Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 21 maggio 2015, n. 10472

Rapporto di lavoro - Licenziamento per giusta causa - Contestazione - Tempestività

 

Svolgimento del processo

 

Con sentenza del 16.11-16.12.2012 la Corte d'Appello di Salerno, in riforma della pronuncia di prime cure, rigettò l’impugnazione del licenziamento per giusta causa svolta da P.G. nei confronti della F. spa, dichiarando assorbito l’appello incidentale del P.

Per ciò che qui rileva, la Corte territoriale osservò quanto segue;

- dalla documentazione versata in atti, nonché dalle dichiarazioni di un teste, dipendente della Società assicuratrice addetto alla struttura di controllo sulla rete sinistri, era emerso in modo incontrovertibile che il P., nello svolgimento della sua funzione di liquidatore dei sinistri per conto delta parte datoriale, aveva posto in essere, in un arco temporale compreso tra il 2001 ed il 2006 (oggetto di una verifica "a campione" da parte dei funzionari della struttura "audit" della Compagnia di Assicurazioni), reiterate irregolarità, dettagliatamente indicate nella lettera di contestazione in data 9 agosto 2007, ove si era fatto riferimento ad una serie di anomalie e violazioni delle ordinarie disposizioni in tema di istruzione e gestione delle pratiche, nonché di liquidazione dei sinistri, concretatesi: a) nell'omissione dei dovuti accertamenti circa l'effettivo verificarsi degli incidenti; b) nel riconoscimento, a titolo - di risarcimento del danno, di somme superiori a quelle dovute; c) nell'erronea indicazione degli indirizzi dei presunti danneggiati; d) nella consegna di assegni a persone diverse dai danneggiati e da questi ultimi neppure delegati; e) nell’allegazione alle pratiche di relazioni di consulenza tecnica medico-legale datate ancor prima del conferimento dell’incarico, ovvero recanti una data coeva o addirittura successiva a quella di liquidazione del sinistro; f) nella liquidazione di danni eccedenti l’importo di euro 15.000,00, anche in assenza della prescritta autorizzazione del superiore;

- a ciò doveva aggiungersi, "quale ulteriore elemento da non trascurare per la sua sinergica convergenza", che da alcune dichiarazioni rese nel corso di un procedimento penale instauratosi nei confronti del P. a seguito della denunzia - querela sporta dalla Società, era emerso che, nel corso del 2005, lo stesso P. aveva addirittura invitato alcuni suoi conoscenti a presentare false denunzie di sinistri stradali, in cambio della corresponsione di somme di denaro;

- inoltre il Tribunale del riesame di Salerno, con ordinanza emessa in data 13.11.2009, aveva ritenuto sussistenti, a carico del P. gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli artt. 416 e 642, comma 2, cp, per i quali era stato disposto il suo rinvio a giudizio, dando atto della intervenuta costituzione di un vero e proprio "sodalizio criminale", finalizzato alla commissione dei suddetti delitti;

- i verbali relativi alle ricordate dichiarazioni e l’ordinanza del Tribunale del riesame erano stati ritualmente prodotti in giudizio, in grado d’appello, dalla Società, che ne aveva avuto la disponibilità solo in epoca successiva alla pronunzia della sentenza impugnata, dovendo altresì considerarsi l'utilizzabilità anche delle prove raccolte in un diverso giudizio;

- le condotte contestate erano da ritenersi contrarie ai fondamentali principi di deontologia professionale e sintomatiche di una totale noncuranza dei più elementari doveri di probità e correttezza, apparendo ictu oculi di gravità tale da giustificare l’irrogazione della sanzione estintiva del rapporto di lavoro; andava al riguardo considerato che, tenuto conto delle funzioni svolte dal P., il comportamento da lui posto in essere aveva comportato il venir meno del vincolo fiduciario ed aveva impedito la prosecuzione anche temporanea del rapporto;

