,00
Quota non divisa (UNCL) 3,443 79,29
 
2016 SISTEMA % Tonnellate
Circuizione (PS) 74,388 2.047,57
Palangaro (LL) 13,584 373,90
Tonnara fissa (TRAP) 8,458 232,81
Pesca sportiva/ricreativa (SPOR) 0,472 13,00
Quota non divisa (UNCL) 3,099 85,29
2017 SISTEMA % Tonnellate
Circuizione (PS) 74,451 2.460,23
Palangaro (LL) 13,595 449,25
Tonnara fissa (TRAP) 8,465 279,73
Pesca sportiva/ricreativa (SPOR) 0,454 15,00
Quota non divisa (UNCL) 3,035 100,29

 

3. In presenza di mutamenti che (nel corso, ovvero al termine del triennio 2015-2017) dovessero interessare il quadro tecnico-giuridico di riferimento, con particolare riguardo alla possibile applicazione delle clausole di salvaguardia di cui al paragrafo 5 e seguenti della raccomandazione ICCAT n. 14-04, in premessa citata, l'Amministrazione, con provvedimento della Direzione generale, procede alla modifica degli schemi di ripartizione di cui al precedente comma 2, onde assicurare l'esatto adempimento di nuovi obblighi e prescrizioni definiti in sede internazionale o europea.

 

Art. 3

Sistema circuizione (PS)

 

1. Le quote individuali assegnate, per la campagna di pesca 2015, a ciascuna delle unità autorizzate alla pesca del tonno rosso con il sistema «circuizione (PS)», sono indicate nell'allegato A e sono modificabili in ragione di eventuali variazioni, ai sensi di legge, debitamente comunicate alla Direzione generale e con provvedimento di quest'ultima.

 

Art. 4

Sistema palangaro (LL)

 

1. Le quote individuali assegnate, per la campagna di pesca 2015, a ciascuna delle unità autorizzate alla pesca del tonno rosso con il sistema «palangaro (LL)», sono indicate nell'allegato B e sono modificabili in ragione di eventuali variazioni, ai sensi di legge, debitamente comunicate alla Direzione generale e con provvedimento di quest'ultima.

2. In funzione dell'effettivo andamento delle catture, ricorrendone i presupposti di cui alla pertinente normativa internazionale ed europea in premessa citata, la Direzione generale potrà incrementare le predette quote individuali, a valere sulla disponibilità residua della quota indivisa (UNCL). I suddetti eventuali incrementi saranno determinati in misura tale da consentire, laddove possibile, il raggiungimento:

di un limite massimo pari a 5 tonnellate, nel caso in cui la cui quota individuale risulti inferiore a tale soglia; ovvero,

di un margine pari al 10% della quota individuale, nel caso in cui quest'ultima risulti maggiore/uguale a 5 tonnellate e non superiore a 15 tonnellate; ovvero,

di un margine pari al 5% della quota individuale, nel caso in cui quest'ultima risulti superiore a 15 tonnellate.

 

Art. 5

Sistema tonnara fissa (TRAP)

 

1. Sono ammesse a partecipare alla campagna di pesca 2015 le tonnare fisse di cui alla parte (a) dell'elenco in allegato C.

2. Le tonnare fisse di cui alla parte (b) del medesimo elenco possono essere autorizzate, qualora ne venisse fatta espressa richiesta alla Direzione generale, ad operare per finalità di natura esclusivamente turistica, con l'obbligo di liberare, senza ritardo ed alla presenza di personale della locale Autorità marittima (che, quindi, deve essere tempestivamente informata), gli esemplari di tonno rosso che dovessero essere catturati, relativamente ai quali, pertanto, è vietata qualsiasi attività di sfruttamento commerciale.

3. Per tale sistema, il contingente di cattura rimane indiviso senza attribuzione di quote individuali di cattura.

 

Art. 6

Elenchi degli operatori autorizzati

 

1. Il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 è subordinato al rispetto delle vigenti disposizioni internazionali, europee e nazionali in materia di pesca del tonno rosso.

2. Qualora venga accertata l'assenza di catture, per un periodo pari a due annualità consecutive, la Direzione generale dispone, nei confronti dell'interessato, la cancellazione immediata e definitiva dai suddetti elenchi.

3. I contingenti individuali di cattura, di cui agli elenchi allegati al presente decreto, non possono formare oggetto di operazioni di trasferimento, definitivo o temporaneo, tra sistemi di pesca differenti.

 

Art. 7

Pesca sportiva/ricreativa (SPOR)

 

1. Ad esaurimento del contingente di cattura assegnato alla «pesca sportiva/ricreativa (SPOR)», le imbarcazioni autorizzate potranno proseguire l'esercizio dell'attività, solo ed esclusivamente, mediante la cosiddetta tecnica «catch-release», fino al 31 dicembre di ogni anno.

 

Art. 8

Porti designati

 

1. E' fatto divieto di sbarcare o trasbordare tonno rosso in porti diversi da quelli designati, indicati nell'allegato D.

 

Art. 9

Disposizioni transitorie e finali

 

1. Ove necessario, la Direzione generale, provvederà, in conformità alla pertinente normativa di settore, a:

aggiornare il Piano annuale di pesca, sulla base di quanto stabilito nei precedenti articoli 2, 3, 4, 5 ed 8, curandone, altresì, la trasmissione ai competenti servizi della Commissione europea;

modificare e/o integrare, di concerto con le competenti Autorità marittime, l'elenco di cui al precedente art. 8, in caso di accertate esigenze di sicurezza marittima e/o portuale, ovvero di vigilanza controllo sul corretto svolgimento delle attività di pesca in questione;

diramare le apposite disposizioni applicative, in modo da assicurare l'esatta implementazione delle misure tecniche di cui alle vigenti raccomandazioni ICCAT;

disporre in merito all'interruzione temporanea e/o definitiva delle possibilità di pesca, tenuto conto degli effettivi dati di cattura ricevuti dai vari operatori interessati.

2. Il presente decreto è sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Allegato A

 

(Testo dell’Allegato)

 

 

Allegato B

 

(Testo dell’Allegato)

 

 

Allegato C

 

(Testo dell’Allegato)

 

 

Allegato D

 

(Testo dell’Allegato)

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 26 maggio 2015, n. 120.