Legislazione - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 16 aprile 2015

Termini e modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni per la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione, di cui al decreto 4 dicembre 2014

Art. 1

Rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico e le società finanziarie

 

1. I rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico (nel seguito Ministero) e le società finanziarie partecipate (nel seguito Società finanziarie) dal Ministero ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49 e successive modificazioni e integrazioni, inerenti allo svolgimento delle attività di gestione del regime di aiuto istituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 (nel seguito decreto), sono regolamentati da una apposita convenzione da stipulare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Con la convenzione di cui al comma 1 sono, altresì, determinati, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, gli oneri per lo svolgimento dell'attività istruttoria delle iniziative presentate per l'accesso alle agevolazioni previste dal decreto, che sono posti a carico delle risorse disponibili per l'attuazione dell'intervento nella misura massima pari al 2 per cento delle risorse stesse.

 

Art. 2

Presentazione delle richieste di finanziamento

 

1. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni finanziarie previste dal decreto le società cooperative proponenti, fermo restando quanto previsto al comma 3, sono tenute a presentare, secondo le modalità e nei termini indicati al comma 2, la seguente documentazione:

a) domanda di finanziamento agevolato, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 1;

b) piano di investimento, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 2;

c) nel caso in cui il valore del finanziamento agevolato richiesto sia pari o superiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila), dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni.

2. La richiesta di finanziamento agevolato e la documentazione indicata al comma 1 devono essere presentate alle Società finanziarie, esclusivamente attraverso posta elettronica certificata, a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai seguenti indirizzi:

a) CFI - Cooperazione Finanza Impresa Scpa, p.e.c.: cfi@pec.it;

b) SOFICOOP sc, p.e.c.: soficoop@pec.soficoop.it.

3. Al fine della presentazione della domanda per la nascita di società cooperative, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto, si specifica che tali iniziative possono riguardare esclusivamente società cooperative costituite da non oltre 24 mesi alla data di presentazione della domanda.

4. Le società cooperative proponenti, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie individuate in premessa, nel rispetto delle condizioni di destinazione ivi previste e tenendo conto della riserva prevista dall'art. 4, comma 3, del decreto in favore delle società cooperative che hanno conseguito il rating di legalità di cui all'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. L'eventuale incremento della predetta dotazione finanziaria è comunicato nel sito internet del Ministero.

5. Nel caso di esaurimento delle risorse finanziarie di cui al comma 4, è disposta la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero.

 

Art. 3

Valutazione delle richieste e trasferimento delle risorse finanziarie

 

1. La richiesta di finanziamento è valutata dalla Società finanziaria sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 8, comma 3, del decreto, entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa, fatta salva la possibilità di prorogare detto termine di ulteriori 30 giorni, qualora risulti necessario acquisire ulteriori informazioni o documenti rispetto a quanto presentato unitamente alla richiesta di finanziamento. Nel caso in cui la documentazione o le informazioni richieste non siano presentate dalle società cooperative proponenti entro il predetto termine, la richiesta di agevolazioni si considera decaduta.

2. In relazione a ciascuna richiesta di finanziamento la cui attività di valutazione si conclude con esito positivo e, qualora necessaria, previa richiesta delle informazioni antimafia alla Prefettura competente, la Società finanziaria presenta al Ministero una relazione contenente le risultanze dell'attività istruttoria. La relazione istruttoria, redatta secondo lo schema definito nell'ambito della convenzione tra il Ministero e le Società finanziarie di cui all'art. 1, deve contenere l'indicazione dell'ammontare e della durata del finanziamento agevolato concedibile, del numero di rate previste dal relativo piano di ammortamento, dell'agevolazione corrispondente in termini di equivalente sovvenzione lordo e della normativa europea di cui all'art. 5, comma 4, del decreto ai sensi della quale vengono concesse le agevolazioni, con esplicita indicazione circa il rispetto delle intensità o degli importi massimi di aiuto ivi previsti. In particolare, per la quantificazione dell'equivalente sovvenzione lordo dell'agevolazione, il tasso di riferimento deve essere definito, a partire dal tasso base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) in allegato n. 3.

3. Il Ministero, ricevuta la documentazione di cui al comma 2, accerta che le risorse finanziarie richieste trovano adeguata copertura nell'ambito delle dotazioni finanziarie individuate ai sensi dell'art. 2, comma 4, e, previa verifica della regolarità contributiva della società cooperativa beneficiaria, ne dà comunicazione alla Società finanziaria.

4. Nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti per la copertura integrale della richiesta di finanziamento, il Ministero ne dà comunicazione alla Società finanziaria per la verifica dell'eventuale finanziabilità parziale dell'iniziativa. In ogni caso, le richieste di finanziamento che non trovano copertura finanziaria, inviate dalle Società finanziarie al Ministero nelle more della chiusura dello sportello stabilita ai sensi dell'art. 2, comma 5, si considerano decadute.

5. Per le richieste di finanziamento la cui attività di valutazione si conclude con esito negativo e per le richieste di finanziamento che non trovano copertura finanziaria, la Società finanziaria provvede a comunicare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, alla società cooperativa proponente le motivazioni del mancato accoglimento della richiesta.

 

Art. 4

Stipula del contratto di finanziamento ed erogazione delle agevolazioni

 

1. Per le richieste di finanziamento in relazione alle quali il Ministero ha comunicato la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie alla concessione del finanziamento agevolato, la Società finanziaria procede, entro 120 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, alla stipula del relativo contratto di finanziamento.

Trascorso detto termine il finanziamento decade, fatta salva la possibilità del Ministero di concedere una proroga di non oltre 60 giorni su specifica richiesta della Società finanziaria. Il contratto di finanziamento, redatto secondo lo schema riportato in allegato n. 4, deve contenere l'indicazione della normativa europea di cui all'art. 5, comma 4, del decreto ai sensi della quale vengono concesse le agevolazioni, del tasso agevolato, della durata del piano di investimento, del numero di rate previste dal piano di ammortamento nonché dell'ammontare dell'agevolazione corrispondente al finanziamento agevolato in termini di equivalente sovvenzione lordo, definito secondo quanto previsto all'art. 3, comma 2. In particolare, ai fini dell'identificazione del tasso agevolato deve essere considerato il tasso di riferimento utilizzato come tasso di attualizzazione e rivalutazione, calcolato applicando al tasso base, pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, una maggiorazione pari a 100 punti base.

2. Nel caso in cui il finanziamento agevolato è concesso esclusivamente per la realizzazione di un programma di investimento, lo stesso è erogato per stati di avanzamento a fronte di titoli di spesa anche non quietanzati. Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima che può essere concessa in anticipazione per un ammontare massimo pari al 30 per cento del finanziamento, è, comunque, subordinata alla dimostrazione dell'effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa presentati ai fini dell'erogazione precedente. Il numero, i tempi e la consistenza minima delle erogazioni sono definite nel contratto di finanziamento di cui al comma 1.

3. Al fine di procedere con l'erogazione delle agevolazioni, la Società finanziaria, verificata l'ammissibilità della richiesta presentata dalla società cooperativa beneficiaria, richiede al Ministero il trasferimento delle relative risorse finanziarie. Il Ministero, previa verifica della regolarità contributiva dalla società cooperativa beneficiaria e del rispetto della normativa applicabile all'erogazione delle agevolazioni, provvede tempestivamente al trasferimento delle risorse finanziarie sul conto corrente di cui all'art. 5, comma 1.

4. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere effettuati per contanti o attraverso assegni bancari o circolari, ma devono essere eseguiti esclusivamente per mezzo di SEPA Credit Transfer, di ricevute bancarie o di altri strumenti che siano, comunque, in grado di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Nel caso in cui i pagamenti si riferiscono ad attivi materiali di nuova fabbricazione, unitamente alla dimostrazione dell'effettivo pagamento, deve essere presentata anche una specifica dichiarazione del fornitore diretta a comprovare tale requisito.

5. I programmi devono essere conclusi entro 36 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento di cui al comma 1.

Successivamente alla conclusione del programma la Società finanziaria trasmette al Ministero una relazione istruttoria finale sull'effettiva realizzazione del programma, redatta secondo lo schema definito nell'ambito della convenzione tra il Ministero e le Società finanziarie di cui all'art. 1.

6. Le somme rivenienti dal pagamento da parte delle società cooperative delle rate di rimborso dei finanziamenti agevolati devono essere versate, entro il 30 gennaio di ogni anno, dalle Società finanziarie secondo le modalità indicate con apposita comunicazione della Direzione generale per gli incentivi alle imprese.

 

Art. 5

Conto corrente dedicato alla gestione delle risorse finanziarie

 

1. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, le Società finanziarie devono aprire un apposito conto corrente dedicato alla gestione dell'intervento agevolativo comunicandone le relative coordinate bancarie al Ministero. Il conto corrente deve essere aperto presso una banca individuata attraverso una apposita procedura comparativa volta a selezionare la migliore offerta con particolare riguardo ai costi di gestione del conto corrente e al tasso di interesse applicato sulle somme depositate.