- la condotta serbata dalla Società datrice di lavoro non appariva censurabile sotto il profilo della tempestività della contestazione e/o dell'irrogazione della sanzione, posto che solo nel corso degli accertamenti ispettivi eseguiti nel maggio del 2007 presso l’ispettorato di Salerno, cui era addetto il P., cominciarono ad affiorare le molteplici irregolarità a lui ascrivibili nella gestione e nella liquidazione dei sinistri, che nell’agosto 2007 era stata effettuata la contestazione disciplinare e che, a seguito delle giustificazioni dell'incolpato, nel settembre dello stesso anno era stata irrogata la sanzione;

- conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il diritto di difesa era da ritenersi garantito nei termini e nelle forme stabiliti dalla legge n. 300/70, che non riconosce al lavoratore incolpato diritto all’accesso alla documentazione giacente presso la parte datoriale;

- il P. andava condannato alla restituzione, in favore della parte datoriale, della somma di euro 50.120,20, corrispostagli in esecuzione della sentenza impugnata, come poteva evincersi dalla documentazione versata in atti (assegno circolare n. 9200024497-01 tratto su c/c acceso presso la Banca Popolare di Novara).

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, P.G. ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi.

L’intimata La F. spa ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale fondato su un motivo; ha depositato memoria.

 

Motivi della decisione

 

1. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti, siccome proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 cpc).

2. Con il primo motivo, denunciando violazione di plurime disposizioni di legge, nonché vizio di motivazione (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cpc), il ricorrente principale si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto ammissibile la produzione in appello dei verbali di interrogatorio resi da alcuni coimputati nell’ambito del procedimento penale, non avendo la Società documentato che sarebbe stato impossibile la loro produzione nel termine di cui all’art. 416 cpc, essendo già stata presentata querela fin dal gennaio 2007; doveva al riguardo considerarsi la rilevanza decisiva assunta, nel contesto della motivazione, da tali verbali dì interrogatorio, benché tale decisiva rilevanza non potesse essere foro riconosciuta neppure in sede penale e, tanto meno, in sede disciplinare; erroneamente, comunque, la Corte territoriale aveva ritenuto che si fossero verificate "deviazioni dallo schema di ma corretta liquidazione dei sinistro", non avendo la parte datoriale fornito alcuna prova che fossero state impartite al dipendente specifiche disposizioni comportamentali in ordine alle modalità concrete di liquidazione dei sinistri e dovendo ritenersi che deponeva in senso contrario il contenuto di alcune testimonianze; le risultanze dei verbali di interrogatorio avevano poi influito anche sul giudizio di proporzionalità della sanzione.

Con il secondo motivo, denunciando violazione di plurime disposizioni di legge, nonché vizio di motivazione (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cpc), il ricorrente principale si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto la tempestività della contestazione, omettendo di considerare che, già agli inizi del 2007, i fatti erano stati oggetto di denunzia penale; inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, doveva ritenersi che il diritto di difesa dell'incolpato era stato leso dal non aver potuto visionare i fascicoli per fornire una migliore e più dettagliata risposta alle contestazioni formulate; al riguardo la Corte territoriale aveva peraltro accolto un’eccezione tardivamente formulata dalla parte datoriale e contrastante con quanto dalla medesima sostenuto in precedenza.

Con il terzo motivo, denunciando violazione di plurime disposizioni dì legge, nonché vizio di motivazione (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cpc), il ricorrente principale si duole che la Corte territoriale abbia omesso di considerare, ritenendolo assorbito, il motivo di appello incidentale relativo al rispetto del principio della immodificabilità della contestazione, atteso che la parte datoriale aveva posto a fondamento del recesso "il disposto dei punto 2.2. del Codice Etico aziendale", il che non era stato oggetto di preventiva contestazione. Con il quarto motivo, denunciando vizio di motivazione (art. 360, comma 1, n. 5, cpc), il ricorrente principale, in ordine al giudizio sulla sussistenza della prova delle irregolarità contestate, lamenta la mancata considerazione, da parte della Corte territoriale, di alcune dichiarazioni testimoniali, nonostante il loro tenore collidesse con quanto addebitato dalla Società.

3. In via di priorità logica deve essere esaminato il secondo motivo del ricorso principale.

3.1. Per quanto pertinente alla eccepita intempestività della contestazione, il motivo presenta evidenti profili di inammissibilità per violazione dei principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non essendo stato ivi riportato il contenuto della denunzia - querela sporta dalla Società, né avendo il ricorrente prodotto tale atto in una con il ricorso ovvero, se eventualmente presente nel dimesso fascicolo di parte, avendo fornito le indicazioni necessarie per la sua reperibilità.

Per completezza di motivazione va comunque rilevato che la presentazione della denuncia - querela, ancorché pertinente al comportamento del dipendente, non dimostra, di per sé, che all'epoca la parte datoriale fosse già a compiuta e precisa conoscenza delle irregolarità poi oggetto di contestatone Inoltre, secondo quanto reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, deve considerarsi che. nel licenziamento per motivi disciplinari, il principio della immediatezza della contestazione dell'addebito e della tempestività del recesso datoriale, che si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, quando l’accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore, ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, fermo restando, in ogni caso, che la valutazione relativa alla tempestività costituisce giudizio di merito, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivato (cfr, ex plurimis, Cass., 19159/2006; 29480/2008; 2580/2009).

Nel caso che ne occupa la Corte territoriale ha fatto applicazione di tali principi, svolgendo una motivazione, nei termini già riportati nello storico di lite, adeguata e priva di vizi logici e, che, come tale, non è suscettibile, sotto tale aspetto, di censura in sede di legittimità.

3.2. Quanto al secondo profilo di doglianza, pertinente all’asserita violazione del diritto di difesa, deve rilevarsi che la Corte territoriale ha fatto applicazione del condivisibile principio, già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, anche se l'identificazione del licenziamento come sanzione disciplinare comporta l’applicabilità delle garanzie della difesa e del contraddittorio, l'esplicazione delle stesse da parte del lavoratore incolpato disciplinarmente non può che avvenire nell’ambito della normativa legale vigente, onde non è pertinente la deduzione della negazione dell'accesso agli atti posti a base dei procedimento disciplinare, versandosi in tema di procedimento di stampo privatistico, in cui il diritto di difesa è garantito nei termini e nelle forme stabilite dall'art. 7 legge n. 300/70, che non riconosce al lavoratore incolpato tale diritto all’accesso (cfr, Cass., n. 1661/2008; 18288/2007).

Trattandosi di argomentazione in diritto e, quindi, di una mera difesa, il relativo rilievo non era d’altra parte soggetto alle preclusioni dì cui all’art. 416 cpc.

La giurisprudenza di questa Corte ha altresì precisato che resta salva la possibilità per il lavoratore medesimo di ottenere, nel corso del giudizio ordinario dì impugnazione del licenziamento irrogato all’esito del procedimento suddetto, l'ordine di esibizione della documentazione stessa (cfr. Cass., n. 23304/2010), ma. sotto questo aspetto, non è stata svolta alcuna specifica doglianza.

Inoltre è stato rilevato da questa Corte che il datore di lavoro è tenuto, in base ai principi di correttezza e buonafede nell’esecuzione del contratto, ad offrire in consultazione 3 documenti aziendali all'incolpato che ne faccia richiesta, laddove l'esame degli stessi sia necessario per predisporre un'adeguata difesa (cfr, Cass., n. 6337/2013), ma, al riguardo, deve consacrarsi che, come emerge dallo stesso ricorso, la parte datoriale, a seguito delle giustificazioni svolte, non aveva opposto un rifiuto in tal senso, comunicando al lavoratore, con la lettera di recesso, che avrebbe potuto prendere visione di tutta la documentazione, "che era a sua disposizione presso gli uffici sinistri dell’Azienda di Napoli, se avesse effettivamente ritenuto ciò necessario ai fini difensivi", senza che peraltro il ricorrente principale abbia dedotto di essersi concretamente avvalso, e tanto meno con quali esiti in ipotesi a sé favorevoli, di tale facoltà.