2. Gli interessi maturati sul conto corrente bancario di cui al comma 1, al netto delle spese di gestione dello stesso, devono essere versati, entro il 30 gennaio di ogni anno, dalle Società finanziarie secondo le modalità indicate con apposita comunicazione della Direzione generale per gli incentivi alle imprese.

 

Art. 6

Indicatori di impatto e monitoraggio

 

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto 8 marzo 2013, gli impatti attesi del decreto sono determinati tramite gli indicatori e i relativi valori-obiettivo individuati nella tabella riportata in allegato n. 5.

2. Gli indicatori e i relativi valori obiettivo di cui al comma 1 potranno essere rideterminati in funzione di cambiamenti della situazione di contesto, o a seguito di modifiche procedurali che incidano sulla tempistica e sulle modalità di realizzazione dell'intervento e dei progetti finanziati.

3. Ai fini del monitoraggio e della valutazione dei risultati, le società cooperative beneficiarie sono tenute a trasmettere alle Società finanziarie una relazione annuale redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 6.

 

Art. 7

Disposizioni finali

 

1. Il presente decreto, in considerazione di quanto disposto all'art. 1, comma 2, è inviato ai competenti organi di controllo.

 

Allegato 1

DOMANDA DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato 2

PIANO DI INVESTIMENTO

A CORREDO DEL MODULO PER LA DOMANDA DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE DI CUI AL DM 4 DICEMBRE 2014

 

INDICE RAGIONATO DEGLI ARGOMENTI

 

1) PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA

 

Descrivere l’oggetto sociale, la storia, il campo di attività, i risultati conseguiti e le prospettive di sviluppo.

Descrivere la struttura organizzativa e allegare un prospetto contenente l’indicazione per ciascun socio/addetto del ruolo, area, età, anzianità aziendale, costo pieno annuo, tfr e capitale (con specifica indicazione del capitale sottoscritto, del capitale versato e del prestito sociale).

 

2) SETTORE DI ATTIVITA’ E CARATTERISTICHE DEL MERCATO DI RIFERIMENTO

 

Descrivere l’attività svolta, la tipologia di prodotto/servizio realizzato e il ciclo produttivo, indicando, anche, la capacità produttiva e il livello di saturazione.

Descrivere il mercato di riferimento e l’attuale posizione del proponente nel suddetto mercato (con specifica indicazione del portafoglio lavori, dell’elenco dei clienti nell’ultimo esercizio e di quelli potenziali); fornire, anche, informazioni sul sistema competitivo, indicando i principali concorrenti.

 

3) SINTESI DELL’INIZIATIVA PROPOSTA

 

Descrivere analiticamente l’iniziativa proposta con specifica indicazione delle motivazioni, dei tempi di realizzazione, dei benefici economici attesi e degli effetti occupazionali.

Allegare una tabella riepilogativa dei costi previsti per la realizzazione dell’iniziativa proposta, con specifica indicazione della loro imputazione ad aumento delle immobilizzazioni, ad un aumento dell’attivo circolante o al riequilibrio/consolidamento della struttura finanziaria.

Nel caso in cui l’iniziativa proposta sia relativa all’acquisizione di attivi connessi a un’unità produttiva devono essere fornite informazioni relative all’azienda di provenienza, descrivendone le attività, il mercato, il numero di addetti. Nel caso in cui si tratti di un’impresa in crisi descrivere anche le motivazioni della crisi e lo stato della procedura.

 

4) ANALISI SWOT

 

Descrivere sinteticamente i punti di forza e i punti di debolezza, con specifica indicazione delle opportunità, dei vantaggi competitivi nonché delle minacce e delle criticità.

 

5) DOCUMENTI DA ALLEGARE

 

Unitamente al piano di investimento devono essere presentati i seguenti documenti:

- ultimo verbale di revisione ordinaria;

- ultimo bilancio approvato e depositato firmato dal legale rappresentante e dall’organo di controllo, ove esistente;

- ultimo bilancio di verifica e situazione infrannuale;

- prospetto banche relativo agli affidamenti/esposizioni, ai finanziamenti a medio lungo termine e al capitale in scadenza nei due anni successivi alla presentazione della domanda;

- dettaglio crediti verso i clienti con evidenza delle posizioni critiche (crediti incagliati, in sofferenza);

- dettaglio debiti verso i fornitori con evidenza delle posizioni scadute;

- conto economico e stato patrimoniale previsionali relativi ai due anni successivi alla presentazione della domanda, in formato civilistico esteso, con specifica indicazione dei criteri adottati per la determinazione dei dati, del dettaglio del costo per materie prime, servizi e locazioni. Indicare, anche, la composizione del valore produzione per prodotto e/o cliente, specificando anche la percentuale derivante dal mercato estero, con riferimento all’esercizio precedente alla presentazione della domanda, a quello in corso e a quello successivo.