3.3 Nei distinti profili in cui si articola il motivo all’esame va pertanto disatteso.

4. In ordine al profilo di doglianza, svolto con il primo motivo del ricorso principale, relativo alla ritenuta ammissibilità dell’acquisizione degli atti del procedimento penale, deve anzitutto rilevarsi che nessuna censura è stata sollevata in ordine all'acquisizione della ricordata ordinanza del Tribunale del riesame del 13.11.2009; si tratta del resto di un atto formatosi dopo la pronuncia della sentenza di prime cure (19.1-27.2.2009). che, come tale, non avrebbe potuto essere prodotto nel corso di giudizio di primo grado.

4.1 Quanto ai verbali delle dichiarazioni rese da alcuni imputati nell’ambito del medesimo procedimento penale, deve rilevarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente principale, la loro considerazione non ha avuto rilievo decisivo, la Corte territoriale, infatti, dopo avere diffusamente analizzato le altre emergenze istruttorie che comprovavano la fondatezza degli addebiti, ha precisato che a ciò doveva aggiungersi, "quale ulteriore elemento da non trascurare per la sua sinergica convergenza", quanto emerso dalle ridette dichiarazioni rese in sede penale; le stesse sono state quindi considerate in un'ottica meramente rafforzativa del giudizio, già formulato, sulla sussistenza degli addebiti, il che priva in radice la censura in parola del carattere della decisività.

Per completezza di motivazione deve comunque rilevarsi che, come evidenziato nel controricorso, l’autorizzazione al rilascio di copia degli atti venne rilasciata dal P.M. in data 1° 4.2009 sul rilievo che era "già stato emesso avviso di conclusione delle indagini preliminari e non ostandovi, pertanto, esigenza di segretezza"; quindi, al fine di suffragare l’assunto che la parte datoriale non sì era diligentemente attivata per il rilascio delle copie prima della decisione di primo grado, il ricorrente principale, in ossequio ai principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, avrebbe dovuto specificare quando si erano concluse le indagini preliminari, sì da rendere concretamente possibile l'acquisizione degli atti in parola.

4.2 Per ciò che attiene alla questione del rilievo attribuibile in sede civile alle risultanze del procedimento penale, deve osservarsi che, secondo il condiviso orientamento di questa Corte, nell’ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, con la conseguenza che il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico, riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, con le altre risultanze del processo (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 12763/2000; 4666/2003; 5965/2004).

4.3 Deve comunque escludersi che le risultanze delle ridette dichiarazioni abbiano avuto una concreta influenza sul giudizio di proporzionalità della sanzione, sia perché tale valutazione è stata svolta essenzialmente sul rilievo della contrarietà delle condotte contestate ai fondamentali principi di deontologia professionale e per la loro sintomaticità di una totale noncuranza dei più elementari doveri di probità e correttezza, sia perché il giudizio conclusivo e sintetico sulla portata degli accertamenti penali era comunque contenuto nella ricordata ordinanza del Tribunale del riesame.

5. L'ulteriore profilo di censura svolto con il primo motivo del ricorso principale, afferente al dedotto vizio di motivazione, deve essere esaminato unitamente al quarto motivo del medesimo ricorso, essendo entrambe le doglianze pertinenti alla valutazione del materiale probatorio in ordine all'accertamento della sussistenza degli addebiti contestati.

5.1 Al riguardo deve considerarsi che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione (con riferimento alla disciplina processuale, applicabile ratione temporis al presente giudizio, precedente alla sostituzione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cpc disposta con l’art. 54 d.l. n. 83/12, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134/12) non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto al profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formate, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (cfr, ex plurims, Cass., SU, nn. 13045/1997; 5802/1998), essendo del tutto estranea all'ambito del vizio in parola la possibilità, per la Corte di legittimità, di procedere ad una nuova valutazione di merito attraverso l'autonoma disamina delle emergenze probatorie.

Per conseguenza il vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza e contraddittorietà della medesima, può dirsi sussistente solo qualora, nel ragionamento del giudice di merito, siano rinvenibile tracce evidenti del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero qualora esista un insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione; con la conseguenza che le censure concernenti i vizi di motivazione non possono risolversi nella richiesta di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata nella sentenza impugnata (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 824/2011; 13783/2006; 11034/2006; 4842/2006; 8718/2005; 15693/2004; 2357/2004, 16063/2003; 12467/2003; 3163/2002).

Al contempo va considerato che, affinché la motivazione adottata dal giudice di merito possa essere considerata adeguata e sufficiente, non è necessario che essa prenda in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (cfr, ex plurimis, Cass., n. 12121/2004; 24542/2009; 22801/2009; 19748/2011).

Nel caso all’esame la sentenza impugnata ha esaminato le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo, nei termini diffusamente riportati nello storico di lite, un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici; le valutazioni svolte e le coerenti conclusioni che ne sono state tratte configurano quindi un'opzione interpretativa del materiale probatorio del tutto ragionevole, espressione di una potestà propria del giudice del merito che non può essere sindacata nel suo esercizio (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 14212/2010; 14911/2010).

In definitiva, quindi, le doglianze all’esame si sostanziano nella esposizione di una lettura delle risultanze istruttorie diversa da quella data dal giudice del gravame e nella richiesta di un riesame di merito del materiale probatorio, inammissibile in questa sede di legittimità.

6. L'avere la parte datoriale fatto riferimento nell'atto di recesso al Codice Etico aziendale non esclude la valorizzazione, ai fini del licenziamento, degli elementi fattuali configuranti gli addebiti contestati; pertanto la Corte territoriale, avendo ritenuto la legittimità del licenziamento proprio per l’accertata sussistenza di tali addebiti, ha correttamente ritenuto assorbito l'appello incidentale anche sotto il profilo evidenziato nel terzo motivo del ricorso principale, risultando del tutto ininfluente ai fini del decidere la dedotta violazione del ridetto Codice Etico aziendale.

Anche il terzo motivo del ricorso principale non può pertanto essere accolto.

7. Con l’unico motivo la ricorrente incidentale, denunciando violazione di plurime disposizioni dì legge (artt. 112, 429, 431 e 438 cpc), con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4. cpc, lamenta che la Corte territoriale, pur avendo compiutamente motivato circa la dovuta condanna del P. alla restituzione della somma di euro 50.120,20, corrispostagli in esecuzione della pronuncia di primo grado, non abbia tuttavia statuito in conformità nel dispositivo, che nulla dice al riguardo.

Questa Corte ha condivisibilmente già avuto modo di precisare che il principio secondo il quale la portata precettiva di una pronunzia giurisdizionale va individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo, ma anche della motivazione, trova applicazione soltanto quando il dispositivo contenga comunque una pronuncia di accertamento o di condanna e, in quanto di contenuto precettivo indeterminato o incompleto, si presti ad integrazione, ma non quando il dispositivo manchi del tutto, giacché in tal caso ricorre un irrimediabile vizio di omessa pronuncia su una domanda o un capo di domanda denunciabile ai sensi dell’art. 112 cpc, non potendo la relativa decisione, con il conseguente giudicato, desumersi da affermazioni contenute nella sola parte motiva (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 16152/2010; 20079/2011). Il motivo all’esame è dunque fondato.

8. In definitiva il ricorso principale va rigettato, mentre va accolto quello incidentale; per l'effetto la sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta, con conseguente rinvio al Giudice designato in dispositivo, che procederà all’esame della domanda di restituzione avanzata dalla soc. resistente e provvederà altresì sulle spese del presente giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

 

Riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso incidentale e rigetta quello principale; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Salerno in diversa composizione.