Allegato 3

Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione

(2008/C 14/02)

TASSI DI RIFERIMENTO E TASSI DI ATTUALIZZAZIONE

Nell’ambito del controllo comunitario degli aiuti di Stato, la Commissione si avvale di tassi di riferimento e di attualizzazione. I tassi di riferimento e di attualizzazione sono applicati come approssimazione del tasso di mercato e per misurare l’equivalente sovvenzione di un aiuto, in particolare quanto viene erogato in varie quote, nonché per calcolare gli elementi di aiuto risultanti da regimi di prestiti con tassi di interesse agevolati. Vengono inoltre utilizzati per verificare la conformità con la regola «de minimis» e con i regolamenti di esenzione per categoria.

CONTESTO DELLA REVISIONE

La ragione principale del riesame della metodologia di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione è il fatto che i parametri finanziari richiesti non sono sempre disponibili in tutti gli Stati membri, in particolare nei nuovi Stati. Inoltre l’attuale metodo potrebbe essere migliorato per tenere conto della qualità creditizia e delle garanzie del debitore.

La presente comunicazione presenta pertanto una revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione. Il metodo proposto si basa sull’attuale accordo, pratico ed accettato da tutti gli Stati membri, inteso a sviluppare un metodo nuovo che riduca alcune delle attuali carenze, sia compatibile con i diversi sistemi finanziari nell’Unione europea (in particolare nei nuovi Stati membri) e continui ad essere di semplice attuazione.

STUDIO

Lo studio commissionato dalla DG Concorrenza a Deloitte & Touche propone un sistema basato su due pilastri: un metodo «standard» ed un metodo «avanzato».

 

Metodo standard

 

In base a tale metodo, la Commissione pubblica, ogni trimestre, un tasso di base calcolato su diverse durate - 3 mesi, 1 anno, 5 anni e 10 anni - e per diverse valute. Vengono utilizzati i tassi IBOR e i tassi «ask swap» o, in assenza di tali parametri, i tassi dei titoli di Stato. Il premio applicato per ottenere il tasso di riferimento per un prestito è calcolato in base alla qualità creditizia e alle garanzie di chi riceve il prestito. Secondo la categoria di rating dell’impresa (valutazione fornita da agenzie di rating nel caso di grandi imprese o da banche nel caso di PMI) il margine applicabile al caso di inadempimento [rating normale e costituzione di garanzie normale] rappresenta 220 punti base. La maggiorazione potrebbe salire a 1650 in caso di «bassa» qualità creditizia e di bassa costituzione di garanzie.

 

Metodo avanzato

 

Questo metodo consentirebbe agli Stati membri di nominare un soggetto indipendente incaricato del calcolo - ad esempio una banca centrale - che proceda alla pubblicazione regolare di un tasso d’interesse di riferimento corretto, per un numero più elevato di durate e su una base più frequente rispetto al metodo standard. Questo metodo sarebbe giustificato dalla conoscenza e dalla prossimità dei dati finanziari e bancari di cui dispone tale soggetto rispetto alla Commissione. In tal caso, la Commissione ed un revisore dei conti esterno convaliderebbero i metodi di calcolo. Nell’ambito di questo metodo potrebbe essere presa in considerazione, in determinati casi, la possibilità di un «opting out».

 

Punti deboli

 

Nonostante la rilevanza a livello economico dei due metodi, è possibile sottolineare determinate difficoltà.

 

Metodo standard:

- non risolve il problema della mancanza di dati finanziari nei nuovi Stati membri ed aggiunge nuovi parametri non facilmente accessibili,

- potrebbe favorire le grandi imprese a scapito delle PMI per le quali non si dispone di alcun rating o solo di un rating meno favorevole (in particolare a causa dell'asimmetria delle informazioni rispetto a coloro che concedono il prestito); potrebbe dar luogo a numerose controversie in merito al calcolo del premio da applicare in base alla qualità creditizia e al livello delle garanzie,

- non semplifica il compito degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda i calcoli per verificare la conformità con la regola «de minimis» e con i regolamenti di esenzione per categoria.

 

Metodo avanzato:

- questo metodo potrebbe risultare problematico se applicato ai regimi di aiuto: la volatilità dei tassi di mercato potrebbe rendere talmente vantaggiosa, per chi riceve il prestito, la differenza tra il tasso sottostante di un regime di prestito ed il tasso di riferimento valido in quel momento che alcune misure diventerebbero incompatibili con le norme sugli aiuti di Stato,

- un adeguamento trimestrale dei tassi complicherebbe la trattazione dei casi poiché gli importi calcolati dell’aiuto possono variare considerevolmente tra l’inizio della fase di valutazione e la data della decisione finale della Commissione,

- queste modalità sembrano essere eccessivamente complicate e non garantiscono un’applicazione corretta ed uniforme in tutti gli Stati membri.

NUOVA METODOLOGIA

Onde evitare le difficoltà sopra esposte, la Commissione propone un metodo che:

- è di facile applicazione (in particolare per gli Stati membri per quanto riguarda le misure che rientrano nel campo di applicazione della norma «de minimis» o dei regolamenti di esenzione per categoria),

- garantisce parità di trattamento in tutti gli Stati membri con variazioni minime rispetto alla prassi adottata attualmente e facilita l’applicazione dei tassi di riferimento per i nuovi Stati membri,

- utilizza criteri semplificati tenendo conto della qualità creditizia delle imprese e non semplicemente delle loro dimensioni, criterio che risulta troppo semplicistico.

Inoltre, questo metodo permette di evitare ulteriore incertezza e maggiore complessità dei metodi di calcolo in un ambiente bancario e finanziario in evoluzione a causa all’esecuzione dell’accordo di Basilea II, che potrebbe avere considerevoli effetti sulla distribuzione dei capitali e sul comportamento delle banche. (La Commissione continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione e fornirà se necessario ulteriori indicazioni).

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

La ragione principale del riesame della metodologia di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione è il fatto che i parametri finanziari richiesti non sono sempre disponibili in tutti gli Stati membri. Inoltre l’attuale metodo può essere migliorato per tenere conto della qualità creditizia e delle garanzie del debitore.

La Commissione adotta pertanto la seguente metodologia di fissazione dei tassi di riferimento:

 

- Base di calcolo: IBOR a 1 anno

Il tasso di base è basato sui tassi a un anno del mercato monetario, disponibili in quasi tutti gli Stati membri; la Commissione si riserva il diritto di utilizzare durate più brevi o più lunghe adattate ai casi specifici.

Qualora tali tassi non siano disponibili, verrà utilizzato il tasso a tre mesi del mercato monetario.

In mancanza di dati affidabili o equivalenti o in circostanze eccezionali, la Commissione potrà stabilire un’altra base di calcolo, in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati e, in linea di principio, sulla base dei dati della banca centrale di detti Stati membri.

 

- Margini

I margini seguenti vanno applicati, in linea di principio, a seconda del rating delle imprese interessate e delle garanzie offerte.

Margini relativi ai prestiti, in punti base

Categoria di rating

Costituzione di garanzie

Elevata

Normale

Bassa

Ottimo (AAA-A) 60 75 100
Buono (BBB) 75 100 220
Soddisfacente (BB) 100 220 400
Scarso (B) 220 400 650
Negativo/Difficoltà finanziarie (CCC e inferiore) 400 650 1000 (1)
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(1) Fatta salva l’applicazione delle norme specifiche relative agli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, nella versione attualmente in vigore di cui agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell’1.10.2004 pag. 2), in particolare il punto 25, lettera a) che fa riferimento ad «un tasso di interesse almeno equivalente ai tassi praticati sui prestiti concessi ad imprese sane e, in particolare, ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione». Di conseguenza, per i casi relativi ad aiuti al salvataggio verrà applicato il tasso IBOR a 1 anno maggiorato di almeno 100 punti base.

Solitamente al tasso di base viene applicata una maggiorazione di 100 punti base. Questo presuppone:

i) a prestiti con rating soddisfacente e garanzie elevate oppure

ii) prestiti con rating buono e garanzie normali.

 

 

Allegato 4

SCHEMA DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato 5

INDICATORI E VALORI OBIETTIVO DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 4 DICEMBRE 2014

 

INDICATORI

UNITÀ DI MISURA

VALORE OBIETTIVO

Indicatori relativi all’intervento    
Programmi finanziati n. 30
Programmi finanziati per la nascita di nuove società cooperative n. 20
Programmi finanziati per lo sviluppo di società cooperative esistenti n. 10
di cui    
Programmi finanziati di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata n. 5
Indicatori occupazionali    
Nuovi occupati n. 300
di cui    
Regioni del Mezzogiorno % 40%
Altre Regioni % 60%
Occupati salvaguardati n. 300
di cui    
Regioni del Mezzogiorno % 40%
Altre Regioni % 60%

 

 

Allegato 6

SCHEMA DELLA RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA

 

(Testo dell’allegato)

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 21 maggio 2015, n. 116.